Sentenza 31 marzo 2017
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio.
Commentari • 6
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il Tribunale di Mantova aveva ritenuto R.M. responsabile del delitto di cui all'art. 12, co. 3, lett. d) d.lgs. 286/98 (d'ora in poi T.U.I. - Testo unico immigrazione) per avere compiuto una pluralità di atti diretti a procurare l'ingresso in Italia in violazione delle disposizioni dello stesso testo unico di 131 cittadini stranieri (senza che peraltro l'ingresso si fosse verificato), ottenendo fraudolentemente il rilascio di nulla osta al lavoro ed i relativi visti d'ingresso tramite la presentazione di documentazione fittizia; l'imputato era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze …
Leggi di più… - 2. Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla natura delleSandro Felicioni · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in commento, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se in tema di disciplina dell'immigrazione, le fattispecie disciplinate dall'art. 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. ovvero figure autonome di reato. In eventualità siffatta se il delitto di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integri un reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti …
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In tema di immigrazione clandestina, il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, è integrato - anche dopo le modifiche introdotte nel predetto articolo dalla L. n. 94 del 2009 - non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonchè, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri; va puntualizzato che tale condotta, per integrare …
Leggi di più… - 4. Criminalità organizzata ed immigrazioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020
Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2017, n. 45734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45734 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2017 |
Testo completo
45734-17 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 31/3/2017 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Sent. n. sez. 356/2017 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Dott. ADET TONI NOVIK - Relatore - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere- N. 36616/2016 Dott. FRANCESCO BONITO SILVIO IA - Consigliere- Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SL AH nato il [...] US SS LI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] Avverso la sentenza del 25/05/2015 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2017 la relazione svolta dal consigliere ADET TONI NOVIK. Udito il Procuratore Generale in persona di FRANCA ZACCO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori Avv.ti: Aldo Pisani, AN MA Peschiera, Antonio Di Salvio Reale che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 aprile 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha dichiarato: a) US EN, AT AN MA e US SS LI (unitamente a IZ ZI e a BE AM per i quali si procedeva separatamente) colpevoli del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 12 comma 3, lett. a) e d), 3 bis e comma 3 ter, lett. b), D. L.vo n. 286 del 1998 per aver, in concorso tra loro ed al fine di profitto, compiuto, nell'ambito dei flussi stagionali del 2010, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di 15 cittadini stranieri ottenendo fraudolentemente -anche con l'utilizzo di documentazione falsa- il rilascio di nulla osta al lavoro e visti di ingresso;
in Mantova, Milano e altre località dal 24/4/2010 al 18/2/2011; c) US EN, AT AN MA e US SS LI (unitamente a HA SS per il quale si procedeva separatamente) colpevoli del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 12 comma 3, lett. a) e d), 3 bis e comma 3 ter, lett. b), D. L.vo n. 286 del 1998 per aver, in concorso tra loro (e anche con DF MA, IZ ZI e HE IA nei confronti dei quali si procedeva separatamente), nell'ambito dei flussi stagionali 2011, compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di 54 persone di nazionalità extra europea (40 per nominativi forniti da HE e 14 per nominativi forniti da IZ), anche con l'utilizzo di falsa documentazione;
in Mantova, Milano e altre località dal 2/4/2011 al 10/6/2011; f) AT AN MA (in concorso con BE AM e AN SS SS per i quali si procedeva separatamente) colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 12 comma 3, lett. a) e d), 3 bis e comma 3 ter, lett. b), D. L.vo n. 286 del 1998 per aver, in concorso tra loro e al fine di trarre profitto, nell'ambito dei flussi stagionali 2011, compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di 25 cittadini stranieri, ottenendo fraudolentemente anche con l'utilizzo di documentazione falsa- il rilascio di nulla osta, lavoro e visti di ingresso;
in Mantova dal 6/4/2011 al 23/3/2012; f1) AT AN MA (unitamente a AN SS nei cui confronti si procedeva separatamente) colpevole del delitto di cui agli artt. 48, 81, 479 cod. pen. perché, attraverso la condotta in precedenza indicata, induceva pubblici ufficiali preposti al rilascio di nulla osta al lavoro ad emettere 9 nulla osta ideologicamente falsi;
in Mantova il 4/8/2011; g) AR GU e AT AN MA (unitamente a BE AM per il quale si procedeva separatamente) colpevoli del delitto di cui agli artt. 81, 2 110 cod. pen., 12 comma 3, lett. a) e d), 3 bis e comma 3 ter, lett. b), D. L.vo n. 286 del 1998 per aver, in concorso tra loro ed al fine di profitto, nell'ambito dei flussi stagionali 2008, 2009, 2010, 2011, compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di 4 cittadini stranieri -così delimitata l'originaria imputazione-, attraverso la fraudolenta predisposizione di documentazione attestante fatti non rispondenti al vero: nei quattro casi la AT aveva fornito la propria opera professionale con la consapevolezza dell'illecito; in Mantova l'11/11/2009; g1) AR GU del reato di cui agli artt. 48, 81 e 479 cod. pen. per aver indotto i pubblici ufficiali al rilascio di 4 nulla osta al lavoro ideologicamente falsi;
