Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento con cui il tribunale del riesame, dopo aver riservato la decisione, aveva fissato nuova udienza camerale per consentire l'instaurazione del contraddittorio in merito ad atti successivamente depositati in cancelleria dalla difesa).
In ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure; quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Savona, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa Lucia R., con ordinanza del 30-31 gennaio 2024 ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche Roberto P., in veste di datore di lavoro, Gianluigi L., in qualità di dirigente e di delegato dal datore di lavoro, e Alfredo Antonio B., quale medico competente, tutti in relazione al reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, dal 2002 e fino al 13 agosto 2020, ed anche della società "Coop Liguria", quale ente responsabile …
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La legge non richiede l'assenso del difensore di ufficio alla elezione di domicilio in forma scritta. Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. In motivazione, la Corte ha precisato che l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria sottoscrizione Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 30 gennaio – 10 giugno 2020, n. 17818 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con provvedimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2013, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/12/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2490
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 37072/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA NR N. IL 01/03/1950;
avverso l'ordinanza n. 5852/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, con rigetto del ricorso nel resto;
sentite le conclusioni del difensore di fiducia del ricorrente, avv. Del Basso De Caro Umberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2011, aveva confermato l'ordinanza con la quale in data 3 novembre 2011 il G.I.P. del locale Tribunale aveva applicato ad FA NR, in atti generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art. 416-bis c.p. (capo A), D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87, aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo B), ed all'art. 319 c.p. (capo E).
La contestazione assumeva che il FA, candidato a sindaco, e poi sindaco, del Comune di LA NO, avesse stretto accordi con il gruppo camorristico egemone nel territorio, il cd. Clan dei casalesi, attraverso RO IC e DA GI, ottenendone il sostegno elettorale, in particolare con riferimento alle elezioni a sindaco del 2003, attraverso l'acquisizione di voti (imposti da parte di VI MO, AN SC e EL AN), in cambio della promessa e dell'offerta di favori, essenzialmente consistenti nell'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche ad imprese compiacenti;
si contestava, inoltre, al FA, di avere, nella predetta qualità, ricevuto denaro ed utilità da ON VA, rappresentante e capogruppo della ATI ON - FAVELLATO - MASTROMINICO, quale prezzo per l'aggiudicazione dell'ingente appalto di riqualificazione urbana e ambientale del Comune interessato.
2. A seguito del ricorso dell'indagato, la 6^ sezione di questa Corte Suprema (con sentenza n. 26066 del 26 aprile - 4 luglio 2012) aveva annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame al Tribunale del riesame di Napoli.
2.1. La 6^ sezione aveva premesso che l'assunto che il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 fosse prescritto non era condivisibile: "Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di prescrizione dell'azione, di cui al testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ha riferimento esclusivo alla decadenza dall'azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile in riguardo a qualunque reato previsto dall'indicato testo unico (Sez. 3, Sentenza n. 5603 del 11/01/2011, Leonarduzzi, Rv. 249417). Nella specie, essendo stata contestata l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (che comunque, anche secondo precedente giurisprudenza, escludeva l'applicabilità del termine breve: Sez. 3, Sentenza n. 38836 del 10/10/2006, Cicala, Rv. 235492), il termine ordinario non può considerarsi prescritto nè a sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3 nel testo previgente alla novella n. 251 del 2005, ne' a sensi dei commi 1 e 6 dello stesso articolo come novellato dalla detta Legge".
2.2. Aveva evidenziato, in rito, che, in ordine alla prospettata assenza di richiesta della misura cautelare per il reato di cui all'art. 319 c.p., nessuna risposta era stata data dal Tribunale.
2.3. Infine, aveva evidenziato la carenza del necessario quadro di gravità indiziaria in ordine ai tre reati ipotizzati.
2.3.1. In ordine al reato elettorale, che - secondo l'ipotesi accusatoria - si porrebbe storicamente alla base dell'intesa criminale del FA con esponenti del clan dei casalesi, la 6^ Sezione aveva osservato quanto segue:
"Il Tribunale non è riuscito, al fine di una enunciazione compiuta e logicamente coerente della gravità indiziaria, a venire adeguatamente a capo delle discrasie ravvisabili nei narrati dei collaboranti, puntualmente denunciate dalla difesa nella memoria prodotta in sede di riesame. Da un lato, infatti, come in tale memoria testualmente riportato, AN RA parla espressamente di richiesta di appoggio elettorale fatta dal ZZ a lui, a LO AN e a IO Massimo, di incontro, con relativo pactum sceleris avuto dallo IO col ZZ, su richiesta di quest'ultimo, di espresso assenso e incarico dato da DA LU al AN, allo LO e allo IO di garantire l'elettorato al ZZ, e di successivo incontro confermativo fra quest'ultimo e lo IO. Dall'altro lo IO e lo LO (come del resto anche AN MM) parlano precipuamente di appoggio fornito (non direttamente al ZZ, bensì) a tale ZO IC, che era nello schieramento del candidato sindaco. Lo IO, che, secondo il AN, sarebbe stato il primo, diretto e principale interlocutore del ZZ, oltre ad attribuire un ruolo più defilato al DA, ha addirittura smentito, in un primo momento, di avere avuto incontri col ZZ. Solo in un secondo momento lo IO, messo a confronto con il AN, ha confermato i due incontri col ZZ, continuando peraltro ad attribuire un ruolo preminente e di iniziativa a ZO IC. Il DA, dal canto suo, che avrebbe dovuto essere, per il ruolo ricoperto nel clan, il principale referente dell'intesa illecita col futuro sindaco, ha dichiarato di non avere avuto molto interesse alla vicenda elettorale, di non ricordare specifici incontri sul punto con il AN, di avere avuto contatti anche con lo ZA, candidato avversario del ZZ, e di avere dato solo una specie di via libera allo IO per l'appoggio al ZZ. Se alle criticità esposte si aggiungono le non del tutto collimanti descrizioni, fatte dai collaboranti AN (che parla di propaganda tra le famiglie di parenti e conoscenti e aiuti promessi alle persone bisognose), LO (che parla di presidio ai seggi ma senza specifiche minacce) e IO (che riferisce, sia pure in modo generico, di vere e proprie condotte impositive), relativamente alle modalità di attivazione per l'appoggio elettorale, in una all'assenza di elementi circa il personale coinvolgimento del ZZ al riguardo, se ne ricava a sufficienza un giudizio negativo sulla ravvisabilità di una motivazione logicamente compiuta in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario del concorso dell'indagato nel contestato reato elettorale".
