Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' 0.0946 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 15067/98 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron. 1963 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - - Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere-Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DLGASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. sul ricorso proposto da: per diritti L. 2002. 2.4 GEN 2001. MANNO MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, IL CANCELLIERE presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI LIRE 3000 CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPAMPINATO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575499
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. INPS per diritti L. dell'Istituto, S MAR. 2001 l'Avvocatura Centrale presso CANCELLIERE e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 rappresentato 4355 CARLO, DI LULLO LE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato la sentenza n. 141/98 del Tribunale di avverso NICOSIA, depositata il 10/06/98 R.G.N. 311/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 glugno 1998 il Tribunale di Nicosia, pronunciando in grado di appello sulla domanda proposta da TT NO nei confronti dell'INPS, confermava la decisione di primo grado con cui era stata dichiarata, ai sensi dell'art. 1, commi 181/1983 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, l'estinzione del giudizio relativo alla domanda di somme dovute a seguito della sentenza n.495/1993 della Corte Costituzionale in materia di integrazione al minimo di trattamenti pensionistici. Avverso questa decisione TT NO propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano, in relazione all'art.360 nn.3, 4 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182,183 e 184 della legge 23 dicembre 1996 n.662, con riferimento agli artt.3, 24, 35, 36, 38, 42, 53, 101, 102, 103, 104, 113 Cost., agli artt. 112 113, 115, 116, 118, 132, 437, 420, 421, 442 cod.proc.civ. ,118 disp.att. cod.proc.civ. art. 23 legge 11 marzo 1953 n.87, 1197 e 2740 cod.civ., nonché nullità del procedimento, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. La parte ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di motivare sulle numerose questioni di legittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 1, commi 181 e seguenti della legge n.662 del 1996, e in primo luogo del 3 disposto del citato comma 181 che prevede il pagamento delle maturate fino al 31 dicembre 1995 mediante somme assegnazione agli aventi diritto di titoli di stato: tale norma determina un disparità di trattamento tra i soggetti interessati ed altre categorie, consentendo all'ente previdenziale di pagare le proprie obbligazioni mediante una datio in solutum di titoli il cul valore appare aleatorio e frustrando il diritto all'integrale e immediata soddisfazione delle pretese creditorie, in violazione del principi di uguaglianza e tutela giurisdizionale al trattamento economico adeguato alle esigenze di vita dei soggetti interessati. Il secondo motivo, con la denuncia degli stessi vizi di cui al precedente mezzo, investe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 182 cit., nella parte in cui esclude dalla determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 gli interessi e la rivalutazione monetaria, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost. in relazione alla tutela di un trattamento pensionistico minimo necessario per assicurare ai soggetti beneficiari la soddisfazione dei bisogni essenziali della vita. Analoga denuncia dei medesimi vizi è contenuta nel terzo motivo, relativo alla costituzionalità della norma di cui all'art. 1 comma 183 legge 662/1996 cit., nella parte in cui prevede l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese tra le parti ed inefficacia dei provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato. Si prospetta una violazione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti di cui all'art.24 Cost., della garanzia di cui all'art.38 Cost. per la mancata soddisfazione del diritto di credito del pensionato e del principio di uguaglianza per l'onere delle spese processuali poste sostanzialmente a carico del ricorrente. L'ultimo motivo ripropone ancora la denuncia degli stessi vizi con riferimento al disposto dei commi 181 e 183 dell'art. 1 legge 662/1996, nella parte in cui prevede il pagamento delle somme maturate con dilazioni, l'estinzione dei giudizi in corso e l' inefficacia dei provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato: si assume che tali disposizioni sottraggono al giudice naturale precostituito per legge il potere di decidere le ulteriori questioni poste dalle parti in ordine a decadenza, prescrizione, decorrenza ecc., determinando un vuoto legislativo, negando la giurisdizione sul presupposto sostanziale del diritto, rimettendo di fatto all'ente previdenziale la facoltà di decidere se accogliere o meno le istanze proposte. I motivi, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connessi ai vari profili della dedotta illegittimità costituzionale della normativa richiamata, non meritano accoglimento. Va rilevata anzitutto l'inammissibilità della prima censura, posto che la disposizione dell'art. 1 comma 181 della legge n.662/1996, relativa al pagamento delle somme in questione mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato risulta modificata dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n.79, convertito nella legge 28 maggio 1997 n.140. Le altre questioni devono essere esaminate alla luce dei principi recentemente enunciati con la sentenza n.310 del 20 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha già deciso sugli stessi dubbi di incostituzionalità oggi prospettati. Detta pronuncia ha rilevato il carattere prioritario dell'esame della questione relativa alla norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti;
infatti solo la caducazione di tale norma potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità costituzionale delle altre, considerato che l'infondatezza delle relative censure precluderebbe, con la dichiarazione di estinzione di ufficio dei suddetti giudizi, qualsiasi esame nel merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura. Ciò posto, la questione relativa alla disciplina processuale dei giudizi pendenti appare manifestamente infondata, in quanto come ha osservato la citata sentenza della Corte Costituzionale- la normativa in questione non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una : nuova disciplina del rapporto, tale da far venir meno le basi del precedente contenzioso attraverso la realizzazione nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, 6 ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze- le pretese fatte valere dagli interessati. Non contrasta poi con i parametri costituzionali, in relazione ai principi di tutela del diritto di difesa e di esercizio dell'attività giurisdizionale, la previsione della compensazione delle spese di lite, dato che l'assetto degli interessi in conflitto deriva da una fonte normativa, sicché in tale situazione (non assimilabile ad una comune cessazione della materia del contendere) il giudice neppure astrattamente sarebbe in grado di affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto ai fini della condanna alla rifusione delle spese processuali. Le altre questioni di costituzionalità appaiono inammissibili per quanto si è sopra osservato. Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano glusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 A Presidente ок? Il Consigliere estenfor Still a I D , : SSA O L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L 10 A O , T . B Depositata in Cancelleria 3 T I 3 ESA R D 5 'A SP . A L T L N I S oggi, 24 GEN 2001 E N O 3 D P G -7 I O IM S -8 IL COLLABORATORE N A OL CA A 1 E D S 1 D DI CANCELLERIA E I , E E E A T O R ISTR G EN P O U G T S E S IT E G L T IR E O R N A D L L O E 7 D