Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art.273, comma 1, c.p.p.per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione ne' dell'art.238 bis c.p.p. (il quale, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari), ne' dell'art.238, comma 2 bis, c.p.p.,(il quale, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 17269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17269 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 02/03/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 1657/2001
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 039465/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AN N. IL 26/07/1968
avverso ORDINANZA del 18/08/2000 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. ANTONINO GERMANO ABBATE che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
Udito il difensore Avv. SALVATORE STROSCIO, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18.8.2000, all'esito di procedimento incidentale de libertate, il Tribunale di Messina confermava, rigettando la relativa richiesta di riesame, l'analogo provvedimento emesso il 17.4.2000 dal GIP del medesimo tribunale, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere a IA AN, sottoposto ad indagini quale presunto responsabile, in concorso con altri, del reato di omicidio aggravato in danno di OR TR e IN UN, avvenuto in Messina l'8.10.1986.
Dava atto il tribunale suddetto che i gravi indizi di colpevolezza a carico del IA erano rilevabili da una sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Messina al termine di un procedimento penale nel quale alcuni soggetti erano imputati del suddetto omicidio, con la quale EO AR - accusato di essere, insieme a certi De OM GI e IO AR, esecutore materiale del delitto - era stato assolto perché, all'esito della istruzione dibattimentale, era emerso che non era stato il predetto EO a far parte del gruppo che aveva materialmente eseguito l'azione criminosa, bensì il IA NT.
Precisavano i giudici del medesimo tribunale che, nel corso della istruzione dibattimentale condotta nell'ambito del suddetto processo, il IA era stato concordemente indicato come coesecutore del fatto di sangue da AR AR, (ritenuto il mandante e con il quale l'indagato aveva stretti rapporti), da PA CE, OR OR, La RR ID, ZO OS, AR IO, CI LU nonché dallo stesso imputato, poi assolto, EO AR. Inoltre il sunnominato AR AR era stato sentito dal P.M. il 16.6.2000 e in tale sede il collaborante aveva confermato il ruolo del IA come esecutore materiale dell'omicidio, ed il suo inserimento in un gruppo dedito a molteplici attività criminali. A ciò era da aggiungere che il medesimo IA già nel 1995 aveva in due occasioni reso dichiarazioni autoaccusatorie in ordine allo stesso delitto nell'ambito di un iniziale proposito di collaborazione con gli organi inquirenti, proposito successivamente abbandonato, ed il relativo procedimento a suo carico era stato poi archiviato per ritenuta impossibilità di utile prosecuzione delle indagini. Concludeva il tribunale che le esigenze cautelari erano ravvisabili, malgrado l'epoca del fatto, nel pericolo di inquinamento probatorio, ben potendo il IA interferire nelle indagini in corso, e nel pericolo di reiterazione dell'attività criminosa, dato il suo inserimento in sodalizi criminosi ed il suo coinvolgimento in numerosi fatti estorsivi, di sangue e di traffico di stupefacenti. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il IA deducendo:
1) violazione degli artt. 192, comma terzo, e 271 c.p.p., sotto il profilo che il tribunale aveva utilizzato alcune dichiarazioni riportate nel corpo di una sentenza non ancora esecutiva, ed il cui giudizio poteva essere ribaltato nel gradi successivi, in spregio anche delle norme contenute negli artt. 234 e 238-bis c.p.p.- Per altro il AR, nella dichiarazione resa al P.M., aveva negato di essere il mandante dell'omicidio e aveva indicato un soggetto diverso dal IA come esecutore materiale del delitto, per cui le sue affermazioni, vaghe e generiche, oltre che prive di riscontri, erano da ritenere del tutto inattendibili;
2) inutilizzabilità delle generiche dichiarazioni autoaccusatorie del IA, in quanto rese in assenza del suo difensore, e in ogni caso dettate dal timore di essere condannato per un delitto che non aveva commesso;
3) violazione dell'art. 274 c.p.p. sul rilievo che la sussistenza di esigenze cautelari era stata vagamente affermata sulla base di considerazioni ipotetiche e di affermazioni del tutto apodittiche. Successivamente, in data 6.2.2001, il difensore dell'indagato ha presentato una memoria contenente motivo aggiunto, con cui, citando il contenuto di una sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (la n. 9 del 22.3.2000, ric. Finocchiaro), ha eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti nel corso del processo sopra indicato, in quanto si tratterebbe di atti di indagine compiuti prima del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini stesse, essendosi il P.M., dopo tale provvedimento, limitato ad acquisire copia dei verbali dell'istruttoria dibattimentale del suddetto processo. Per altro, le suddette dichiarazioni non sarebbero utilizzabili a norma dell'art. 238, comma 2-bis, c.p.p., in quanto raccolte in assenza di chi, non avendo partecipato al giudizio, non aveva avuto la possibilità di difendersi.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è del tutto privo di fondamento.