2.3.2. Tale conclusione riverberava, secondo la 6^ Sezione, i suoi riflessi negativi anche in ordine alla configurabilità del necessario quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di concorso esterno in associazione camorristica:
"Al riguardo, peraltro, si registrano ulteriori e autonome insufficienze nella motivazione sulla relativa gravità indiziaria offerta dai giudici di merito. Le principali accuse al ZZ provengono dalle dichiarazioni dei collaboranti DA LU e AN MM. Ora, il primo, pur parlando di moltissimi lavori assicurati dall'indagato al clan, ha poi riferito in concreto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, solo di due vicende, l'una relativa alla costruzione e gestione di una piazzola per le ecoballe e l'altra inerente a un permesso di costruzione chiesto da tale Roma Generoso, imprenditore nel campo dei reflui liquidi. Per quanto riguarda il primo appalto, lo stesso rientrava certamente nelle competenze della ATI affidatala della complessiva materia della gestione rifiuti ed esulava quindi dagli ambiti di operatività propri del sindaco. La circostanza è riconosciuta dallo stesso Tribunale, che, però, ritiene di recuperare la valenza delle accuse inerenti a tale appalto col rilievo che l'ATI fu in sostanza condizionata nella scelta dal contesto territoriale in cui dovevano costruirsi le piazzole. È evidente, tuttavia, da un lato, che l'affermazione da ultimo ricordata ha un carattere (dichiaratamente) ipotetico e, dall'altro, che il Tribunale, ricostruendo in tal modo la vicenda, ne ha palesemente ridimensionato il rilievo - senza però tenerne conto nell'economia generale della motivazione - ai fini configurabilità della specifica responsabilità del ZZ per concorso esterno, che, all'evidenza, presuppone un ruolo primario e non indiretto del soggetto nell'attività di agevolazione e rafforzamento del sodalizio. Circa poi la vicenda del Roma, non risulta adeguatamente confutato l'assunto difensivo che dal suo svolgersi complessivo (e prescindendo dalle denunciate specifiche discrasie e insufficienze delle fonti investigative) emerge una correlazione essenzialmente occasionale con i contatti intervenuti fra il DA e il ZZ. Quanto alle dichiarazioni di AN MM, le stesse, oltre a confermare la vicenda delle piazzole (caratterizzata, per quanto detto, da limiti di rilevanza ai fini di causa), a recare generiche affermazioni sul fatto che il ricorrente era a disposizione del clan BI, e a indicare altri presunti lavori pilotati, per i quali non si hanno però ulteriori riscontri, si diffondono in un'ampia descrizione della vicenda del Roma, che non consente tuttavia di mutare il suesposto rilievo sulla sua sostanziale marginalità ai fini di causa".
2.3.3. Infine, per quanto riguarda la vicenda dell'aggiudicazione dell'appalto di riqualificazione urbana e ambientale del Comune di LA NO, che era al centro della contestazione di corruzione ed assumeva ovviamente rilievo anche ai fini del reato di concorso esterno, ed in ordine alla quale avevano riferito il predetto AN MM, DI ER IL e TA GI, secondo la 6^ Sezione "I dati certi che, alla stregua di quanto riportato nell'ordinanza impugnata, emergono su tale appalto è che lo stesso fu affidato a un'ATI capeggiata da un'impresa facente capo a tale Malinconico, persona legata al clan di IO Antonio, e che ciò provocò una reazione del clan antagonista di BI (con il quale - si noti - il ZZ avrebbe stipulato l'illecito patto di collaborazione), che, in considerazione del generale comportamento del sindaco, ritenuto negativo nei confronti di tale clan, gli appese a scopo intimidatorio una testa di maiale fuori dell'abitazione. Sull'esistenza di vizi specifici nella predisposizione del bando di gara ovvero nello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'ordinanza impugnata (nell'assenza di positive emersioni in sede di giustizia amministrativa, pur al riguardo adita) non va al di là di mere ipotesi. Quanto allo specifico ruolo avuto dal ZZ nella vicenda, l'unica accusa netta e precisa viene dalle dichiarazioni di AN MM, rimaste, però, sul punto, prive di riscontro. A fronte di tanto, e anche per la evidente denunciata sproporzione con l'ingente valore dell'appalto (che rende oltremodo problematica l'individuazione di un reale sinallagma), scarso rilievo evidentemente assumono, ai fini della ravvisabilità della gravità indiziaria sia per il reato di corruzione che, correlativamente, per quello di concorso esterno in associazione camorristica, i limitati interventi fatti dal ZZ sul Malinconico al fine di ottenere ausili economici a vantaggio del Comune o assunzioni di singole persone".
