Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale possono essere validamente costituiti dalle risultanze di altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile, atteso che la previsione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2468
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Gianni - Consigliere - N. 21468/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB Tindaro, n. a Novara di Sicilia il 3.9.1973;
2) TRIFIRÒ RM AT, n. a Barcellona P. G. l'11.5.1972;
avverso la ordinanza in data 28 aprile-5 maggio 2008 del Tribunale di Messina;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per i ricorrenti l'avv. Occhiuto RM, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art.309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 8 aprile 2008 del Giudice
per le indagini preliminari in sede, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a Tindaro AB e a RM AT TRIFIRÒ, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (clan dei "mazzarroti") di cui al capo 1, dal 4 giugno 2002 in poi, nonché ai delitti di estorsione aggravata continuata in danno della impresa UM s.r.l. (capo 3; in Monforte Marina, dal 3 marzo 2004), della impresa IS (capo 17; in Terme Vigliatore, tra l'ottobre 2006 e l'8 febbraio 2007), del possidente NO NC (limitatamente al TR;
capo 7; in Terme Vigliatore, tra l'8 e il 10 marzo 2004) e delle imprese ER Costruzioni s.r.l. e TI IA (limitatamente al Calabrese;
capo 9; in Meri, tra il 2005 e il 2006).
Il Tribunale, sulla base dei dati acquisiti nell'ambito di altri procedimenti penali ("Icaro", "Ermes-Dionisio", "Eris", "Batana", "Free Bank"), e in particolare di quanto accertato dalla Corte di assise di Messina con sentenza del 26 luglio 2006 (cd. processo "Mare nostrum"), premetteva considerazioni generali sulla nascita del gruppo dei "mazzarroti", operante nel territorio di Mazzarrà S. Andrea, venutosi a creare negli anni '90 dopo la scissione del sodalizio capeggiato da EP FA;
gruppo confluito poi nel clan dei barcellonesi e capeggiato da RM OG e, dopo l'arresto di questo nel novembre 2003, da Calabrese Tindaro, peraltro gia' in rotta di collisione con il primo.
Con riferimento specifico agli addebiti contestati, il Tribunale esponeva le fonti indiziarie circa l'adesione degli indagati al gruppo dei barcellonesi capeggiato prima da RM OG e, successivamente, dallo stesso Tindaro Calabrese.
Veniva così fatto riferimento ad acquisizioni documentali, dichiarazioni di persone informate sui fatti, risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, dettagliatamente illustrati con riferito a ciascun addebito.
Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del difensore, avv. RM Occhiuto, che, con un unico atto, denuncia:
1. Violazione dell'art. 273 c.p.p., relativamente al capo 1, con riferimento alla posizione del Calabrese.
Il Tribunale ha tratto la convinzione della esistenza dell'associazione mafiosa dei "mazzarroti" e della posizione di vertice da ultimo rivestita in essa dal Calabrese dalle risultanze di indagini condotte in altri procedimenti penali o da quanto accertato in sentenze non definitive, procedimenti dai quali era rimasto estraneo il Calabrese, in violazione dell'art. 238-bis c.p.p., che assegna valore probatorio in altri procedimenti alle sole sentenze irrevocabili.
Men che meno risulta confortata da precisi elementi l'attribuzione al Calabrese del ruolo di capo dell'associazione, genericamente attribuitogli.
Inoltre, l'aggravante costituita dall'essere l'associazione armata è smentita dal fatto che il G.i.p. non ha accolto la richiesta del p.m. con riferimento all'addebito relativo alla detenzione di armi (contestato al capo 26).
2. Analoga violazione di legge, sempre relativamente al capo 1, con riferimento alla posizione del TR, sia per le considerazioni di cui sopra sia perché il convincimento circa l'adesione di detto indagato al supposto clan dei "mazzarroti" è fondato esclusivamente sulla sua parentela con lo zio EP TR (fatto di per sè insignificante) e sugli indizi circa il suo coinvolgimento nei fatti estorsivi di cui ai capi 3, 7 e 17 (dei quali non è stato però illustrato il collegamento con il programma del sodalizio).
