Sentenza 11 aprile 2002
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, nel quale, pertanto, i provvedimenti del P.M. vanno notificati al difensore di fiducia, se nominato per tale fase, o, in mancanza, a quello designato d'ufficio. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che esso è espressamente derogato soltanto dalle specifiche disposizioni dei commi 5 e 6 dell' art. 656 cod.proc.pen., introdotte dalla legge n. 165 del 1998, per effetto delle quali il difensore che è stato nominato per la fase di merito ha diritto di ricevere, se non è stato nominato un altro difensore per la fase esecutiva, l'avviso dell'ordine di esecuzione a pena detentiva fissata nei limiti della sospensione obbligatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2002, n. 28950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28950 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 11/04/2002
1. Dott. DE BIASE ARCAN - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 926
3. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PETITTI STEFANO - Consigliere - N. 038463/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO AN N. IL 09/03/1964
avverso DECRETO del 06/07/2001 GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere BIANCHI LUISA lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso Motivi della decisione
RI EL, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre contro il decreto 6 luglio 2001 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che, ai sensi dell'art. 666, co. 2, cpp, dichiarava inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione proposta avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica di quella città. Lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto l'inammissibilità è stata pronunciata "de plano", ai sensi del predetto art. 666, co. 2, cpp, al di fuori dei casi che legittimano tale procedura, ad essi non essendo riconducibile quello di specie in cui l'istanza era stata dichiarata inammissibile per ritenuta mancanza di legittimazione del proponente, e cioè per essere stata proposta dal difensore di fiducia nelle fasi di merito. Sostiene che a seguito della modifica dell'art. 656, co. 5, cpp, intervenuta con l. 165/98 - che ha stabilito l'obbligo della notifica dell'ordine di esecuzione e del provvedimento di sospensione al difensore già nominato nella fase di merito - si sarebbe stabilita una perpetuazione del mandato difensivo anche alla fase esecutiva.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, la dichiarazione di inammissibilità attraverso la procedura "de plano" del proposto incidente di esecuzione è corretta. Tale procedura è infatti consentita quando "la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" e la mancanza di legittimazione da parte del proponente costituisce difetto di tali condizioni, come può ricavarsi dal dettato dell'art. 591, co. 1, lett. a), in tema di impugnazioni, che stabilisce appunto l'inammissibilità dell'impugnazione quando è proposta da chi non è legittimato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione (tra le altre, Cass. sez. 6^ 30.1.96, n. 554 Gironi rv. 205049; Cass. sez. 1^ 6.5.98 n. 2543, Pesce rv. 211033 e, di recente, sez. 1^ 21.3.2000 n. 2109, Traballi rv. 216192), giurisprudenza che mantiene il suo vigore anche dopo le modifiche all'art. 656 cpp apportate con la l. 27 maggio 1998, n. 165 ed in particolare quella, invocata dal ricorrente, ai commi 5 e 6, per effetto della quale il difensore che è stato nominato nella fase di merito ha diritto di ricevere, ove non ne sia stato nominato altro per la fase esecutiva, l'avviso dell'ordine di esecuzione a pena detentiva fissata nei limiti della obbligatoria sospensione. Tale modifica, con l'attribuzione esplicita dell'obbligo di avviso al predetto difensore e della facoltà del medesimo di presentare l'istanza per la concessione delle possibili misure alternative alla detenzione, non ha infatti efficacia al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista e ciò è chiaramente desumibile dallo stesso dettato normativo, che solo con riferimento all'ipotesi in esame, di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dell'imputato non detenuto, ha previsto la speciale legittimazione del difensore della fase di merito, mentre non ha modificato la disciplina dettata in generale dall'art. 655, e dall'art. 663 in tema di cumulo. Deve dunque ribadirsi che, tranne nell'ipotesi sopra considerata (espressamente, come si è visto, diversamente disciplinata), vale la regola che i provvedimenti del p.m. vanno notificati al difensore nominato dall'interessato per la fase esecutiva o, in mancanza, a quello designato di ufficio dal pubblico ministero (come nella specie avvenuto).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002