Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2012, n. 42408
CASS
Sentenza 21 settembre 2012

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È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale.

La facoltà di presentare memorie al giudice ex art. 121 cod. proc. pen. spetta, nel procedimento incidentale di riesame, anche al P.M. che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare.

Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che costituisce ente pubblico, ai fini in questione, la Porto Imperia s.p.a., società per azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune di Imperia - e concessionaria di opera pubblica su area demaniale). (Vedi Corte cost., sentenze n. 466 del 1993, n. 363 del 2003, n. 29 del 2006; vedi Cass. civ., Sez. un., sentenze n. 9940 del 2005, rv. 580687-8, n. 24722 del 2008, rv. 605300, n. 27092 del 2009, rv. 610699, n. 8225 del 2010, rv. 612507, n. 10068 del 2011, rv. 617006, n. 3692 del 2012, rv. 621677).

Commentari2

  • 1TruffaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023

  • 2Cassazione penale sez. II, 27/01/2023, (ud. 27/01/2023, dep. 07/03/2023), n.9434
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Modena, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 22 luglio 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di C.A. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso tribunale in data (Omissis), con il quale era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, della complessiva somma di (Omissis) Euro in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, omessa dichiarazione IVA ed autoriciclaggio, per avere trasferito i proventi dei reati fiscali all'indirizzo di società estere per poi dirottarli verso altre società italiane riconducibili …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2012, n. 42408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42408
Data del deposito : 21 settembre 2012

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