in Mantova l'11/11/2009; Con le aggravanti, per i reati di cui ai capi a), c), f), dell'aver commesso il fatto per trarne profitto, in tre, cinque o più persone, con l'uso di documentazione contraffatta relativa all'ingresso illegale di più di cinque persone;
della recidiva reiterata per US SS LI. Uniti per tutti gli imputati i reati sotto il vincolo della continuazione, ha condannato quindi: US SS alla pena di anni tre mesi sette giorni venti di reclusione ed euro 700.000 di multa;
AT AN MA alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 900.000 di multa;
US alla pena di anni tre mesi sette giorni venti di reclusione ed euro 700.000 di multa;
- AR GU alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 48.000 di multa. Ha dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. Con sentenza emessa il 25 maggio 2015, depositata il 24 luglio successivo, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto US dal reato di cui al capo C), limitatamente alle richieste di nulla osta presentate da HE e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 12, terzo comma lett. a) del D. L.vo n. 286 del 1998, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi tre giorni di reclusione ed euro 240.000 di multa;
quanto al US SS e a AT, esclusa per entrambi l'aggravante di cui all'art. 12, terzo comma lett. a) del D. L.vo n. 286 del 1998, determinato il reato più grave in quello di cui al capo c) -nulla osta richiesti in favore di HE ha rideterminato la pena rispettivamente in anni tre, mesi due di 3 reclusione ed euro 540.000 di multa e in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 560.000 di multa;
quanto al AR, esclusa l'aggravante di cui all'art. 12, terzo comma lett. b) del D. L.vo n. 286 del 1998, ha rideterminato la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa, revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
3. Nel respingere i motivi di appello, la corte territoriale ha così motivato: I- Quanto a US, la responsabilità per il reato di cui al capo a) era fondata sulle dichiarazioni di DF e sulla produzione, al fine di ottenere il rilascio dei nulla osta (tutti ritirati il 13/1/2011: 6 visti erano stati ritirati dal consolato, 9 non erano stati ritirati, e solo un lavoratore aveva firmato il contratto), di un contratto di appalto tra la Globan Service, intestata alla moglie dell'appellante -IZ- ma di fatto gestita da costui, e l'azienda agricola ET, rivelatosi falso perché ET aveva negato l'autenticità della sottoscrizione del contratto di locazione di fondo agricolo sito in provincia di Alessandria stipulato con US SS. Rilevava la corte che la circostanza che il DF avesse ricollegato il rilascio dei nulla osta al contratto stipulato con US SS, anziché a quello con ET, non dimostrava la falsità del dichiarante che, non a conoscenza di questo contratto, in buona fede aveva ritenuto rilevante il contratto per la locazione del fondo agricolo. Le dichiarazioni rese dallo stesso US dimostravano, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, la sua consapevolezza della presentazione delle 15 domande;
le stesse argomentazioni valevano per il reato di cui al capo c): era irrilevante che i nulla osta non fossero stati rilasciati, essendo emerso che IZ aveva fornito falsi contratti di affitto per terreni fuori dalla provincia di Mantova su cui si sarebbe dovuta svolgere l'attività lavorativa. II- Quanto a US SS, precisata la normativa di riferimento e con puntuale richiamo di giurisprudenza, la corte di merito riteneva in primo luogo consumato il reato già alla fase di presentazione delle domande;
in secondo luogo, in relazione alla idoneità della condotta, rilevava che il contratto, a prescindere dalla località su cui insisteva il terreno, era funzionale solo a dimostrare la qualità soggettiva di imprenditore agricolo del richiedente. Il coinvolgimento dell'imputato nella redazione di falsi contratti a nome di RD si ricollegava alle dichiarazioni di DF, ritenute attendibili anche se non precise nel ricordo della data di redazione del contratto. Costui aveva sempre riferito che era stato US SS a fornire i documenti di RD e l'unica imprecisione sul punto era ricollegabile ad errore di espressione o di trascrizione. Del resto, era 4 stato lo stesso imputato ad aver riferito di aver parlato con il cognato di RD. Sul punto della percezione di somme da parte di US SS, le dichiarazioni del DF erano riscontrate da quelle di US e dello stesso US SS. La falsità dei contratti dimostrava la consapevolezza del US SS che i terreni non sarebbero stati utilizzati. III- Quanto a AT, ribadita la natura del reato in contestazione, a consumazione anticipata -il reato si consuma già con la presentazione delle domande formalmente regolari non essendo l'arrivo in Italia del soggetto favorito l'evento del reato ed esclusa l'ipotesi del reato impossibile, la corte di merito confutava la tesi difensiva dell'inattendibilità dei due dichiaranti DF e BE, pur differenziandone le posizioni. Il primo aveva sempre reso dichiarazioni, sin dall'inizio, supportandole con dati oggettivi. Irrilevanti erano marginali discrasie -rilevanza del contratto stipulato con US SS- giustificate o per essere frutto di personali convincimenti -la compiacenza verso AT di funzionari della prefettura- o con il tempo trascorso. Ciò che rilevava ai fini della credibilità, ad avviso del giudicante, era la conferma del nucleo essenziale della vicenda, avente carattere di coerenza e logicità, non intaccata dalla possibilità di fruire dei benefici premiali previsti dalla legge. In questa ottica, andavano valutate