Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
Anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, potendo pertanto acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la propria decisione su di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2011, n. 41376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41376 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/10/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA ES - rel. Consigliere - N. 1655
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 35526/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA NC, N. IL 25/09/1986;
avverso l'ordinanza n. 458/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Loiacono che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 9/6/2011 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione per annullamento della precedente ordinanza del medesimo Tribunale in data 8/7/2010, che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere inflitta a AN ZO con ordinanza in data 17/6/2010 in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo a) e sostituito tale misura con quella meno affittiva degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n.
2 - D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, esclusa l'aggravante contestata ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi a e b), in riforma della stessa, confermava il provvedimento impositivo e ripristinava nei confronti del predetto la massima misura custodiale. Si contestava all'indagato di far parte di un associazione per delinquere di stampo "'nranghetistico", operativa nel territorio della città di Vibo Valentia, dominato dalla cosca Lo CO, avendo come elemento di riferimento il cugino AN EA, personaggio di spicco dell'organizzazione, nonché di aver contribuito al mantenimento in vita di tale sodalizio e al conseguimento degli scopi illeciti da esso perseguito, in particolare attribuendosi fittiziamente la titolarità della "Frado Autotrasporti e Pubbliservice sud" di OL ES e della "Pubbliservice Sud" di ZÈ ES, operative nel settore delle affissioni pubblicitarie entrambe di appartenenza dell'organizzazione, al fine di consentire l'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione di natura patrimoniale.
La precedente ordinanza in data 17/6/2010 su ricorso del P.M Distrettuale era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione sul rilievo che, pur avendo il Tribunale riconosciuto che gli elementi indiziari in atti dimostravano che negli anni 2007-2008 dopo l'arresto del boss e dei sodali della cosca Lo CO, un gruppo di criminali scorazzava in libertà per il territorio vibonese, ponendo in essere numerose gesta criminali sia singolarmente, che in concorso, in modo contraddittorio aveva concluso nel senso che questa intensa attività criminale dovesse inquadrarsi nella fattispecie del concorso di reati, piuttosto che nell'alveo di un più vasto programma criminoso, e di conseguenza aveva escluso anche nei reati ai capi b) e c) l'aggravante del metodo mafioso.
In motivazione il Tribunale di rinvio valorizzava diversamente l'impianto investigativo, avvalendosi di ulteriori elementi portati a conoscenza dall'Ufficio del P.M., costituiti dall'esito di ulteriori intercettazioni telefoniche e ambientali e dall'apporto dichiarativo di un nuovo collaboratore di giustizia Lo AT UE, nonché da sommarie informazioni di altre persone informate sui fatti. Contro tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 627 c.p.p. e la contraddittorietà e mancanza di motivazione, censurando l'operato dei nuovi giudici del riesame, i quali, richiesti di verificare se il compendio indiziario potesse essere effettivamente riconducibile al delitto associativo di natura mafiosa, avevano invece richiamato la nuova produzione del P.M., senza procedere all'esame della parallela produzione difensiva, dalla quale emergeva che l'indagato, nuovamente tratto in arresto in esecuzione di una ulteriore ordinanza custodiale in ordine al concorso nell'ipotesi estorsiva in danno dell'imprenditore Chiaromente, fatto già evidenziato nell'ordinanza annullata, era stato scarcerato dal medesimo Tribunale in sede di riesame, e che il materiale investigativo utilizzato in quel procedimento era stato riversato nel presente incarto processuale con grave violazione del principio del "giudicando cautelare", cristallizzato nella sentenza del 16/12/2010 delle Sezioni Unite, che vieta all'organo dell'accusa di duplicare la sua domanda cautelare in presenza di elementi probatori nuovi riversati nel nuovo procedimento impugnatorio.