2.3.4. In virtù delle considerazioni sin qui riepilogate, l'ordinanza impugnata era stata annullata, con rinvio al giudice di merito, "che procederà a nuovo esame, rendendo motivazione immune dai vizi sopra evidenziati (ivi compreso quello relativo al dubbio sulla richiesta della misura per il reato corruttivo) e da ogni altro vizio"
La statuizione che precede era ritenuta assorbente rispetto ai motivi di ricorso inerenti alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed alle esigenze cautelari.
3. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, quale giudice di rinvio, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha nuovamente confermato, in riferimento ai reati di cui ai capi A), B) ed E) delle imputazioni provvisorie, l'ordinanza genetica emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.
4. Contro tale provvedimento, FA NR (con l'ausilio del difensore, iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, premettendo di voler censurare per abnormità il provvedimento di rifissazione di nuova udienza camerale emesso dal Tribunale del riesame di Napoli dopo aver riservato la decisione (f. 2 s. del ricorso), e successivamente deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 c.p.p., comma 1:
1 - capi A.B.E. violazione degli artt. 273 - 238 - 238 bi/s - 192 - 234 - 309 c.p.p., con vizio di motivazione (lamentando che all'atto dell'acquisizione della sentenza non irrevocabile ampiamente valorizzata, in motivazione, dal Tribunale del riesame ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria, le indagini preliminari fossero già concluse, il che avrebbe dovuto precludere l'acquisizione della predetta sentenza. Chiede, in subordine, di adire il Giudice delle Leggi per stabilire la legittimità costituzionale dell'interpretazione accolta dal Tribunale del riesame di Napoli);
2 - capi A.B.E. violazione degli artt. 273 - 309 - 178 - 121 - 125 c.p.p., con vizio di motivazione (lamenta la mancata considerazione del contenuto di proprie memorie depositate in data 19 settembre 2012 ed 11 aprile 2013);
3 - violazione degli artt. 273 - 309 - 178 - 121 - 125 c.p.p., con vizio di motivazione (lamenta plurime carenze motivazionali del provvedimento impugnato, che avrebbe omesso di considerare le emergenze favorevoli al FA e valorizzato una sola fonte indiziaria sopravvenuta, ovvero una sentenza non definitiva emessa all'esito di un diverso procedimento;
lamenta, inoltre, nel corpo delle argomentazioni riportate a sostegno del motivo, violazione dell'art. 627 c.p.p., per avere l'utilizzato elementi sopravvenuti fuori dai limiti segnati dalla pronuncia rescindente;
reitera, infine, la doglianza di omessa considerazione del contenuto di scritti difensivi su plurimi profili dettagliatamente indicati, concludendo che, in riferimento a numerosi punti decisivi, sarebbe stata del tutto omessa la necessaria motivazione);
4 - capi A.B.E. violazione degli artt. 273 - 238 - 238-bis - 192 -234 - 309 c.p.p. e art. 110 c.p., con vizio di motivazione (lamenta l'insussistenza del contestato concorso morale del FA nei reati ipotizzati dal P.M., ed il radicale vizio di motivazione sul punto, essendo stata ancora una volta valorizzata la sola chiamata in reità di AN MM, pur se intrinsecamente inattendibile e non riscontrata, neanche dalle considerazioni contenute nella sopravvenuta sentenza;
ne' potrebbero in proposito essere valorizzate le dichiarazioni di ON VA, perché piene di discrasie cronologiche e fattuali);
5 - capo A. violazione degli artt. 273 - 238 - 238-bis - 192 - 234 - 309 c.p.p. e artt. 110 - 416-bis c.p., con vizio di motivazione
(lamenta che non sarebbero state colmate le lacune dell'impianto motivazionale dell'originaria decisione del Tribunale del riesame, poste dalla 6^ sezione della Corte di cassazione a fondamento della sentenza rescindente, quanto al contestato concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis c.p.);
6 - capo A. violazione degli artt. 273 - 238 - 238-bis - 192 - 234 - 309 c.p.p. e artt. 110-416-bis c.p., con vizio di motivazione
(lamenta che non sarebbero state superate le discrasie rilevate dalla sentenza rescindente tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che erano state poste a fondamento dell'annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame, ed erano state evidenziate in sede di rinvio in una memoria difensiva ritualmente depositata - che il ricorrente ritrascrive in ricorso - quanto al ritenuto ruolo di spicco del FA);
7 - capi B.E. violazione degli artt. 273 - 238 - 238-bis - 192 - 234 - 309 c.p.p. e artt. 110-416-bis c.p., con vizio di motivazione (nonostante il riferimento - all'evidenza errato - agli artt. 110-416- bis c.p., il ricorrente lamenta in realtà che il provvedimento impugnato si sarebbe del tutto disinteressato dei reati di cui ai capi B ed E, in relazione ai quali non sarebbero, pertanto, state colmate le lacune evidenziate dal provvedimento rescindente);
8 - capo B. violazione degli artt. 125 - 273 c.p.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7 (il ricorrente lamenta in proposito la mera apparenza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit.);
9 - capi A.B.E. violazione degli artt. 275 - 309 - 274 c.p.p., con vizio di motivazione (lamenta che il provvedimento impugnato - f. 11 s. - erri nel ritenere che il reato di corruzione sia stato contestato come aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e nel ritenere l'attualità delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 - 416-bis c.p.: in proposito, richiamando un recente precedente giurisprudenziale, evidenzia che il ritenuto concorso esterno nel reato associativo risalga al 2003, che il soggetto in ipotesi costituente referente politico del FA - RO IC - sia ormai "bruciato" ed in carcere, che il FA si trovi quindi attualmente nell'impossibilità di reiterare utilmente le condotte ascrittegli, e che, d'altro canto, alla stessa stregua della contestazione provvisoria, il concorso esterno ascrittogli è circoscritto nel tempo, non tuttora perdurante).
