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1 luglio 1931
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18 marzo 1944
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19 maggio 2020
19 maggio 2020
Art. 124.
(Termine per proporre la querela. Rinuncia)
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
(4) ((302)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall' art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere". ------------ AGGIORNAMENTO (302)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all' articolo 124 del codice penale ".
(Termine per proporre la querela. Rinuncia)
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
(4) ((302)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall' art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere". ------------ AGGIORNAMENTO (302)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all' articolo 124 del codice penale ".
Commentari • 221
- 1. Querela presentata durante la sospensione dei termini a causa della pandemiaRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 14 agosto 2024 · 194.05928
[…] Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 124 cod. pen., all'art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020 ed all'art. 11 del d.l. 43 del 2020. […] Ad ovviare a questo dubbio, è giunto il c.d. “Decreto rilancio” (d.l. 34 del 2020) il quale ha chiarito che “per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 del codice penale”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2021, n. 11144Provvedimento: […] Lgs. 7/9/2005 n. 209), in deroga alla disciplina di cui all'art. 124 cod. pen. 2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli art. 124 c.p. e 148 cod. ass. in quanto quest'ultimo prevederebbe l'onere della compagnia di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l'offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui è prevista, […]Leggi di più...
- onere comunicazione determinazioni conclusive·
- art. 148 cod. ass.·
- sospensione termini querela·
- giurisdizione civile·
- prescrizione reato·
- improcedibilità azione penale·
- art. 124 cod. pen.·
- risarcimento diretto·
- tardività querela