le dichiarazioni sul ruolo dell'avvocato AT che, secondo quanto appreso dagli altri imputati, percepiva un compenso per ogni nulla osta (inizialmente somme inferiori poi, su suggerimento di BE, fissato a € 1.000 per ogni nulla osta). BE, aveva sempre negato le proprie responsabilità e quelle degli altri coimputati. Solo nell'ultimo interrogatorio del 29/1/2014 aveva cambiato la propria versione rendendo dichiarazione ammissive sulla propria e sulle altrui responsabilità. Questa, secondo la corte di merito, era la versione dotata di maggiore credibilità, trovando essa riscontro nella falsità della documentazione prodotta per ottenere i nulla osta. Tuttavia, prudentemente, in costanza di diverse versioni, riteneva che le dichiarazioni di costui dovevano essere sorrette da riscontri più elevati di forza rispetto a colui che aveva sempre fornito un'unica versione. Con queste precisazioni, il giudice di secondo grado affermava la verosimiglianza, puntualità e coerenza delle dichiarazioni da ultimo fornite da BE, non contrastata da marginali discrasie -contratto falso utilizzato da AN spiegabile con i numerosi episodi realizzati o da personali convinzioni espresse sul conto di AT. La corte indicava quindi le ragioni per cui nelle vicende in contestazione il ruolo dell'avvocato AT non era stato quello di legale ma di concorrente nei reati. Evidenziava il contenuto dell'SMS del 23/10/2012; il trattenimento di nulla osta fino al pagamento da parte di US (la stessa corte ammette che si tratta 5 di un episodio non significativo della consapevolezza della fittizietà delle pratiche); la firma da parte di AT, quale datore di lavoro, del rilascio dei nulla osta di AN;
l'autenticazione della falsa firma di AR;
la spartizione dei proventi con BE (il quale aveva dichiarato che il legale prendeva una percentuale maggiore perché rischiava di più). Relativamente ai singoli capi di imputazione, la corte ha motivato: per il capo a), le dichiarazioni di DF erano riscontrate dalla falsità dei - contratti, dalle dichiarazioni di BE e dalle ammissioni della AT nell'interrogatorio del 6 maggio 2013. L'avvocato era intervenuto per rimuovere un ostacolo al rilascio di nulla osta illeciti ed essendo al corrente della falsità dei documenti prodotti a corredo dell'istanza aveva posto in essere una condotta diretta a procurare l'ingresso dei soggetti extracomunitari;
-per il capo c), la responsabilità, limitatamente alle domande di nulla osta riferibili a HE e HA, si ricavava dalle dichiarazioni di DF e dalla produzione del falso contratto al nome di RD da parte di AT. Era irrilevante che i nulla osta non fossero stati rilasciati in conseguenza dei sospetti insorti nei funzionari, in quanto la condotta era stata idonea a rappresentare una realtà produttiva ed esistente. La consapevolezza dell'imputata della fittizietà delle domande trovava riscontro in quanto riferito da DF sul numero delle domande inserite ex novo, dopo che AT aveva detto che erano troppe e sbagliate. Il falso contratto era stato presentato dopo i nuovi inserimenti;
per il capo f), la responsabilità si fondava sulle dichiarazioni del DF e sulla produzione del falso contratto intestato a ET. La consapevolezza dell'imputata si ricostruiva in base alla dinamica della vicenda che vedeva un originario rigetto dell'istanza presentata da AN e la sua risoluzione con il rilascio dei nulla osta solo dopo l'intervento dell'imputata e la produzione del falso contratto. Osserva la corte "ogni volta che interviene l'avvocato AT compare un contratto falso anzi, spesso, più di uno". Lo stesso AN aveva confermato la fittizietà dell'operazione; per il capo f1), la corte di appello richiamava la giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra i reati di cui agli artt. 483 e 479 cod. pen. e riteneva che il rilascio dei nulla osta mediante dichiarazioni attestanti la falsa volontà di voler assumere gli stranieri aveva determinato i pubblici ufficiali a rilasciare gli atti richiesti, realizzando quindi l'ipotesi di reato contestata;
-per il capo g), la corte osservava che l'imputata aveva autenticato la firma falsa apposta dal AR sull'istanza di riesame ed aveva prodotto falsa documentazione reddituale. Ha rigettato la richiesta di riqualificazione dei fatti in favoreggiamento reale, nonché la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sul rilievo che 6 il ruolo dell'appellante era stato decisivo per il rilascio dei nulla osta e per rimuovere gli ostacoli insorti nel corso della procedura. Ha ridotto la pena. IV- Quanto al AR, la corte riteneva che questi fosse stato al corrente della presentazione dell'istanza di riesame da parte dell'avvocato AT, ricalcando questa quella presentata dallo stesso AR, tanto è che lo stesso si era recato in prefettura per ritirare i nulla osta e che per tre di essi erano stati ritirati i relativi visti presso il consolato. Disattendeva le istanze difensive secondo cui alla data di presentazione delle richieste di nulla osta AR non aveva più interesse al lavoro, rimarcando come, anche in precedenza, i nulla osta non fossero stati ritirati alla fine dell'anno. Non era credibile che l'appellante si fosse indotto a ritirare i nulla osta, anziché rifiutarli, per il timore di non poter ottenere nuovi nulla osta in futuro. Inverosimile che fosse stato indotto a ciò dai funzionari della prefettura. Osservava come non vi era nessun interesse per l'avvocato AT ad inoltrare la domanda di riesame all'insaputa del AR. Al contrario, non era decisiva la consulenza grafologica di parte prodotta relativa alla falsità della firma del AR apposta sull'istanza di riesame: ciò poteva essere accaduto anche con il suo consenso per i più diversi motivi. Escludeva il motivo di lucro sul rilievo che AR aveva necessità di manodopera e che non traeva profitto da rilascio di nulla osta.
4. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi i condannati e ne chiedono l'annullamento sulla base dei seguenti motivi, che vengono qui sinteticamente riassunti nei limiti necessari per la decisione, secondo quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. US ricorre a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Angelo Villini e Aldo Pisani, sulla base di tre motivi.
4.1.1. Con il primo ed il secondo di essi deduce la nullità della sentenza in riferimento ai capi A) e C) per violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998). Ad avviso della difesa, erroneamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto attendibili i chiamanti in correità DF e BE, nonostante i profili di insanabile contrasto interno ed esterno nelle dichiarazioni da essi rilasciate, come già valorizzati in sede di impugnazione. In particolare, le dichiarazioni di BE erano intrinsecamente inattendibili e non dotate di riscontri esterni individualizzanti, dappoiché il medesimo durante l'interrogatorio di garanzia aveva negato di aver accompagnato il ricorrente presso l'avvocato AT. Richiamati i principi di matrice giurisprudenziale che regolano la valutazione della chiamata in correità (esame della attendibilità intrinseca ed estrinseca, 7 7 5 ricerca dei riscontri esterni), secondo la difesa la corte di appello avrebbe dovuto considerare e valorizzare che DF era laureato in giurisprudenza, era stato arrestato e sottoposto a misura cautelare in quanto trovato in possesso di passaporto e timbri falsi, era privo di stabile lavoro;
BE era laureato in economia e commercio e aveva sfruttato la precedente esperienza lavorativa per fini criminali.
4.1.2. Con il terzo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 n. 286 (recte, del 1998) con riferimento ai capi A) e C). Ad avviso della difesa, che richiama gli arresti di legittimità n. 20.880 del 2012 e n. 40.624 del 2014, era erronea l'affermazione della corte di appello che aveva ritenuto integrata la contestazione per il solo rilascio del nulla osta, anche in assenza di un effettivo ingresso, richiesto solo nell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 3 lett. a). L'applicazione della norma contestata richiedeva in tutti i casi l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. Ne derivava che la corte di appello avrebbe dovuto qualificare diversamente il fatto -si sottintende, ai sensi del primo comma della norma- con applicazione della relativa pena.
4.2. US SS ricorre con il patrocinio dell'avvocato Armando Simonati sulla base di un unico motivo con cui deduce congiuntamente illogicità, incongruenza e contraddittorietà della motivazione, e violazione dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. Richiamati in base a plurimi arresti giurisprudenziali i principi che regolano la chiamata in correità, il ricorrente contesta l'attendibilità attribuita dalla sentenza alle dichiarazioni di DF, in assenza di indagine sulla affidabilità; essendo mancata la valutazione delle contraddizioni e delle incongruenze riscontrate, che dimostravano come le conoscenze fossero state acquisite nel corso del processo;
la mancanza di riscontri. Indica incertezze ed ondeggiamenti del dichiarante sulla data di stipula del primo contratto per il terreno sito in provincia di Alessandria;
l'aver costui inizialmente dichiarato che nulla fu dato al commercialista, salvo poi affermare che fu data la somma di € 1500, successivamente rettificata in € 500; evidenzia la natura di comodato del contratto, quindi la sua gratuità. Assertivamente la corte di appello aveva definito marginali queste circostanze;
inoltre, aveva trascurato che lo stesso DF aveva affermato che RD era suo amico. In violazione dei criteri di interpretazione della prova, la corte non aveva considerato che più volte DF aveva affermato che US SS nulla sapeva del traffico di clandestini e che le dichiarazioni di BE, indicate come 8 riscontro a quelle di DF, in realtà erano solo testimonianze de auditu. Erroneamente, la corte di appello aveva desunto dalla falsità dei contratti stipulati con RD la consapevolezza del ricorrente circa l'utilizzazione dei falsi contratti per consentire l'ingresso illecito di extracomunitari In conclusione, mancando le prove del concorso del ricorrente nel reato contestato la sentenza doveva essere annullata con rinvio.
4.3. AT AN MA ricorre a mezzo dell'avvocato Angelo Villini con un corposo atto -privo della numerazione delle pagine che, da 1 a 137, è stata apposta d'ufficio, - contenente sette motivi.
4.3.1. Ripercorsa analiticamente la storia del processo (da pagina 2 a pagina 71), con il primo di essi deduce la nullità della sentenza in riferimento al capo A) per violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998). In una parte generale pagine 71-73- il motivo, con cui si contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da DF ed a BE, riporta i concetti già espressi in relazione alla posizione di US. Segue da pagina 73 l'analitica esposizione, con trascrizione di brani testuali, di quanto riferito nel corso delle rispettive deposizioni da US, DF, BE e AN da cui, secondo la difesa, si ricavava che la sentenza era stata emessa in violazione delle regole di matrice giurisprudenziale relative alla chiamata in correità o reità, negli stessi termini già evidenziati con il ricorso US. La sentenza impugnata era inoltre incorsa in un travisamento della prova laddove aveva apoditticamente affermato che l'imputata, relativamente al reato di cui al capo A), era consapevole della falsità del contratto di affitto depositato e che i lavoratori non sarebbero mai giunti in Italia. L'interessamento del difensore per conoscere le ragioni del rigetto della domanda presentata rientrava nei suoi doveri e non implicava consapevolezza della fittizietà delle domande.
