Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2002, n. 28950
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Sentenza 11 aprile 2002

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La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, nel quale, pertanto, i provvedimenti del P.M. vanno notificati al difensore di fiducia, se nominato per tale fase, o, in mancanza, a quello designato d'ufficio. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che esso è espressamente derogato soltanto dalle specifiche disposizioni dei commi 5 e 6 dell' art. 656 cod.proc.pen., introdotte dalla legge n. 165 del 1998, per effetto delle quali il difensore che è stato nominato per la fase di merito ha diritto di ricevere, se non è stato nominato un altro difensore per la fase esecutiva, l'avviso dell'ordine di esecuzione a pena detentiva fissata nei limiti della sospensione obbligatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2002, n. 28950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28950
    Data del deposito : 11 aprile 2002

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