In data 3 dicembre 2013 nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi asseritamente nuovi, in realtà contenenti argomentazioni a specificazione ed integrazione del 5^ motivo nonché del 1^, del 2^ e del 4^ motivo, con conclusioni, punto per punto, che reiterano quelle già formalizzate in ricorso, culminanti nella conclusiva richiesta di annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
5. All'odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai reati di cui al capo A) (artt. 110/416-bis c.p.) e di cui al capo B) (D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 e D.L. n. 151 del 1991, art. 7), con rinvio al
Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto;
il ricorso è nel resto, ovvero relativamente al reato di cui al capo E) (art. 319 c.p.), infondato e va rigettato.
Restano assorbiti nella predetta statuizione i motivi sulle esigenze cautelari.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI. 1. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
1.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate" (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n.
237012).
Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8 luglio 1994, CED Cass. n. 198212), si è sottolineato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21 aprile 1995, CED Cass. n. 202002).
1.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n.
252178).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.3. Deve aggiungersi che sarebbe inammissibile anche il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, ne' dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. 1, sentenza n. 1786 del 5 dicembre 2003 - 21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. 2, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché "in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario".
1.4. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
IL RICORSO.
2. Va, in primo luogo, esaminata la censura di abnormità del provvedimento di rifissazione di nuova udienza camerale emesso dal Tribunale del riesame di Napoli dopo aver riservato la decisione (f. 2 s. del ricorso).
2.1. Questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 26 del 24 novembre 1999 - 26 gennaio 2000, CED Cass. n. 215094) ha già chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
2.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la fissazione di nuova udienza camerale dopo che il collegio aveva riservato la decisione è provvedimento che:
- ha mera natura ordinatoria;
- rientra senz'altro nell'ambito dei poteri discrezionali del giudicante;
- non ha creato alcuna stasi processuale;
- non appare essere stato emesso irragionevolmente. Il predetto provvedimento non sarebbe, quindi, autonomamente impugnabile, perché non costituisce atto abnorme.
Esso è anzi scaturito da una iniziativa della difesa la quale (fuori udienza) aveva depositato, con l'evidente intento di trame elementi favorevoli alle proprie tesi, la sentenza emessa nelle more dalla 5^ Sezione di questa Corte Suprema, la cui eventuale rilevanza ai fini della decisione postulava, di necessità, l'instaurazione del contraddittorio con il P.M., cui non poteva - in ipotesi - essere negato il diritto di
contro
-argomentare sulla possibile rilevanza di un atto prodotto dopo la conclusione dell'udienza camerale celebrata in contraddittorio.
A ben vedere, quindi, avendo la stessa difesa dato causa, con una propria iniziativa extra ordinem, all'atto oggi impugnato per abnormità, non può ritenersi che essa sia legittimata alla doglianza in esame.
2.3. In virtù dell'insieme dei predetti rilievi, il ricorso è, in parte qua, inammissibile.
3. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato, in parte non consentito, in parte generico.
3.1. Può ritenersi senz'altro pacifico l'orientamento di questa Corte Suprema (cfr. Sez. 1, sentenze n. 4807 del 23 novembre 1992 - 11 gennaio 1993, CED Cass. n. 192660, e n. 17269 del 2 marzo 2001, CED Cass. n. 218819, nonché, più recentemente, Sez. 6, sentenza n. 88 del 6 novembre 2008 - 7 gennaio 2009, CED Cass. n. 242376) per il quale i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1, per l'applicazione ed il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione ne' dell'art. 238-bis c.p.p. (il quale, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza, non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari), ne' dell'art. 238 c.p.p., comma 2-bis, (il quale, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, a sua volta si riferisce al solo giudizio sulla responsabilità)
E nessuna disposizione consente di attribuire decisivo rilievo al fatto (evocato dal ricorrente) che l'acquisizione ed utilizzazione, pur sempre ad cautelam, di una sentenza non irrevocabile abbia luogo nel corso delle indagini preliminari oppure dopo l'esercizio dell'azione penale, dovendo il discrimine riguardare unicamente il profilo funzionale (ovvero l'utilizzazione ad integrazione del quadro di gravità indiziaria prodromico all'emissione di una misura cautelare, non anche - all'esito del giudizio - ai fini dell'affermazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio).
3.2. Va, inoltre, evidenziato - quanto al lamentato vizio di motivazione sulle ragioni della ritenuta utilizzazione - che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
3.2.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21 - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta.
Nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso è stata decisa correttamente dal primo giudice.
3.3. Infine, la proposta questione di legittimità costituzionale è stata argomentata in termini del tutto generici ed assertivi, persino in difetto dell'indicazione dei parametri in ipotesi violati.
4. Il secondo motivo è generico.
4.1. Nel vigente sistema processuale, che va necessariamente delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sussiste il diritto dell'indagato/imputato all'utilizzazione ed alla valutazione della prova;
sussiste, cioè, il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121 c.p.p.). Tale diritto è tutelato, all'interno del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione.