4.3.2. Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza in riferimento al capo C) per violazione degli artt. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998). Anche in questo caso, relativo al rigetto della richiesta dei nulla osta presentata da HE, l'intervento dell'imputata aveva avuto natura professionale ed era giustificato dalla ignoranza della lingua italiana da parte della richiedente. Il deposito dei documenti falsi era avvenuto all'insaputa della AT ed era illogica l'affermazione che già prima del suo intervento il detto difensore era a conoscenza della fittizietà della richiesta. La corte territoriale aveva ignorato che l'intervento professionale della ricorrente non aveva attitudine a "procurare" l'ingresso di stranieri, così come si ricavava dalla già richiamata sentenza di legittimità n. 40.624 del 2014. 9 4.3.3. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza in riferimento al capo F) per violazione degli artt. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998). La corte di merito non aveva fornito nessuna giustificazione in merito all'assunto che la ricorrente fosse stata a conoscenza che le domande presentate da AN in epoca anteriore al suo intervento professionale erano fittizie e che era altresì falso il contratto di appalto prodotto a supporto di dette domande. La registrazione del contratto era idonea a rimuovere ogni dubbio circa la sua veridicità. Questa conclusione non poteva essere superata dalla circostanza che i nulla osta fossero stati ritirati dal difensore, in quanto da un lato nulla vietava che essi potessero essere ritirati mediante semplice delega e dall'altro che "la mera attività di ritiro di documenti presso la prefettura dopo il loro rilascio non costituiva condotta penalmente rilevante non inserendosi in alcun determinismo causale dell'evento tenuto conto che i detti nulla osta ben poteva essere ritirati dall'interessato in qualsiasi momento". Lo stesso era a dirsi per la sottoscrizione apposta dal difensore nella casella riservata al datore di lavoro. Il comportamento tenuto poteva essere superficiale, ma non rilevante nel quadro della contestazione.
4.3.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce la nullità della sentenza in relazione al capo F1) per violazione di legge processuale (recte, sostanziale) in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen. Richiama in proposito la parte di giurisprudenza che esclude la ricorrenza del falso per induzione nel caso di rilascio di "nulla osta sulla base di un contratto o di una dichiarazione falsa in ragione della riserva mentale che la sorregge, in quanto l'atto pubblico del soggetto destinatario dell'inganno non è falso essendo erronea solo la formazione della sua volontà". In questo caso, si afferma, il pubblico ufficiale non commette un falso, ma cade esclusivamente in errore.
4.3.5. Il quinto motivo argomenta la nullità della sentenza in riferimento al capo G) per violazione dell'art. 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998). La sottoscrizione della ricorrente sull'istanza di riesame a firma AR era stata apposta in buona fede e da ciò non poteva essere tratta la consapevolezza della falsità della dichiarazione dei redditi prodotta a supporto. Non vi era stata quindi compartecipazione nel reato.
4.3.6. Con il sesto motivo si contesta che non sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. tenuto conto del minimo contributo prestato.
4.3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1988 (recte, n. 286 del 1998) in relazione ai 10 capi A), C), F), G). Il motivo è speculare a quello esposto sub 4.1.2., cui si rinvia. Conclude per l'annullamento della sentenza.
4.4. AR GU ricorre per mezzo del difensore di fiducia, avvocato AN MA Peschiera, sulla base di tre motivi.
4.4.1. Con il primo di essi eccepisce la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Illogicamente e contraddittoriamente, pur avendo accertato che la firma apposta in calce alla istanza di riesame era falsa, la corte di appello aveva in maniera congetturale ricollegato la sottoscrizione al ricorrente, evocando problemi di salute che non gli consentivano di accedere all'ufficio ovvero fiducia in colei che aveva falsificato la firma. Era stato violato il principio della personalità della responsabilità penale. La sentenza impugnata inoltre aveva illogicamente affermato che solo AR poteva aver avvisato i soggetti che si erano recati al consolato per ritirare i visti, senza considerare che ciò poteva essere fatto anche da BE. AR non aveva tratto profitto e la peculiarità della sua azienda dimostrava l'inutilità in quel periodo di manodopera. La responsabilità, in presenza di spiegazione alternativa fornita con i motivi di appello -secondo cui era stato BE a richiedere i nulla osta utilizzando i suoi dati-, era stata affermata in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In questo senso andava tenuta in considerazione la perizia grafologica depositata. La sentenza era anche contraddittoria ed illogica in relazione alla conoscenza tra AR e l'avvocato AT, avendo trascurato che costei, per i suoi rapporti con BE, aveva un personale interesse ad inoltrare domanda di riesame all'insaputa di AR.
4.4.2. Il secondo motivo eccepisce la violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 12, terzo comma, lett. d) D. L.vo n. 286 del 25/7/98 ed agli artt. 48, 479 e 81 cod. pen. Mancava la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente avesse avuto consapevolezza della presentazione dell'istanza di riesame da parte di AT, da lui non sottoscritta, per cui non era sussistente il dolo del concorso nei reati contestati ai capi G) e G1). Richiama sul punto il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 e le condizioni soggettive del ricorrente (settantenne e affetto da patologie). Afferma ancora che AR aveva effettivamente necessità di forza lavoro straniera per la quale aveva presentato una reale richiesta e che non vi era nessuna prova che egli avesse partecipato alla predisposizione della domanda di riesame presentata da AT, da lui non conosciuta e alla quale non aveva corrisposto nessun compenso. Parimenti insussistenti erano le aggravanti contestate.