1. Va innanzitutto rilevato che l'avere ravvisato gravi indizi di colpevolezza in elementi tratti dai risultati di un dibattimento e da una sentenza non ancora esecutiva non comporta nessuna violazione di legge.
Nella specie i suddetti elementi sono serviti al P.M. per chiedere la riapertura delle indagini a carico di IA NT, che erano state a suo tempo archiviate e, una volta emesso, a cura del competente GIP, il relativo provvedimento di autorizzazione, sono state avviate ulteriori indagini anche con l'audizione diretta, da parte del P.M., di uno dei collaboranti che, nel corso del dibattimento sopra indicato, avevano reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti dell'indagato.
Come è noto, i "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. possono essere tratti da qualsivoglia elemento di prova o qualunque circostanza che abbia una valenza accusatoria a carico di un determinato soggetto, e possono essere ricavati da qualsiasi fonte, purché abbiano un preciso nesso logico con il reato per cui si procede.
Non si è mai dubitato che indizi legittimanti l'applicazione di una misura cautelare personale possono esser tratti anche da una sentenza non ancora esecutiva.
Questa Corte si è già pronunziata in tal senso, osservando che "anche le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite nel corso delle indagini preliminari ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari", e che nella medesima fase "tutto ciò che è stato accertato nel corso di un processo può essere utilizzato ai fini dello sviluppo di altre indagini, anche se deve essere valutato autonomamente nel contesto degli elementi emersi nel nuovo procedimento" (v. Cass., Sez. 2^, sent. n. 3932 del 11-11-1996, Arcidiacono;
Sez. 1^, sent. n. 4807 del 11-01-1993, Bottaro). Nè può configurarsi alcuna ipotesi di inutilizzabilità ex art. 238- bis c.p.p., per la evidente ragione che vanno nettamente distinti i gravi indizi di colpevolezza, utilizzabili ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, dalle risultanze probatorie utilizzabili nel dibattimento ai fini del giudizio di colpevolezza. Solo in relazione a tale giudizio, e con riferimento al fatto in esse accertato, ai sensi dell'art- 238-bis c.p.p. valgono infatti solo le decisioni passate in giudicato. Questa Corte ha più volte affermato il principio che "in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 238 c.p.p. sono applicabili in sede dibattimentale, mentre le limitazioni da esse imposte non operano quando si tratti di valutazione da parte del tribunale del riesame ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art.273 c.p.p., i quali sono distinti dalle risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento, sottoposte, queste ultime, alla più rigorosa normativa di cui agli artt. 187 c.p.p. e seguenti" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 4418 del 27-01-1992, Li Pera;
e, nello stesso senso, Sez. 3^ 26 luglio 1993, Galli;
Sez. 6^, sent. n. 3068 del 04-10-1994, Tecchio). Non si pone, poi, neanche un problema di violazione del diritto al contraddittorio e, quindi, di inutilizzabilità, ai sensi del comma 2- bis del medesimo art. 238, delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., perché anche tale limitazione vale esclusivamente ai fini del giudizio sulla responsabilità e non opera nella fase delle indagini preliminari, quando si tratti di valutare la sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza. Non sposta minimamente i termini del problema neanche la pronuncia a Sezioni Unite n. 9 del 22.3.2000 (Finocchiaro), invocata dalla difesa nel motivo aggiunto, per l'ovvia ed elementare ragione che le dichiarazioni rese al dibattimento dai collaboranti non possono considerarsi atti di indagine del P.M., effettuati prima della autorizzazione alla apertura delle indagini. Si tratta, infatti, di nuovi elementi di accusa che possono essere acquisiti aliunde, prima e al di fuori delle indagini vere e proprie, e che ben possono essere poste a base della formale richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini stesse. Anzi, normalmente, è proprio il sopraggiungere, in un momento successivo. di altri elementi probatori, di consistenza tale da superare il valore della disposta archiviazione, che costituisce il presupposto per avanzare la richiesta di riapertura delle indagini, e tali elementi possono giungere alla cognizione del P.M. in qualsiasi forma o da qualsiasi fonte, e vanno sottoposti al GIP perché questi possa valutare l'opportunità di autorizzare o meno la ripresa di nuove investigazioni.
