Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31495 Anno 2013 Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: ROMBOLA' MARCELLO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nei confronti di: CORADDU PAOLO N. IL 06/10/1989 avverso l'ordinanza n. 360/2012 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 08/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'; 1gteisentite le conclusioni del PG Dott. 7-100.)0 giAL-ri:AL &L L. X;g4r-ro' e,,,,,,,,.,{2_z,A.~,ér 6U. eko-es.„, c.,lu ,) rakletake,, itittsuut,r2 .514.SZ in.,/Lact.4\43.4k Uditìi difensor;Avv.r 9-14~..0 “-i errux_ oLlvd-t; (+yr: pi) rttc~e,srà)-11L,-e- Data Udienza: 27/05/2013 Ritenuto in fatto Il corpo …
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La massima In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Nel caso di specie, la Corte ha puntualizzato che il reato presupposto del riciclaggio era da individuare nel furto delle carte di credito, delitto al quale i ricorrenti erano risultati estranei - Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23800). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23800 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di …
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La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania confermava una ordinanza con cui il GIP aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato l'imputato per i reati di rapina impropria aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato il quale deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2008, n. 46124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46124 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 08/10/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1310
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 027932/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN IO, N. IL 03/08/1989;
avverso ORDINANZA del 11/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. IZZO Antonella che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Napoli con ordinanza dell'11.7.2008 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IA AN AR avverso l'ordinanza del 2.7.2008 del Tribunale di S. Maria di Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la Casa Famiglia "Maria Regina delle Vittorie", indagato in relazione al reato di concorso in tentato furto aggravato nell'abitazione della suocera RI EN e di porto ingiustificato di coltello.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IA, deducendo come primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi.
Sostiene che il provvedimento impugnato nell'affermare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza non avrebbe tenuto conto di numerose circostanze: non era stato accertato se i segni di effrazione riscontrati sulla finestra fossero preesistenti;
non sarebbe stato accertato con quali arnesi ed in che modo sarebbe stata compiuta l'effrazione; il pezzo di legno trovato dai carabinieri a seguito di perquisizione personale del IA non sarebbe stato trovato in dosso al medesimo;
sarebbe inverosimile che avesse tentato il furto portando con sè la canna da pesca che fu poi trovata in suo possesso;
l'abitazione della parte lesa era cinta da un alto muro con un cancello trovato aperto senza segni di effrazione mentre il demandante aveva riferito che esso sarebbe stato chiuso;
non sarebbe stato chiarito per quale entrata IA avesse tentato di introdursi nell'abitazione e perché avesse desistito dall'azione;
non sarebbero state chiarite alcune delle circostanze in cui il teste avrebbe visto il IA che avrebbe cercato di introdursi nell'appartamento della RI;
non sussisterebbe la flagranza. Come secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
Nel formulare il profilo psicologico dell'imputato, diciannovenne con alle spalle una storia di lutti e separazioni affettive tanto che per anni era stato affidato a strutture di accoglienza, il tribunale non avrebbe considerato la relazione redatta dalla psicologa ed il piano di intervento predisposto dalla responsabile della comunità evidenzianti un progresso evolutivo ed il fatto che IA era incensurato e senza carichi pendenti.
Come terzo motivo deduce vizio di motivazione sulla scelta della misura da applicare perché non sarebbe stato considerato che in caso di condanna IA godrebbe verosimilmente del beneficio della sospensione condizionale della pena e che egli avrebbe necessità di muoversi liberamente per continuare il percorso educativo e di formazione professionale intrapreso.
Come quarto motivo deduce che sulla base dei motivi precedenti sarebbe stato violato il principio di legalità dettato dall'art. 272 c.p.p.. All'udienza il difensore del ricorrente ha depositato una memoria contenente motivi nuovi;
il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che dal casellario giudiziario non risultava nessuna condanna nè si sarebbe preoccupato di richiedere il relativo certificato. Ritiene questa Corte che il ricorso debba accolto per essere fondati i motivi relativi alle esigenze cautelari, mentre infondato è il primo motivo.
È principio assolutamente consolidato (v. fra le più recenti Cass. Pen. Sez. 1, 12.12.2007, n. 2080; Cass. Pen. Sez. 2, 20.9.2007, n. 38602; Cass. Pen. Sez. 2, 12.7.2007, n. 35476; Cass. Pen. Sez. 4, 6.7.2007, n. 37878 e numerose altre) che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito;
si deve quindi solo accertare se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Il tribunale del riesame ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza perché il teste Di ZO vide l'indagato, che riconobbe con certezza, mentre cercava di introdursi nell'appartamento ed il sopralluogo eseguito subito dopo consentì di rilevare tracce di forzatura della finestra.
I motivi secondo, terzo e quarto riguardano tutti le esigenze cautelari e sono fondati per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Il tribunale ha ritenuto di potere dedurre come presente nell'indagato una proclività a delinquere ed una maturata esperienza in delitti contro il patrimonio dalle modalità del fatto;
non è però evidenziata nessuna modalità che sia particolarmente sintomatica nel senso dal tribunale indicato, anche considerando che il reato per cui si procede è solo un tentativo di furto. Ha poi ritenuto che dalle informative della Polizia Giudiziaria risulterebbero "pregiudizi... per ricettazione" che indicherebbero l'adozione da parte dell'indagato di uno stile di vita deviato e dedito al crimine nonostante l'accoglienza in una casa-famiglia; ha infine aggiunto che la misura "consentirà la prosecuzione degli interventi di sostegno, risocializzazione e reinserimento sociale già in atto"; mentre non risulta nessuna condanna (ed il certificato del casellario giudiziario non era stato neppure richiesto) conclusioni drastiche come quelle assunte sono state dedotte solo da una generica informazione di denuncia per ricettazione. Questa Corte ritiene che la motivazione sia manifestamente illogica, tanto più per quanto riguarda la scelta della misura contenitiva concretamente inflitta, per cui si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008