Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 2
In tema di arbitrato, la norma transitoria dell'art. 27, comma sesto, della legge 5 gennaio 1994, n. 25 si configura come disposizione speciale diretta ad introdurre una deroga al principio di immediata applicabilità delle normativa sopravvenuta in tema di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri e di opposizione avverso il decreto che ne accorda o nega l'efficacia, di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., limitatamente ai procedimenti iniziati secondo la disciplina precedente e pendenti al momento di entrata in vigore della riforma introdotta dalla citata legge; ove peraltro detti giudizi si siano, a quella data, già conclusi, ma l'ordinamento consenta - come nel caso della sentenza che abbia rilevato l'omessa produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla domanda di delibazione (adempimento previsto dall'art. 4 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62) - la riproposizione della domanda non accolta, il nuovo procedimento, essendo distinto ed autonomo dal precedente, trova la propria regolamentazione nella nuova disciplina, dovendosi escludere qualsiasi efficacia ultrattiva di quella anteriore.
Qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo mandato "ad negotia" conferente al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del "dominus" la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte.
Commentari • 3
- 1. Difesa, sostituto del difensore, sostituto processuale, procuratore speciale nominato dalla persona offesa, potere di costituzione di parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2018
- 2. Uccide l'alano per proteggere il suo cagnolinoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 29 novembre 2016
costituzione di parte civile della Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l'Avv. S.M.M. ) fosse stato effettuato dall'Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell'altro difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 544 bis cod. pen. in riferimento all'art. 54 stesso codice, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi dello stato di necessità prospettato con l'atto di impugnazione, …
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ISSN 2385-1376 LA MASSIMA La procura speciale ai fini del ricorso per cassazione deve essere rilasciata in calce o margine del ricorso o del controricorso, stante il tassativo disposto dell'art.83 cpc, comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.83 cpc (Cass. n.14843/2007; SS. UU. n.12265/2004 e 13537/2006, ord.). La detta procura potrà essere conferita solo dopo l'emissione della sentenza da impugnare e prima della proposizione del ricorso. IL CONTESTO NORMATIVO Art.83 (Procura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9493 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SHERWOOD PRODUCERS & EXPORTERS LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8/6, presso l'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMESTO PROCACCINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCERIA TRE EMME DI DE MAIO VINCENZO SPA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GUSTAVO DE DOMINICIS, FAUSTA DE DOMINICIS, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1453/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata l'11/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 agosto 1997 la Conceria Tre Emme s.p.a. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c., introdotto dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, avverso il decreto in data 13 maggio - 19 giugno 1997 con il quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del ricorso della HE Producers & Exporters (di seguito HE) ltd. di Aukland, aveva dichiarato efficace in Italia il lodo arbitrale n. 299 del 25 giugno 1991 emesso dalla Skin, DE & AT RA AS ltd., che aveva condannato la società opponente al pagamento della somma di USD 10.473,51, oltre accessori.
La Conceria Tre Emme s.p.a. deduceva l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di efficacia del lodo, in quanto il contratto e la relativa clausola compromissoria erano contenuti in un foglio trasmesso via fax e pertanto privo della necessaria sottoscrizione in originale. Deduceva altresì l'inammissibilità della domanda, per essersi sulla stessa già formato il giudicato in forza di sentenza definitiva di rigetto. Sosteneva inoltre che la HE Itd., avendo già chiesto il riconoscimento del lodo in base alla pregressa normativa, non poteva riproporre la domanda secondo le norme sopravvenute.
Costituitasi la HE ltd., che contestava il fondamento delle eccezioni sollevate dall'opponente, nel corso del giudizio il legale rappresentante della Conceria Tre Emme s.p.a., comparso personalmente, dichiarava di proporre querela di falso avverso la certificazione di conformità all'originale apposta sulla copia del contratto prodotto dalla controparte, in cui appariva la sua sottoscrizione. Successivamente l'opposta dichiarava di volersi avvalere di detta certificazione di conformità.
Con sentenza del 19 maggio - 11 giugno 1999 la Corte di Appello revocava il decreto opposto, disponendo la trasmissione di copia dei verbali di causa e delle produzioni delle parti all'ufficio del pubblico ministero per l'accertamento di eventuali reati perseguibili di ufficio.
Osservava in motivazione la Corte territoriale che la nuova disciplina dettata dall'art. 24 della legge n. 25 del 1994 non poteva trovare applicazione nella specie, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 27 n. 6 della stessa legge, escludente l'applicabilità degli artt. 839 e 840 c.p.c., introdotti dalla novella, ai lodi pronunciati anteriormente alla sua entrata in vigore, ove ne siano stati già richiesti il riconoscimento o l'esecuzione: ed invero la HE ltd. aveva già avanzato richiesta di riconoscimento del lodo secondo le forme previste dalla legislazione previgente ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza definitiva di rigetto, per difetto del presupposto processuale rappresentato dalla produzione, in originale o copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla domanda, onde una nuova istanza secondo le norme sopravvenute più favorevoli doveva considerarsi improponibile.