4.4.3. Infine, si deduce la violazione di legge per non essere stata ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 12 del D. L.vo n. 286 del 1998, con 11 conseguente riduzione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale, nonché l'eccessività della pena irrogata di cui si chiede la riduzione con il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114, primo e terzo comma, in relazione all'art. 112 n. 3 cod. pen. Si sostiene, in proposito, che dovevano essere considerate le caratteristiche psicologiche dell'imputato, la sua scarsa resistenza alle azioni suggestive altrui, la ridotta capacità di discernimento e l'influenzabilità. In questo senso era stato molto forte l'apporto di BE, soggetto che operava come consulente del AR.
5. L'avvocato Antonio Di Salvio Reale, per conto di AT AN MA, ha depositato una memoria integrativa datata 10 marzo 2017 contenente sei nuovi motivi di nullità.
5.1. Con il primo di essi, denuncia la nullità assoluta della sentenza per incompatibilità ed incapacità del giudice di primo grado. Osserva che il G.U.P. che aveva condannato l'avvocato AT era lo stesso che aveva deliberato il patteggiamento di DF e ciò determinava nullità assoluta della sentenza, come stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze 496 del 1990 e 379 del 1996) e da giurisprudenza di legittimità.
5.2. Il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza del G.U.P. che aveva respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'interrogatorio di US e AN. Il giudice, incompatibile, aveva ammesso in giudizio abbreviato cd. secco e aveva utilizzato ai fini della decisione dichiarazioni affette da inutilizzabilità assoluta, prive di riscontro e senza prova contraria, ritenuta indispensabile per dimostrare l'inconsapevolezza di AT della illiceità delle pratiche. L'ordinanza istruttoria -si intende, non ammissiva del rito abbreviato condizionato- poteva essere revocata e doveva comunque essere attentamente vagliata perché resa in violazione dell'obbligo di motivazione, la cui nullità doveva essere rilevata in sede di legittimità. La giurisprudenza costituzionale sulla illegittimità ammetteva l'integrazione probatoria anche nel corso del giudizio abbreviato in caso di incompletezza delle indagini.
5.3. Con il terzo motivo, si sostiene che in violazione delle regole processuali siano state poste a base della condanna le dichiarazioni rese da BE. Premesso che il procedimento per corruzione di pubblici funzionari incardinato a carico della ricorrente e di altri soggetti, originato dalle accuse di BE, era stato archiviato, ad avviso del difensore, per come sembra di capire, il G.U.P. aveva illegittimamente acquisito l'interrogatorio del collaborante invece di assumerlo nelle forme del supplemento istruttorio, atteso che il concorrente del medesimo reato non può mai assumere la veste di testimone neanche nel giudizio abbreviato. Si trattava di inutilizzabilità patologica. 12 5.4. Nullità della sentenza di appello per mancata assunzione di prova decisiva. L'esame dell'ordinanza di archiviazione emessa nei confronti di AT, depositata prima della discussione, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello ad una integrazione istruttoria d'ufficio per acquisire il fascicolo delle indagini da cui evincersi l'inattendibilità degli accusatori.
5.5. Il quinto motivo invoca la nullità della sentenza di appello per error in iudicando, manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà. Si assume che il comportamento della ricorrente costituiva adempimento professionale ed era legittimato dall'esercizio del diritto. La professionista aveva formulato una richiesta in merito alla procedura di rigetto delle domande presentate dai singoli. La motivazione della sentenza era illogica per aver dato credibilità ai collaboranti e travisato le prove utilizzando il manoscritto redatto da DF, come si desumeva dall'interrogatorio rilasciato dallo stesso il 30 ottobre 2012. Travisamento della prova consistente nell'aver DF affermato che BE e AT prendevano € 1000 a pratica non perché ne avesse conoscenza diretta, ma perché aveva rielaborato un colloquio ascoltato.
5.6. Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e 12, terzo comma, lett. d) e comma 3 bis e ter D. L.vo 25/7/1998 n. 286. In sintesi, per un verso si ribadisce la legittimità dell'intervento professionale della ricorrente;
per altro si ritiene che il comportamento posto in essere doveva essere ricondotto nel primo comma della norma contestata, con esclusione delle aggravanti. Si ripropone ancora il tema della distinzione tra l'attività del favorire e quella di procurare l'ingresso di clandestini, negli stessi termini in precedenza esposti.
6. La difesa di GU AR il 14 marzo 2017 ha depositato una memoria difensiva. Sotto un primo profilo, la difesa ribadisce la falsificazione della firma del ricorrente apposta in calce all'istanza di riesame;
che AR non conosceva l'avvocato AT, alla quale non aveva affidato nessun incarico, nè l'aveva pagata;
l'incongruenza argomentativa della sentenza impugnata laddove aveva affermato la partecipazione del ricorrente nelle procedure illegali. Sotto altro aspetto, ribadiva che l'inconsapevolezza di AR della presentazione dell'istanza di riesame escludeva il dolo nel concorso dei reati contestati. Illustra nuovamente le argomentazioni di cui ai precedenti 4.4.2. e 4.4.3. 13 4 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno respinti, con le conseguenze di legge. Vanno esaminati preliminarmente i motivi comuni a più difese.
