Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2013, n. 7320
CASS
Sentenza 10 dicembre 2013

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L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento con cui il tribunale del riesame, dopo aver riservato la decisione, aveva fissato nuova udienza camerale per consentire l'instaurazione del contraddittorio in merito ad atti successivamente depositati in cancelleria dalla difesa).

In ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure; quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Savona, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa Lucia R., con ordinanza del 30-31 gennaio 2024 ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche Roberto P., in veste di datore di lavoro, Gianluigi L., in qualità di dirigente e di delegato dal datore di lavoro, e Alfredo Antonio B., quale medico competente, tutti in relazione al reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, dal 2002 e fino al 13 agosto 2020, ed anche della società "Coop Liguria", quale ente responsabile …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Quale forma per l'assenso del difensore di ufficio alla elezione di domicilio? (Cass. 17818/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 giugno 2020

    La legge non richiede l'assenso del difensore di ufficio alla elezione di domicilio in forma scritta. Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. In motivazione, la Corte ha precisato che l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria sottoscrizione Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 30 gennaio – 10 giugno 2020, n. 17818 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con provvedimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2013, n. 7320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7320
Data del deposito : 10 dicembre 2013

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