Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
Anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito ( e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Fattispecie in tema di riesame a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in cui, per la decisione del nuovo giudizio incidentale "de libertate", sono stati utilizzati anche elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli contenuti negli atti trasmessi dal PM al GIP).
Commentario • 1
- 1. Poteri del giudice di rinvio nel procedimento "de libertate"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2022
Nel procedimento “de libertate” il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, rigettava un appello a suo tempo presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di una persona indagata avverso un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, a sua volta, aveva disatteso una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale costei era stata sottoposta, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 31.3.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.1530
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EP Sica Consigliere N.7108/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NG NI, nato il [...] ad [...] avverso l'ordinanza 16.12.98 del Tribunale del riesame di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Empedocle Mirabile e Gallo Marcello che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Palermo, quale giudice del rinvio, ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere ad NG NI, indagato per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p., per la partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", risultante dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salemi Pasquale, che lo aveva indicato come "uomo d'onore" e da quelle, sopraggiunte nelle more del giudizio, di ZO LF. Questi aveva dichiarato che l'NG, che sapeva essere "uomo d'onore" per quanto riferitogli da EP e GI ON, gli si era presentato dicendogli: "Mi manda AG TO, siamo la stessa cosa, se hai bisogno di qualcosa vieni da me". La difesa ricorre e denunzia la violazione" degli artt.606 lett.b), c) e), 627, 192, 416, 292, comma 2 ter, 358 c.p.p.", sostenendo il superamento dei limiti devoluti dalla sentenza di annullamento e l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto le dichiarazioni indirette e non autonome del ZO, prive di riferimenti contenutistici, non potevano verificare quelle del Salemi.
1-Il primo motivo di ricorso non è fondato.
A norma dell'art.309 comma 9, c.p.p., sono elementi utilizzabili per la decisione del riesame non solo quelli contenuti negli atti trasmessi dal pubblico ministero al Gip con la domanda cautelare, ma anche quelli addotti nel corso dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, pur se risultanti da acquisizioni probatorie successive al provvedimento genetico, raccolte dalla parte privata o dal pubblico ministero ovvero dal giudice attraverso l'interrogatorio dell'indagato. Il Tribunale, infatti, può confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento del Gip. Il principio trova applicazione anche nel giudizio rescissorio, in quanto, ai sensi dell'art.627 c.p.p., che è norma generale applicabile pure nel procedimento de libertate, il giudice di rinvio decide, per la completa devoluzione del "thema decidendum", con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, pur se nel rispetto del principio di diritto statuito. Tale limite gli impone soltanto di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare, quindi, la decisione, sulle argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete. Di conseguenza, anche quando la Corte di Cassazione indica le specifiche carenze o illogicità della motivazione, il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare soltanto i punti specificati, isolandoli dal rimanente materiale probatorio. Egli mantiene, nell'ambito della statuizione colpita dall'annullamento, la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati in cognizione, nonché il potere di desumere il libero convincimento aliunde, pure da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo così rimedio alle incongruenze indicate e colmando i vuoti di motivazione censurati.
Ora, premesso che la sentenza rescindente ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non ravvisabili nell'accusa generica di "uomo d'onore", tratta da una unica chiamata di correo, correttamente il giudice del rinvio ha valorizzato, a tal fine, anche le dichiarazioni accusatorie del ZO, acquisite successivamente al provvedimento applicativo e prodotte in udienza dal pubblico ministero.
2-Il secondo motivo di ricorso è infondato.
A norma dell'art. 192 c.p.p. e ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, quando i gravi indizi sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie di testimoni, coimputati o imputati di reati connessi, i riscontri processualmente utilizzabili sono anche le ulteriori chiamate in correità, le quali, proprio perché riferibili a fonti diverse, possono collocarsi sui livelli probatori di qualsiasi altro elemento idoneo a verificare la verosimiglianza e la fondatezza dell'addebito, a condizione che le convergenti accuse, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso che una chiamata in correità abbia condizionato l'altra. (Cass., 11.2.93, Pres. Suriano, rel.Marvulli, imp.Russo; conf.mass.200994, 189717, 189867, 191265, 191137). Ovviamente, la forza indiziante della valutazione unitaria può essere esclusa soltanto nella ipotesi di positiva dimostrazione del condizionamento o del previo accordo menzognero tra i dichiaranti, offerta dall'interessato o risultante dagli atti, con la conseguenza che la decisione, una volta rispettata le regula iuris, si sottrae ad ogni censura di legittimità, se sorretta da adeguata e logica motivazione.
Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, adeguandosi alle statuizioni della sentenza di annullamento e ancorando, con critica valutazione, i gravi indizi alle incrociate dichiarazioni accusatorie dirette di ZO LF - appartenente alla "famiglia" di Porto Empedocle, confesso autore di molteplici fatti di sangue - e di Salemi Pasquale. Le accuse del primo sono motivatamente valorizzate, anche al fine della individuazione dello specifico ruolo delinquenziale, come verifica e elemento di concretezza dell'attribuzione, proveniente dal Salemi dello condizione di "uomo d'onore" all'NG che si era inequivocamente presentato al ZO, in sostanza, come "alter ego" di AP TO, indicato da numerosi collaboratori quale "capo-provincia" di Cosa Nostra, già condannato, con sentenza confermata in grado di appello, per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p.. L'ordinanza motiva anche in ordine all'autonomia delle accuse dei due collaboratori, con la conseguenza che, comunque, non risultando alcun serio e positivo elemento di reciproco condizionamento, la decisione è insindacabile anche su tale punto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999