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e la carenza della motivazione in riferimento alla presunta contestazione associativa, sostenendo che il Tribunale non aveva motivato sulla base del dictum della Suprema Corte e in particolare sulla presunta partecipazione del AN e altri soggetti ad un presunto gruppo criminale, limitandosi al mero richiamo di pronunce della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, in assenza di accertamenti che ricollegassero l'attività del AN EA, uomo cardine del sodalizio, al Lo CO Carmelo, non solo, ma ipotizzando l'esistenza di un nuovo gruppo criminale, operante attorno alla figura del predetto, avrebbe dovuto restituire gli atti al P.M., che aveva invece contestato un fatto storico ben diverso. Mancava inoltre, ad avviso della difesa, la individuazione di profili riconducibili al ricorrente, sintomatici di una ipotetica partecipazione ad un gruppo criminale, mentre al contrario elementi di segno contrario, quali la accertata inaffidabilità e la sua incapacità a mantenere il LO AN SA, già assolto dalla medesima imputazione, escludevano ogni ipotesi di partecipazione a sodalizi criminosi. Infine con il terzo motivo denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante contestata ai capi b) e c), che i giudici del riesame avevano valutato senza tener conto che il medesimo Tribunale aveva assolto il coindagato OL ES dalla condotta partecipativa e aveva escluso l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che nel provvedimento di fermo non era stato indicato alcun elemento concreto che collegasse le attività economiche svelte dall'indagato al capo del gruppo criminoso, se non quello derivante dal teorema che nessun iniziativa poteva essere presa dai consociati senza il consenso del predetto. Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Va anzitutto precisato che anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri, che aveva il giudice, il cui provvedimento è stato annullato, onde, nel rispetto del principio di diritto stabilito - e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete -, egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati (Cass. Sez. 1, 31/3-1/9/99 n. 1530 Rv. 214467; Sez. 2, 5/7- 5/8/04 n. 33626 Rv.229961). Tanto premesso, va detto che nel caso in esame, nonostante l'annullamento da parte di questa Corte sia stato pronunciato in riferimento alla motivazione dell'ordinanza in data 17/6/2010, le indicazioni risultanti dal contesto motivazionale della sentenza di rinvio in fatto già evidenziavano in modo puntuale l'esistenza del sodalizio mafioso, tanto da rendere da un lato sufficiente il materiale indiziario prodotto dal P.M. e dall'altro lato da demolire in toto il decisum" di detta ordinanza senza possibilità di ulteriori emendamenti, che conducessero ad una qualificazione del fatto diversa da quella di cui all'art. 416 bis c.p.. Il giudice di rinvio ha ben recepito tali indicazioni e nel confermare l'ordinanza impositiva non solo ha rivalutato nei sensi auspicati dalla Corte di Cassazione le precedenti acquisizioni probatorie, già di per sè idonee a legittimare l'adozione della massima misura cautelare, ma sì è anche giovato degli ulteriori elementi forniti dal P.M. - la chiamata in reità del pentito Lo AT e i riscontri provenienti dalle sommarie informazioni rese dai signori US - che non hanno fatto altro che rafforzare il già grave quadro indiziario, delineatosi a carico dell'indagato. La sentenza delle Sezioni Unite, invocata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità di tali nuove emergenze, non sembra avere alcun rilievo nel caso in esame, giacché nessuna prova la difesa indica per dimostrare la omogeneità e la sovrapponibilità del compendio indiziario, posto a base del giudicato cautelare, con quello ora al vaglio di questa Corte. Le censure di cui al secondo motivo di ricorso, laddove attengono all'ipotesi associativa sono destituiti di fondamento, per i motivi già indicati nella sentenza di annullamento della 2^ Sezione, con la sola precisazione che non è possibile, come fa la difesa, ipotizzare l'esistenza di un diverso sodalizio criminoso, stante il legame con il clan Lo CO, come correttamente evidenziato dal Tribunale;
laddove attengono alla posizione dell'indagato, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, e si profilano come doglianze non consentite ai sensi del cit. art., comma 3, volte come esse appaiono a introdurre come "thema decidendo" una rivisitazione del "meritum causae" come tale, preclusa in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione nella parte finale dell'ordinanza impugnata, coerente con le acquisite emergenze processuali, immune da vizi logici o interne contraddizioni, che valorizza oltre all'episodio estorsivo in danno dell'imprenditore Chiaromonte, il sostegno economico promesso, anche se non mantenuto, ai vari sodali in carcere, l'attività di bonifica degli ambienti a rischio di intercettazioni da parte delle forze dell'ordine, la intestazione fittizia delle imprese, operanti nel settore pubblicitario, l'attività di contenimento delle richieste di pagamento da parte di giovani, che avevano proceduto all'affissione di manifesti elettorali, ritenute eccessive.
Analogamente quanto alla censura di cui al terzo motivo, vi è adeguata motivazione, che giustifica adeguatamente la sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa nella intestazione delle menzionate agenzie pubblicitarie.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011