All'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscontro il potere di impugnazione, che - sia pur limitato dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione dell'esistenza di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere;
diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere sub specie di vizio della motivazione (in argomento, cfr. Sez. 1, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, CED Cass. n. 174630). Si è, più recentemente, affermato, che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. 1, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, CED Cass. n. 248551; Sez. 6, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, CED Cass. n. 252713).
4.2. A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), che il ricorrente non si limiti a lamentare l'omessa motivazione sul contenuto di una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in qual modo l'omessa considerazione delle argomentazioni svolte in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta dell'iter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.
4.3. Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare l'omessa considerazione del contenuto di due sue memorie, senza indicarne, con la dovuta specificità, il contenuto e la asserita rilevanza, ovvero senza indicare le ragioni per le quali la lamentata omissione risultava decisiva, compromettendo la complessiva congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione impugnata.
5. I motivi (dal 3 al 7) inerenti alla ritenuta sussistenza del necessario quadro indiziario in ordine ai reati di cui ai capi A. B. ed E. possono essere esaminati congiuntamente.
I POTERI DECISORI DEL GIUDICE DI RINVIO ED IL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.
6. Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che, a seguito di annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato;
gli unici limiti consistono nel divieto di ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, e nell'obbligo di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche.
Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr., nei medesimi sensi, Sez. 6, sentenza n. 42028 del 4 novembre 2010, CED Cass. n. 248738;
Sez. 4, sentenza n. 43720 del 14 ottobre 2003, CED Cass. n. 226418;
Sez. 5, sentenza n. 4761 del 18 gennaio 1999, CED Cass., n. 213118;
Sez. 6, sentenza n. 9476 dell'8 ottobre 1997, CED Cass. n. 208783;
Sez. 1, sentenza n. 1397 del 10 dicembre 1997, dep. 5 febbraio 1998, CED Cass. n. 209692).
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è, pertanto, vincolato dal divieto di reiterare, a fondamento delle nuova decisione, gli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (nel medesimo senso, Sez. 4, sentenza n. 30422 del 21 giugno 2005, CED Cass. n. 232019; Sez. 6, sentenza n. 16659 del 21 gennaio 2009, CED Cass. n. 243514).
7. Questa Corte Suprema ha già chiarito che anche nel procedimento de liberiate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, e può, pertanto, acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la propria decisione su di essi (Sez. 5, sentenza n. 1530 del 31 marzo 1999, CED Cass. n. 214467; Sez. 2, sentenza n. 33626 del 5 luglio 2004, CED Cass. n. 229961; Sez. 6, sentenza n. 41376 del 25 ottobre 2011, CED Cass. n. 251064). In virtù di quanto stabilito dall'art. 627 c.p.p., comma 2, (a norma del quale "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata"), nel procedimento di riesame de libertate il giudice del rinvio può disporre l'acquisizione di nuovi elementi processuali, in quanto egli decide con gli stessi poteri propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, e le parti hanno i medesimi poteri e le facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio. Il Pubblico Ministero era, quindi, legittimato a produrre atti (anche sopravvenuti: nel caso concreto, si è trattato di informative di P.G. e di una sentenza non irrevocabile, cui il Tribunale del riesame ha attribuito decisivo rilievo indiziante), poiché tale attività, che non gli sarebbe stata preclusa nel primo giudizio di riesame, non poteva essergli preclusa neanche in quello di rinvio. Di conseguenza, il Tribunale del riesame ben poteva tenere conto, ai fini della decisione, anche degli atti sopravvenuti acquisiti su richiesta del Pubblico Ministero.
8. Come in più occasioni anticipato, il Tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini del superamento delle lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente, essenzialmente la sentenza - non definitiva - emessa in data 21 dicembre 2012 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di ON VA, riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. (lo stesso contestato all'odierno ricorrente sub E): il ON sarebbe il corruttore, il FA il corrotto), agli artt. 110 - 416-bis c.p. (in concorso con TR US e TR AS) ed all'art. 353 c.p. (in relazione all'aggiudicazione della gara di appalto relativa alla riqualificazione urbana del Comune di LA NO: il reato è stato separatamente contestato anche all'odierno ricorrente, ma esula dall'ambito di questo procedimento), osservando che "gli argomenti esposti dal Giudice in detta decisione, sia pure relativi alla specifica posizione del ON assumono, all'evidenza, in questa sede cautelare, rilevanti effetti sul fronte della necessaria gravità indiziaria relativamente alla specifica posizione del FA"; la circostanza che la citata sentenza abbia riguardato la sola posizione del coimputato ON sarebbe priva di rilievo, "proprio in ragione dell'evidente interdipendenza soggettiva delle posizioni degli stessi e del fatto che la ricostruzione storica e l'inquadramento della vicenda in esame come operati dal giudice del procedimento principale non possono essere disattesi in questa sede incidentale".
