Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/07/1994, n. 11
CASS
Sentenza 8 luglio 1994

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Massime4

Il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen.. Ed invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari; ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. Ne consegue che le pronunzie in esame - se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate - spiegano un'efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è consentita l'adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto. (Conf. Sez. U, C.C. 8 luglio 1994 n. 12, Palumbo e n. 13, Pirro, non massimate).

Il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione, mentre tale natura giuridica non può essere riconosciuta alla richiesta di revoca di misura cautelare. Ne consegue che l'istanza di riesame non è preclusa da quella di revoca della misura, e pertanto non può essere ritenuta inammissibile solo perché proposta successivamente ad essa. (In motivazione, la S.C., premesso che nell'ordinamento processuale penale manca, a differenza di quanto accade in quello civile, una norma che configuri l'acquiescenza come causa di improponibilità dell'impugnazione, ha chiarito che la richiesta di revoca di una misura cautelare non comporta tacita acquiescenza in ordine alla legittimità originaria dell'ordinanza che l'abbia disposta). (Conf. Sez. U, C.C. 8 luglio 1994, n. 12, Palumbo e Sez. U, C.C. 8 luglio 1994 n. 13, Pirro, entrambe non massimate).

L'interesse dell'indagato a coltivare l'istanza di riesame non viene meno a seguito di revoca della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento di riesame, in quanto la decisione irrevocabile, necessaria ex art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione dell'ingiusta detenzione, può essere individuata soltanto nell'ordinanza non impugnata emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ovvero nella pronunzia adottata dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza o in sede di ricorso "per saltum" avverso il provvedimento cautelare. (Conf. Sez. U. C.C. 8 luglio 1994 n. 12, Palumbo e n. 13 Pirro, non massimate).

Al Tribunale di cui all'art. 309 comma settimo cod. proc. pen. è attribuito in via esclusiva il controllo sulla validità dell'ordinanza cautelare, con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 stesso codice, la cui carenza può essere dedotta solo con l'istanza di riesame. Inoltre lo stesso Tribunale deve verificare, alla stregua degli artt. 273, 274, 275 e 280 cod. proc. pen. la legittimità dell'adozione della misura cautelare, avendo anzitutto riguardo alla situazione processuale coeva al provvedimento impugnato, senza, tuttavia, omettere di valutare anche gli elementi sopravvenuti, eventualmente a seguito dell'interrogatorio, purché dedotti nell'udienza camerale da celebrarsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Invece, l'ordinanza in tema di revoca della misura - che può essere adottata, senza l'osservanza di termini, in qualsiasi fase del procedimento, in cui se ne ravvisi la necessità - mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura stessa prescritta dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. (Conf. Sez. U, C.C. 8 luglio 1994 n. 12, Palumbo e n. 13, Pirro, non massimate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/07/1994, n. 11
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11
Data del deposito : 8 luglio 1994

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