Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
04 1 7 9 /02 AULA A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 13449/1999 Presidente Dott. Vincenzo Trezza 66 Pietro Cuoco - Consigliere 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 6666 Paolo Stile Cron. 9845 66 Giovanni Mammone 66 Ud. 15.1.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per 116 legge lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
IO IN;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1541 in data 24 giugno 1998 (R.G. 2432/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Ministero dell'interno domanda, con ricorso per un unico motivo, la cassazione Z della sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede anche nella parte in cui, riconoscendo il diritto di IN BO al pagamento dell'indennità di accompagnamento, aveva stabilito che gli interessi legali sui ratei maturati decorrevano trascorso il termine di centoventi giorni dalla domanda amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di appello sul punto, perché doveva farsi applicazione del disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, mentre ai termini fissati per l'espletamento delle procedure amministrative dal d.P.R. n. 698 del 1994 doveva attribuirsi esclusiva natura interna, incidenti sull'organizzazione amministrativa ma non sul rapporto di obbligazione. Non si è costituita l'assistita nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, primo comma, c.c., e degli art. 3, comma 1, e 5, comma 2, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Sostiene l'amministrazione che la natura degli interessi legali "dovuti ai sensi del codice civile", secondo la previsione dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 698/1994, è la medesima di quelli dovuti trascorso il termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, cioè moratoria, secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza. Presupposto dell'obbligo risarcitorio, quindi, è il ritardo imputabile che si ha alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Pertanto, in tema di prestazioni dovute agli invalidi civili, il termine non è quello (generale) di centoventi giorni, operando invece i termini fissati dalla disciplina specifica di settore per il compimento del complessivo procedimento amministrativo, con la conseguenza che, anteriormente alla loro scadenza, non è configurabile ritardo imputabile al debitore. La Corte giudica il ricorso infondato. La questione è stata già sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e decisa più volte in base al seguente principio di diritto. In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. n. 112 del 1998, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo 3 della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti previdenziali e assistenziali. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a dell'interno - decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili - in relazione alla cui erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo spatium deliberandi consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche, e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture - uno scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) tra la tutela dei bisogni degli assistiti e le esigenze organizzative e contabili degli enti pubblici erogatori>>(Cass. 17 febbraio 2001, n. 2374; 6 marzo 2001, n. 3244; 6 aprile 2001, n. 5201). 4 Da tale orientamento non vi è ragione di discostarsi, non prospettando il ricorso argomenti nuovi rispetto a quelli già considerati nelle decisioni richiamate, alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori esplicitazioni. Nulla da provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002. Vinceurs Cresse Il Consigliere estensore Il Presidente првистіши IL CANCELLIERE Depositato in Canallariz 2002 23 oggi IL CANCELLIERECANCEL Fewelle 5