8.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto pienamente condivisibile "la valutazione compiuta dal G.U.P. in ordine alla complessiva attendibilità del racconto operato dai collaboratori di giustizia", perché esaustiva, "avendo il Giudice in maniera dettagliata e convincente dato atto e superato tutti gli argomenti difensivi, indicati compiutamente anche nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione relativa alla complessiva posizione cautelare del ON (in gran parte assimilabili a quelli prospettati nella presente sede) e pienamente rispondenti alle risultanze dell'indagine, come da ultimo integrata dall'attività istruttoria espletata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare". In virtù di tali rilievi, è stata ritenuta "quantomeno la gravità indiziaria in ordine, in specie, all'esistenza di un vero e proprio patto tra gli amministratori locali (tra i quali, in primis, il FA) ed i clan camorristici operanti in zona;
il FA, a ben vedere, ha ricevuto chiaro supporto, nelle competizioni elettorali, da esponenti del clan, così ricevendo, in altri termini, l'assicurazione di una lunga vita politica, rendendosi, perciò, disponibile a pilotare gli appalti in favore delle ditte designate dal clan stesso (tra le quali quella del ON, definito non a caso nella citata sentenza come un imprenditore camorrista, con giudizio, all'evidenza, del tutto insindacabile nella presente sede). Sicché il triangolo operativo che presuppone il patto tra il sindaco ed il Clan dei Casalesi vede quali suoi momenti fondamentali dell'accordo illecito lo stesso ON, esponenti del clan ed il FA".
8.2. Una conferma della validità dell'impianto accusatorio è stata desunta dalla ricostruzione (sempre mutuata dalla citata sentenza non definitiva separatamente emessa a carico del ON) della vicenda relativa alla turbativa dell'appalto pubblico concernente la riqualificazione urbana del Comune di LA NO, ed ai contatti all'uopo intervenuti tra il FA ed il ON (riconosciuto colpevole dal G.U.P. anche di questo reato). Il Tribunale del riesame ha, in proposito, osservato che "Tali contatti trovano, peraltro, chiaro riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia DI ER, che ebbe a riferire di aver saputo che l'appalto sarebbe stato aggiudicato dal ON, quale titolare di una ditta dell'Alto casertano, legata, a dire di detto collaboratore, alla fazione del gruppo camorristico, facente capo ad VI IO. Del resto, nel corso degli incontri precedenti allo stesso svolgimento della gara la "viva percezione" del ON (come tale dallo stesso riferita) fu quella di una ragionevole aspettativa di aggiudicarsi l'appalto, motivo per il quale l'imprenditore si era impegnato nella redazione del progetto, spendendo 60.000,00 Euro circa. Tali dichiarazioni, peraltro, non solo riscontrano l'alterazione della gara ma recano chiaro conforto anche al complessivo scenario criminale in forza del quale i vari gruppi della camorra casalese avevano in effetti stretto veri e propri patti con l'imprenditoria collusa e si erano, al contempo, garantiti profitti illeciti anche indipendentemente dalla specifica area territoriale di influenza degli stessi (come la vicenda del pagamento della tangente di 300.000,00 Euro - riconosciuta dallo stesso ON - a DE LU TO chiaramente testimonia)".
Ed ha ritenuto che le circostanze di fatto che consentono di ritenere l'intervenuta alterazione della gara (di rilevante importo, superiore a 13 milioni di Euro) in oggetto, "alimentano anche il giudizio in ordine alla gravità indiziaria (chiaramente emerso anche alla luce delle dichiarazioni - da ultimo ritenute attendibili - dei collaboratori di giustizia) relativamente al contributo, fornito dal FA, quale concorrente esterno, al sodalizio mafioso, nelle diverse articolazioni innanzi indicate".
8.3. Dopo una breve disamina degli orientamenti giurisprudenziali, condivisi e recepiti, in tema di configurabilità del cd. concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis c.p., il Tribunale del riesame ha conclusivamente affermato che "non può che ribadirsi che ricorrano anche i necessari profili della gravità indiziaria anche in ordine al menzionato concorso esterno contestato al capo a) dell'imputazione. L'intervenuto positivo vaglio critico, operato da ultimo nella più volte citata sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari rectius, dal Giudice per l'udienza preliminare il 21 dicembre 2012, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ampiamente riportate nel provvedimento emesso da questo Tribunale il 6 dicembre 2011, al quale anche in riferimento alle dichiarazioni in questione, interamente si rinvia) e la già operata valutazione in ordine alla forza probante assunta nel caso in esame dalla vicenda della invero rilevante gara d'appalto per la riqualificazione urbana di LA NO (per un importo che colloca l'appalto in questione tra quelli di maggior rilievo concessi negli ultimi anni in Campania) impongono, in definitiva, di assegnare al FA, già sindaco di detto Comune, il ruolo di un soggetto che, nella veste di pubblico amministratore, era in grado, quale referente politico, del clan dei casalesi in quell'ambito territoriale, di veicolare gli appalti in favore di soggetti legati alla criminalità organizzata. Sicché è proprio la concessione - con le modalità illecite su indicate - dell'appalto per la detta riqualificazione urbana (per il considerevole importo superiore a 13 milioni di Euro) l'elemento di fatto che, valutato alla luce delle altre emergenze ampiamente da ultimo indicate dal G.U.P. nella sentenza predetta, impone di ritenere il FA non già un mero favoreggiatore del clan dei casalesi ma un soggetto (a tutt'oggi pubblico ufficiale e per anni sindaco di LA NO) che, benché provo dell'afferò societatis, non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'associazione in questione, abbia fornito in concreto uno specifico, consapevole e volontario contributo continuativo (per un a dir poco cospicuo periodo temporale) ai fini della conservazione e dello stesso rafforzamento della predetta associazione, contribuendo così alla realizzazione di una parte rilevante, se non decisiva, del programma criminoso di un'organizzazione di stampo camorristico".