2. I difensori di AT, AR e US hanno censurato la qualificazione giuridica del reato contestato in relazione all'art. 12, comma 3, del D. Lvo n. 286/98, rientrante secondo i giudici di merito nella categoria dei reati di pericolo o a consumazione anticipata, e hanno richiamato a sostegno della tesi opposta che considera la norma introduttiva di un titolo autonomo di reato che postula l'avvenuto ingresso- gli approdi interpretativi di alcune decisioni di questa Corte (contra, Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, Sclafani e altro, Rv. 264564; Sez. 1, n. 19355 del 20/12/2011 - dep. 22/05/2012, Moussa, Rv. 252775). Ancorchè questa violazione non sia stata eccepita dalla difesa di US nei motivi di appello, poiché l'eventuale accoglimento del motivo nei confronti degli altri ricorrenti estenderebbe i suoi effetti favorevoli anche nei confronti di costui, ne è possibile l'esame.
2.1. Va ricordato che la normativa in esame è il punto di arrivo di una continua legislazione in cui le esigenze di sicurezza -emblematico il titolo della legge 94 del 2009- si sono sovrapposte alle originarie spinte solidaristiche (legge 943/86 sul collocamento dei lavoratori, e 40/98 sulla disciplina dell'immigrazione). Il testo originario del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 12 (Testo unico), disponeva, al comma 1, che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. trenta milioni"; al comma 3, che "Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della ... multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico..."; ed, al comma 5, che "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a L. trenta milioni". 14 Successivamente, la L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 1, ha disposto che al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 15.000 per ogni persona"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero è punito con la reclusione da quattro a dodici *** anni e con la multa di Euro 15.000 per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"; ha quindi inserito l'art. 3 bis, che prevede che le pene sono aumentate quando ricorrono talune circostanze sempre relative alla attività di procurare l'ingresso o la permanenza illegale. L'elemento differenziale tra le due fattispecie era il fine di trarre un ingiusto profitto che qualificava il dolo. La legge 94 del 2009 ha ulteriormente innovato le fattispecie. Innanzitutto al primo comma è stata ampliata la fattispecie oggettiva di reato comprendendovi l'introduzione delle condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato. La condotta di reato rimane comunque invariata potendo essere integrata da qualsiasi condotta "diretta a procurare l'ingresso". Si è in presenza evidentemente di una norma a più fattispecie in cui il reato rimane unico anche se il soggetto attivo realizza contestualmente più di una condotta fra quelle previste dalla norma. Novità di rilievo derivano invece dalla riformulazione del comma terzo che, anziché come in precedenza differenziarsi per il fine di profitto, adesso si caratterizza per la previsione di specifiche condotte. Nello specifico: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»; b) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto 15 costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti». Come si vede, la prima parte del comma 3, ripete fedelmente il contenuto del primo comma, ma poi, attraverso l'utilizzo della locuzione "nel caso in cui", in funzione dell'aggravamento della pena, prevede una gamma di situazioni che in - precedenza configuravano circostanza aggravanti.
2.2. Al di la' della singolarità della tecnica normativa, il Collegio non condivide la tesi che vi sia una diversità di struttura tra l'ipotesi di immigrazione clandestina prevista dal primo comma della norma e quella introdotta nel terzo comma con la modifica attuata da ultimo con la L. 94 del 2009 (art. 1 comma 26 lett. a). E', invece, da ritenersi che, al di là di quelle che fossero le intenzioni dei compilatori della legge, la struttura del reato (che presenta evidenti analogie con la norma sul tentativo) non è mutata e la fattispecie criminosa dell'art. 12 comma 3 corrisponde ancora ad un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare I""ingresso". Nessun elemento sorregge la tesi propugnata dalle difese, che pur ha trovato spazio nella decisione di questa Corte in precedenza richiamata n. 40.624 del 2014, circa la necessità per la realizzazione del reato dell'effettivo ingresso: non appaiono certamente invocabili i fatti di cui alle lettere da b) ad e), che connotano condotte compatibili anche con attività che non hanno determinato un effettivo ingresso;
ma nemmeno quelli descritti alla lett. a), che, per vero, ad un superficiale approccio sembrerebbero postulare la necessità dell'ingresso effettivo. In realtà, l'ipotesi della permanenza (alternativa all'ingresso) non riveste un rilievo autonomo, ma può ricollegarsi egualmente o a un ingresso che è illecito in origine e tale rimane, o a un pregresso ingresso 16 lecito, sorretto da valido permesso, che sia divenuto in seguito illecito (scadenza o altro). Neanche l'argomento del divario delle pene tra il primo e il terzo comma può condurre ad un diverso convincimento. Nel caso, la discrezionalità legislativa appare correttamente esercitata se si considera che nella normalità dei casi i fatti previsti dal terzo comma in esame si ricollegano a trasporti massivi di migranti che pongono in pericolo gli interessi statuali (oltre a quelli dei migranti stessi).
2.3. In conclusione deve affermarsi il principio di diritto che anche il terzo comma dell'art. 12 D. Lvo n. 286, allo stesso modo del primo, configura un reato di pericolo a consumazione anticipata, sicchè la realizzazione della fattispecie non richiede l'effettivo ingresso del clandestino nel territorio dello Stato.