Nella specie il P.M., venuto in possesso di nuovi elementi di accusa a carico del IN, le ha sottoposte al GIP perché autorizzasse la riapertura delle indagini;
dopo di che, ottenuta l'autorizzazione, ha chiesto e ottenuto la misura cautelare a carico del IA.
Si tratta di corretta applicazione delle norme in vigore, in quanto nessuna disposizione vieta la emissione di una nuova misura coercitiva, dopo una pregressa archiviazione, a seguito della riapertura delle indagini.
Infatti, l'unica condizione posta dalla legge - come si evince, sia pure per implicito, dalla stessa sentenza delle Sez. Un. n. 9 del 22.3.2000, citata dal ricorrente - è che sia stato preventivamente emesso il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414 c.p.p.; mentre le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma quinto, c.p.p., che subordina ad una successiva condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti dell'imputato che sia stato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere, non operano nel caso di pregressa archiviazione, cui sia susseguita l'autorizzazione alla riapertura delle indagini (V. Cass., Sez. 1^, sent. n. 885 del 18.10.2000, Sampugna, nonché, in fattispecie di revoca di sentenza di proscioglimento, Sez. Un., sent. n. 8 del 09-03-2000, EO, che ha statuito che i nuovi elementi di prova acquisiti dal P.M. successivamente alla sentenza di non luogo a procedere sono utilizzabili ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati raccolti aliunde nel corso di indagini diverse o siano provenienti da altri procedimenti). In quel caso si trattava, come nella specie, di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia in altro procedimento.
2. Per quanto attiene al secondo motivo di gravame, è sufficiente rilevare che trattasi di censura in fatto, non esaminabile in questa sede. Ed invero, a fronte della affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui le dichiarazioni del IA erano state rese tutte alla presenza del difensore, il diverso assunto del ricorrente, secondo cui, invece, solo una volta durante i due interrogatori il IA venne assistito da un legale, assume la connotazione di doglianza di merito, che sfugge al controllo di questa Corte.
3. Infondato appare anche il terzo motivo di doglianza, attinente alle esigenze cautelari, in quanto la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di quello di reiterazione dell'attività criminosa, giustificativi della misura, è stata adeguatamente giustificata, nonostante l'epoca remota del fatto, alla luce dell'affermato inserimento del IA in contesti di criminalità organizzata e del suo coinvolgimento, per lunghi anni, in fatti di sangue, in numerosi episodi estorsivi e nel traffico di sostanze stupefacenti.
Trattasi di motivazione congrua e convincente, facente leva su elementi ben precisi, certamente giustificativi della pronuncia. Nella specie l'unico elemento posto in luce dal IA, per sostenere l'insussistenza delle suddette esigenze, riguarda il tempo trascorso dall'accertamento del reato, il che non costituisce, di per sè, circostanza idonea ad escludere la sussistenza di esse. Si può anzi affermare che, essendo l'apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza di specifiche esigenze cautelari immune da vizi logici e giuridici, le censure mosse dal ricorrente, pur investendo formalmente la motivazione, finiscono per risolversi, almeno in gran parte, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze, che sono state adeguatamente esaminate dal tribunale del riesame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, al sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p,, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il IA trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001