9. Attraverso queste argomentazioni, il Tribunale del riesame ha inteso superare i rilievi posti dalla 6 sezione a fondamento della sentenza rescindente e conformarsi al dettato dell'art. 627 c.p.p., essenzialmente valorizzando un solo elemento, sopravvenuto, ovvero la separata sentenza non definitiva di condanna resa dal G.U.P. ai danni dell'imprenditore ON, peraltro imputato di reati solo in parte coincidenti con quelli provvisoriamente ascritti al FA (il riferimento è al solo reato di corruzione, nel quale l'uno figura come corruttore, l'altro come corrotto), e senza per nulla rivalutare autonomamente gli elementi prodotti dal P.M. a sostegno delle contestazioni mosse al FA, come - per conformarsi alla sentenza rescindente - sarebbe stato dettagliatamente necessario.
9.1. Si è già osservato (nel 3.1. di queste Considerazioni in diritto) che le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate, ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari: invero, i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. si distinguono dalle risultanze probatorie utilizzabili nel dibattimento ai fini del giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione al quale soltanto, ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., e con riferimento al fatto in esse accertato, valgono esclusivamente le decisioni passate in giudicato.
Deve, peraltro, precisarsi che quanto accertato - sia pur con sentenza non definitiva - in separato processo non può essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, in relazione al complesso degli elementi acquisiti nell'ambito del subprocedimento cautelare nel quale la sentenza non definitiva viene utilizzata (così già Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 4807 del 23 novembre 1992, dep. 11 gennaio 1993, CED Cass. n. 192660).
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"nell'ambito del subprocedimento cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate, ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari;
quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli elementi acquisiti nell'ambito del subprocedimento cautelare nel quale la sentenza non definitiva viene utilizzata".
10. Come anticipato, secondo la ricostruzione accusatoria l'imprenditore ON, nell'ambito della vicenda corruttiva oggetto della contestazione provvisoria di cui all'odierno reato di cui al capo E), assume il ruolo di corruttore, mentre il FA sarebbe il corrotto.
Proprio in virtù di ciò, il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva in danno del ricorrente in ordine al reato di cui al capo E), la sopravvenuta affermazione di responsabilità - sia pur con sentenza non definitiva, ma certamente valorizzabile all'uopo, ed in parte qua motivatamente ritenuta probante - del corruttore per la medesima vicenda corruttiva nell'ambito della quale il FA è il corrotto, con motivazione senz'altro esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto delle ipotizzate violazioni di legge, che ha evidenziato la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in relazione al reato ipotizzato, nella specie senz'altro configurabile nei suoi elementi costitutivi essenziali. 10.1. Soltanto incidentalmente, deve rilevarsi che, sempre in riferimento al reato di cui al capo E), non risultano nell'odierno ricorso sollevate censure inerenti al presunto difetto di domanda cautelare del P.M., problematicamente ipotizzato dalla sentenza rescindente e decisamente escluso dal provvedimento oggi impugnato (f. 6).
11. A conclusioni diverse deve giungersi in relazione al reato elettorale ed al concorso esterno nel reato di associazione di tipo camorristico.
11.1. Invero, non è condivisibile la pretesa argomentativa di colmare le plurime lacune motivazionali poste dalla 6 sezione a fondamento del proprio dictum soltanto attraverso il massiccio richiamo della motivazione della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. a carico del ON, operato in massima parte per relationem, ma senza una argomentata disamina dell'incidenza di ciascuna della affermazioni richiamate sugli specifici rilievi posti a fondamento della sentenza rescindente, difettando sia il confronto puntuale tra le prime e ciascuno di questi ultimi, sia l'indicazione delle ragioni per le quali si riteneva che le argomentazioni richiamate consentissero di soddisfare - punto per punto - l'onere di motivazione incombente sul giudice di rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p.. 11.2. Con riguardo ai reati di cui ai capi A) (contestato al ON in termini non esattamente sovrapponibili rispetto alla contestazione mossa al FA) e B) (non contestato al ON), nel rispetto del dettato dell'art. 627 c.p.p., avrebbe dovuto essere puntualmente, specificamente e soprattutto autonomamente vagliata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (pesantemente messa in discussione dalle numerose discrasie evidenziate dalla sentenza rescindente, in parte qua richiamata nella PREMESSA IN FATTO), non essendo consentito implicitamente "delegare" questo compito al G.U.P., le cui valutazioni riguardavano (e non potevano che riguardare) i rapporti tra i collaboratori di giustizia ed il ON con specifico riferimento alle condotte a quest'ultimo ascritte, non anche - di necessità - i rapporti tra i collaboratori di giustizia ed il FA con specifico riferimento alle diverse condotte a quest'ultimo ascritte.
Anomala appare anche la pretesa di ritenere superate le obiezioni della difesa del FA richiamando genericamente le osservazioni con le quali il G.U.P. aveva superato i rilievi della difesa del ON (necessariamente non coincidenti, per evidenti ragioni di carattere soggettivo ed oggettivo), senza neanche illustrare - attesa la quanto meno parziale diversità delle posizioni dei due soggetti interessati - quale argomentazione opposta alla difesa del ON fosse idonea a confutare quale doglianza della difesa del FA;
l'esigenza si palesava ancor più ineludibile, ove si tenga presente che lo stesso Tribunale del riesame ha ammesso che le questioni sollevate dalle due difese erano soltanto "in gran parte" (e quindi non in toto) assimilabili.
