Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il G.i.p., accertata l'omessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che aveva chiesto di essere avvisata, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale, rientra nei poteri di riapertura delle indagini spettanti al G.i.p. ed è coerente col principio generale volto all'eliminazione dell'atto viziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 45161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45161 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1376
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 46737/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CQ RC N. IL *24/01/1978*;
1) AR RC (ANCHE P.O.) N. IL *04/11/1977*;
avverso il decreto n. 161/2008 GIUDICE DI PACE di ACQUI TERME, del 11/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le richieste del Procuratore Generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1.- Il Giudice di Pace di Aqui Terme, sul presupposto che nel procedimento a carico di ET RC, era stata omessa la notifica della richiesta di archiviazione alla parte offesa, revocava il decreto di archiviazione, disponeva la riapertura delle indagini, procedendo a nuova iscrizione nel registro delle attività del P.M.. 2.- Il ET\ ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la nullità del decreto di archiviazione per la mancata notifica della richiesta può essere fatta valere solo con il ricorso per cassazione e non con la revoca del decreto.
3.- Il ricorso è infondato.
Questa Corte aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., verificata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso. Infatti, tale atto non crea una stasi del procedimento, rientra nei poteri di riapertura delle indagini conferita al GIP ed è coerente con la fisiologia del sistema di eliminare un atto viziato (Cass. sez. 6 28 settembre 2004, n. 41994). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010