3. Analoga violazione di legge relativamente alla estorsione in danno del possidente NO NC, di cui al capo 7, contestata al TR, dato che la sola fonte indiziaria è costituita dalle dichiarazioni rese alla p.g. dalla persona offesa, che però non sono state verbalizzate ma solo annotate, in violazione dell'art. 357 c.p.p.. 4. Analoga violazione di legge relativamente alla estorsione in danno delle imprese ER Costruzioni s.r.l. e TI IA, di cui al capo 9, contestata al Calabrese, posto che la sola fonte indiziaria è costituita dalle dichiarazioni rese dall'amministratore della ER Costruzioni Giacomo VE, che erano inutilizzabili, in quanto provenienti da persona indagata per reato connesso, senza l'assistenza di difensore e senza l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 64 c.p.p.. 5. Analoga violazione di legge relativamente alla estorsione in danno della impresa UM s.r.l., di cui al capo 3, contestata a entrambi, posto che il Tribunale ha fondato il suo convincimento su una arbitraria ricostruzione della matrice mafiosa degli attentati incendiar addebitandone la responsabilità agli attuali ricorrenti, in contrasto con quanto ritenutosi, relativamente allo stesso fatto, nel separato procedimento "Eris", e attraverso una parcellizzazione degli indizi, che per lo più in detto procedimento erano riconducibili agli imprenditori, antagonisti alla UM, appartenenti alla famiglia Torre.
6. Analoga violazione di legge relativamente alla estorsione in danno delle imprese di BA IS, RO AZ e SA NT, di cui al capo 17, contestata a entrambi, posto che il Tribunale ha fondato il suo convincimento sull'arbitraria identificazione nel Calabrese del soggetto indicato con l'appellativo "figghiuledda" di cui parlavano ME e IS e quest'ultimo e il TR nel corso di altrettante telefonate;
e ha ritenuto sussistenti gli indizi a carico del TR esclusivamente sulla considerazione della sua qualità di braccio destro del Calabrese.
7. Violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non essendosi individuati gli specifici elementi dai quali desumere in concreto la riconoscibilità di un metodo mafioso o della finalità di favorire un sodalizio mafioso in ciascuno dei fatti estorsivi contestati. DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati.
Quanto alla dedotta violazione di legge, per essere state utilizzate come fonti indiziarie le risultanze di altri procedimenti, non sfociati in una sentenza irrevocabile, va ribadito che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. ben possono essere desunti da provvedimenti non definitivi, dato che la previsione dell'art. 238-bis c.p.p. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova impiegabili ai fini del giudizio sulla responsabilità penale e non alle condizioni per l'applicabilità delle misure cautelari (v. fra le altre, Cass., sez. 1^, 2 marzo 2001, Giannino;
Cass., sez. 2^, 17 ottobre 1996, Arcidiacono;
Cass., sez. 1^, 23 novembre 1992, Bottaro).
Ciò posto, va considerato che il Calabrese non contesta specificamente la significatività di tali fonti indiziarie, peraltro adeguatamente esposte nell'ordinanza impugnata.
Lo stesso è da dire nella sostanza per il TR, che si limita a dedurre genericamente che il suo coinvolgimento nei fatti estorsivi non sarebbe significativo ai fini dell'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, senza prendere in considerazione le puntuali argomentazioni rese dal Tribunale.
Appare irrilevante, ai fini dell'aggravante costituita dal carattere armato dell'associazione, il fatto che per uno specifico addebito riguardante la detenzione di armi (capo 26) il G.i.p. non abbia accolto la richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. Quanto alla estorsione di cui al capo 7, contestata al TR, deve osservarsi che le annotazioni di servizio ben possono costituire fonte indiziaria ai fini dell'adozione di provvedimenti cautelari (v. Cass., sez. 5^, 6 luglio 2007, Buttone;
Cass., sez. 1^, 18 giugno 2002, Rossini). Manifestamente infondato appare il rilievo relativo alla mancata osservanza delle garanzie di cui all'art. 64 c.p.p. con riferimento alla estorsione di cui al capo 9, avendo il Tribunale precisato (v. ord., p. 10) che non vi era connessione tra il reato ipotizzato a carico del dichiarante Giacomo VE e quelli oggetto del presente provvedimento cautelare.
Infine, le critiche mosse all'ordinanza impugnata con riferimento agli episodi estorsivi di cui ai capi 3 e 17 e alla configurabilità dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 costituiscono censure in punto di fatto, non esaminabili in questa sede, non apparendo la motivazione del Tribunale ne' carente ne' inficiata da vizi logici. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009