11.3. Sicuramente insufficienti sono le affermazioni, meramente assertive, poste a fondamento della conclusiva affermazione della sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in ordine al reato elettorale di cui al capo B), del quale il ON non rispondeva, sul quale conseguentemente il G.U.P. nulla doveva dire, ma sul quale neanche il Tribunale del riesame nulla ha in concreto detto, nonostante la necessità processuale di confrontarsi con i puntuali rilievi (in precedenza riepilogati) della sentenza rescindente.
11.4. Con specifico riferimento all'imputazione di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis c.p., venuta meno ancora una volta la possibilità di configurare il necessario quadro di gravità indiziaria in ordine al reato elettorale che - secondo l'ipotesi accusatoria - si porrebbe storicamente alla base dell'intesa criminale del FA con esponenti del clan dei casalesi, risultano ancora una volta non superati i rilievi della 6 Sezione. Il Tribunale del riesame mostra di attribuire in argomento rilievo assorbente all'intervenuta condanna del ON per il reato di turbativa d'asta (soffermandosi lungamente - ff. 8 ss. - sulla relativa vicenda, non senza evidenziare che trattasi di fatto-reato oggetto di un diverso subprocedimento cautelare, che non risulta ritualmente confluito nel presente subprocedimento cautelare) senza, peraltro, attribuire il giusto rilievo alla circostanza - pure senz'altro pacifica - che il concorso del FA in detto reato esula dalle odierne contestazioni (pur dovendo convenirsi sulla sua possibile rilevanza ai fini de quibus: proprio per tale ragione, risulta francamente arduo comprendere il motivo per il quale le due procedure, a dire dello stesso Tribunale del riesame - f.
9 - pendenti, a seguito di separati annullamenti con rinvio, innanzi a sè, siano state ab initio trattate separatamente, e non sia stata cercata una "via" processualmente esperibile per riunirle). D'altro canto, proprio in considerazione del più volte richiamato elevato valore economico della relativa gara, occorrerebbe spiegare come mai nessuno dei collaboratori di giustizia che hanno tratteggiato le connotazioni dei presunti rapporti tra il FA ed il clan dei casalesi, abbia fatto riferimento al ruolo assunto dal predetto nella circostanza (cfr.
2.3.2. della Premessa in fatto). Permangono, inoltre, inalterate le discrasie rilevate dalla 6 Sezione nei racconti di DA GI e AN MM (in proposito si rinvia ancora una volta ai premessi rilievi della sentenza rescindente), che il Tribunale del riesame, in palese violazione dell'art. 627 c.p.p., non ha riesaminato. Nè può in argomento essere riconosciuto rilievo assorbente alla sopravvenuta, separata condanna del ON quale concorrente- corruttore nella corruzione di cui all'odierno capo E), ed alla valenza che a tale sopravvenienza è stata riconosciuta in relazione alla contestazione mossa al FA (concorrente necessario nel medesimo reato quale corrotto), poiché al FA veniva contestato di avere, nella sua qualità, ricevuto denaro ed utilità da ON VA, rappresentante e capogruppo della ATI ON - FAVELLATO - MASTROMINICO, quale prezzo per l'aggiudicazione dell'ingente appalto di riqualificazione urbana e ambientale del Comune interessato.
Resta, pertanto, tuttora da verificare se tale rapporto non sia intercorso soltanto tra il corruttore ed il corrotto, ma sia inserito in un più ampio ambito di rapporti che il corruttore ON (come affermato dalla sentenza non definitiva resa in danno di quest'ultimo all'esito del separato giudizio abbreviato, fin qui più volte richiamata) intratteneva - quale concorrente esterno - con esponenti del clan dei casalesi, nel cui interesse lo stesso ON avrebbe corrotto il FA, e quest'ultimo avrebbe conseguentemente e consapevolmente agito.
Gli elementi in proposito valorizzati dal G.I.P. ed inizialmente dal Tribunale del riesame sono, infatti, già stati ritenuti inidonei ad integrare il necessario quadro di gravità indiziaria dalla 6 sezione di questa Corte Suprema.
12. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai reati di cui al capo A) (artt. 110/416-bis c.p.) e di cui al capo B) (D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 e D.L. n. 151 del 1991, art. 7), con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto, che dovrà essere condotto conformandosi ai principi fin qui (cfr.
9.1. ed 11 ss. di queste Considerazioni in diritto) affermati. 12.1. Vanno, al contrario, rigettati i motivi contenenti doglianze inerenti alla sussistenza del necessario quadro indiziario grave in ordine al reato di cui al capo E) (corruzione).
12.2. Dette statuizioni assorbono le doglianze del ricorrente inerenti alle esigenze cautelari ed alla eventuale conseguente scelta della misura in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), ma anche in relazione al reato di cui al capo E) (8 e 9 motivo): in relazione ai primi dovrà, infatti, in sede di ulteriore rinvio essere innanzi tutto rivalutata la configurabilità del necessario quadro di gravità indiziaria, ma tale valutazione condizionerà necessariamente la valutazione inerente alla eventuale sussistenza di esigenze cautelari (con quel che ne consegue) anche in ordine al reato di cui al capo E), per il quale è stata qui ritenuta la sola configurabilità del necessario quadro di gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo A) (artt. 110/416-bis c.p.) e di cui al capo B) (D.P.R. n. 570 del 1960, art. 87 e D.L. n. 151 del 1991, art. 7) e rinvia al Tribunale
di Napoli per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso relativamente al reato di cui al capo E) (art. 319 c.p.). Restano assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 10 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014