Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9493
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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In tema di arbitrato, la norma transitoria dell'art. 27, comma sesto, della legge 5 gennaio 1994, n. 25 si configura come disposizione speciale diretta ad introdurre una deroga al principio di immediata applicabilità delle normativa sopravvenuta in tema di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri e di opposizione avverso il decreto che ne accorda o nega l'efficacia, di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., limitatamente ai procedimenti iniziati secondo la disciplina precedente e pendenti al momento di entrata in vigore della riforma introdotta dalla citata legge; ove peraltro detti giudizi si siano, a quella data, già conclusi, ma l'ordinamento consenta - come nel caso della sentenza che abbia rilevato l'omessa produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla domanda di delibazione (adempimento previsto dall'art. 4 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62) - la riproposizione della domanda non accolta, il nuovo procedimento, essendo distinto ed autonomo dal precedente, trova la propria regolamentazione nella nuova disciplina, dovendosi escludere qualsiasi efficacia ultrattiva di quella anteriore.

Qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo mandato "ad negotia" conferente al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del "dominus" la procura speciale a proporre il ricorso per cassazione ad altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, ma di rappresentanti processuali della parte.

Commentari3

  • 1Difesa, sostituto del difensore, sostituto processuale, procuratore speciale nominato dalla persona offesa, potere di costituzione di parte civileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2018

  • 2Uccide l'alano per proteggere il suo cagnolino
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 29 novembre 2016

    costituzione di parte civile della Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l'Avv. S.M.M. ) fosse stato effettuato dall'Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell'altro difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 544 bis cod. pen. in riferimento all'art. 54 stesso codice, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi dello stato di necessità prospettato con l'atto di impugnazione, …

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  • 3RICORSO PER CASSAZIONE - PROCURA SPECIALE - REQUISITI DI VALIDITÀ
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 gennaio 2012

    ISSN 2385-1376 LA MASSIMA La procura speciale ai fini del ricorso per cassazione deve essere rilasciata in calce o margine del ricorso o del controricorso, stante il tassativo disposto dell'art.83 cpc, comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.83 cpc (Cass. n.14843/2007; SS. UU. n.12265/2004 e 13537/2006, ord.). La detta procura potrà essere conferita solo dopo l'emissione della sentenza da impugnare e prima della proposizione del ricorso. IL CONTESTO NORMATIVO Art.83 (Procura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9493
Data del deposito : 28 giugno 2002

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