Riteneva pertanto irrilevante la questione relativa all'ammissibilità della querela di falso proposta in corso di causa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la HE ltd. deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso illustrato con memoria la Conceria Tre Emme s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale rilasciata il 5 luglio 1991 dal legale rappresentante della HE ltd. all'avvocato Bonavera, in forza della quale quest'ultimo ha conferito incarico a ricorrere per cassazione agli avvocati Procaccini e Verticchio. Ed invero detta procura notarile, autenticata e legalizzata ai sensi della legge consolare, ha attribuito all'avvocato Bonavera tutti i poteri sostanziali, oltre che processuali, a tutela degli interessi della HE ltd. nei rapporti con la Conceria Tre Emme s.p.a. e tra questi, specificamente, quello di nominare altri legali nei giudizi nei confronti di detta società: sulla base della rappresentanza sostanziale così conferitagli l'avvocato Bonavera ha legittimamente rilasciato in nome del dominus la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte (v. sul punto Cass. 2001 n. 12598; 1998 n. 4996; 1998 n. 2131; 1996 n. 2493; 1995 n. 7975; 1995 n. 5021; 1993 n. 4630). Peraltro il principio di specialità della procura a ricorrere per cassazione, erroneamente invocato dalla controricorrente con riferimento al mandato ad negotia, appare nella specie pienamente rispettato, essendo stata apposta detta procura in calce al ricorso. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 24 e 27 n. 6 della legge n. 25 del 1994, dell'art. 73 della legge n. 218 del 1995 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di leggi e dei principi che regolano l'interpretazione, l'applicazione e l'abrogazione della legge, vizio di motivazione, si deduce che una corretta interpretazione del richiamato art. 27 n. 6 avrebbe dovuto indurre a ritenere la nuova normativa in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri inapplicabile soltanto nel caso di giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, e non nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui il processo si sia concluso con una sentenza che non precluda la proposizione di una nuova domanda.
Il motivo di ricorso è fondato.
Ai fini di una corretta ricostruzione della fattispecie in esame appare opportuno rilevare che, come risulta dalla pronuncia impugnata, la HE ltd. con atto di citazione notificato il 9 settembre 1991 aveva convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli la Conceria Tre Emme s.p.a. chiedendo che fosse dichiarato efficace, ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62, il lodo pronunciato il 25 giugno 1991 dalla Skin, DE & AT RA AS ltd. Con sentenza del 28 gennaio - 21 febbraio 1994, poi confermata da questa Suprema Corte con la pronuncia n. 7138 del 1996, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda, per non avere l'attrice prodotto contemporaneamente alla domanda stessa, in originale o copia autentica, la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, secondo il disposto dell'art. 4 comma 1^ lett. b) della richiamata Convenzione di New York.
Va altresì ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, riaffermato nella citata sentenza n. 7138 del 1996 emessa inter partes, l'adempimento imposto in limine litis da detta disposizione costituisce non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio di delibazione, il quale pertanto deve sussistere, quale requisito formale di ricevibilità della domanda, al momento dell'instaurazione della lite: ne consegue che la sentenza che abbia rilevato la difformità della domanda, sotto il profilo in discorso, al modello legale tipico descritto nella normativa convenzionale non preclude la proposizione di una nuova richiesta di riconoscimento del medesimo lodo (v. sul punto Cass. 1998 n. 4417; 1996 n. 7138; 1995 n. 9980; 1995 n. 6426; 1995 n. 2219; 1992 n. 12187; 1987 n. 4706; 1987 n. 1526; 1981 n. 3456). La sentenza impugnata, nel ritenere che la domanda così riproposta dopo l'entrata in vigore della legge di riforma dell'arbitrato n. 25 del 1994 fosse soggetta alla precedente disciplina, anziché al nuovo regime semplificato per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri, si fonda su una errata lettura della disposizione transitoria di cui all'art. 27 n. 6, in quanto valorizza unicamente ed in modo improprio il dato formale fornito dal riferimento alla già avvenuta "richiesta" di riconoscimento o di esecuzione del lodo straniero e non coglie l'effettiva portata di detto riferimento, da porre necessariamente in relazione con le altre disposizioni processuali contenute nella stessa legge e con i principi generali che disciplinano la successione nel tempo delle norme processuali. Considerato invero che l'ultimo comma dell'art. 839 c.p.c., introdotto dall'art. 24 della legge in esame, ha espressamente abrogato l'art. 800 c.p.c., che estendeva l'applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti (artt. 796 e ss. c.p.c.) alle sentenze arbitrali straniere (tutte le norme contenute nel titolo VII del libro 4^ del c.p.c. sono state successivamente eliminate dal nostro ordinamento dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n.218 di riforma del diritto internazionale privato), la norma transitoria di cui all'art. 27 n. 6 si configura come disposizione speciale diretta ad introdurre una deroga al principio di immediata applicabilità delle norme sopravvenute limitatamente ai procedimenti iniziati secondo il vecchio rito e pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, che devono quindi continuare a svolgersi secondo la precedente disciplina. Ove peraltro detti giudizi si siano a quella data già conclusi, ma l'ordinamento consenta - come nell'ipotesi in esame - la riproposizione della domanda non accolta, il nuovo procedimento, chiaramente distinto ed autonomo rispetto al precedente, non può che trovare la propria regolamentazione nella legge sopravvenuta, atteso che l'applicazione della precedente disciplina finirebbe per attribuire una efficacia ultrattiva alla normativa ormai abrogata.
È d'altro canto evidente che nell'ipotesi di proposizione di un nuovo giudizio in relazione allo stesso lodo la circostanza che sia già intervenuta la "richiesta" di riconoscimento o esecuzione, assunta dalla disposizione transitoria come elemento di discrimine ai fini dell'applicazione del vecchio o del nuovo rito, perde ogni profilo di autonoma rilevanza, risultando tale elemento superato ed assorbito dalla pronuncia del giudice adito. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà all'esame degli altri motivi di opposizione e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello diNapoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002