3. Altro motivo comune è costituito dall'attendibilità dei dichiaranti DF e BE. Le censure mosse sul punto sono generiche e prive di ogni reale confronto con le ragioni della decisione impugnata. Limitandosi a isolare singoli aspetti delle dette dichiarazioni, di cui si offre una lettura frammentaria isolata dal contesto, si constata che esse non indicano nessuna frattura logica del percorso motivazionale né travisamento della prova, ed omettono di valutare che allorquando occorre ricostruire un episodio della vita è dato di comune esperienza che ogni narrato sconta un tasso di imprecisione fisiologico, direttamente proporzionale al grado di conoscenza che ne ha il narratore, se diretta o de relato, alla stessa capacità di costui di narrare gli accadimenti come effettivamente verificatisi, in relazione anche alle difficoltà linguistiche, al grado di memorizzazione, correlato alla difficoltà di ricordare nel dettaglio plurimi episodi, e al degrado del tempo. Allo stesso tempo, come correttamente riporta la sentenza impugnata, non costituisce indice di falsità l'espressione di convincimenti personali rivelatisi non fondati.
3.1. Occorre ricordare che l'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., affrontando il tema della prova dichiarativa, specifica che oggetto della valutazione del giudice è la dichiarazione e non il dichiarante. È indubbio che la dichiarazione resa da chi collabora con la giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte immediata di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Come criterio metodologico le Sez. U. Marino, Rv. 192465 hanno originariamente indicato un percorso «a tre tempi»: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della 17 costanza, della spontaneità; c) verifica esterna delladell'attendibilità dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. Già Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, ricorda che neppure la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni possono procedere secondo compartimenti stagni, atteso che per ogni prova dichiarativa l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro e la valutazione non può che essere unitaria e relativa, secondo i generali criteri epistemologici, non indicando l'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria. Si è poi specificato che "In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto;
Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151)". In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti al fine di accertare che nella situazione in esame, alla luce delle conoscenze acquisite, si è in presenza di un soggetto con una significativa propensione a dire il vero o il falso.
3.2. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 - dep. 19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. 262309). Sul tema della concordanza della prova orale, questa Corte suprema di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il «nucleo essenziale>> non già in termini della propalazione deve essere individuato e apprezzato astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento alla azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione» nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli 18 accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; cui adde Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut, n. m.; Sez. 1, n. 28443 del 7/06/2007, Sapienza, n. m.; vedi pure Cass., Sez. 2, n. 7437 del 30/04/1999, Cataldo, Rv. 213845; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558; e Sez. 4, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233085). Nel caso in esame i giudici di secondo grado hanno spiegato per ogni singola posizione le ragioni per le quali si è condiviso il giudizio del primo giudice di attendibilità di DF, dando atto che questi non si era sottratto alle sue responsabilità e che le suddette dichiarazioni erano costanti, precise, coerenti logicamente;
erano comunque concordanti sul nucleo essenziale del narrato e avevano trovato conforto su dati obiettivi, nei termini riportati al punto 3 del "Rilevato in fatto"; le marginali difformità erano spiegabili per il tempo trascorso o con possibili incomprensioni. La corte territoriale ha poi messo in evidenza che BE aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di AT dopo aver in precedenza negato la sua responsabilità e quella degli altri coimputati. Nell'attribuire la preferenza alle ultime dichiarazioni, la corte prende atto che BE è mosso da un fine utilitaristico, ma ne valorizza la verisimiglianza, puntualità e coerenza e ben precisa che la mancanza di costanza si sarebbe tradotta in una maggior forza dei riscontri richiesti a conferma. Richiama a pag. 116, quale prova della loro natura illecita, il dato significativo dei pagamenti effettuati da AT a BE che pur non svolgeva nessuna attività per suo conto. In tal modo, la corte ha dato logica spiegazione delle ragioni del proprio convincimento con motivazione corretta, plausibile e non inficiata da illogicità ictu oculi apparente dal testo del provvedimento, laddove l'applicazione che ne è stata fatta integra una questione di fatto che non può essere rimessa in discussione in questa sede, nemmeno per la violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo "1 della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio. (Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999 - dep. 16/07/1999, P.G.in proc. Riina, Rv. 214014)".
3.3. Correttamente sul punto la sentenza impugnata a pag. 106 ha escluso che le dichiarazioni di GA e BE potessero essere inficiate dall'interesse a fruire dei benefici premiali, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare 19 in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi pratici>>, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali" (Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010 - dep. 05/11/2010, Montesarchio, Rv. 248771), sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante.
4. Passando a considerare i singoli ricorsi è necessario ribadire concetti noti sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. La predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La Corte di cassazione è giudice della sentenza e non del fatto ed il suo compito è quello di verificare la presenza, la non contraddittorietà e la "tenuta logica" della motivazione. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, dovendosi tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva;
non "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non logicamente "incompatibile" a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo"" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per 20 cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951). Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Secondo costante insegnamento di questa Corte, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per - essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno - contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare о da rendere manifestamente incongrua о contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006).
5. Ricorso di US EN. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, come anticipato, va respinto. 212 0 5.1. La corte di appello relativamente al reato di cui al capo a) ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in base alle dichiarazioni di GA e alle stesse ammissioni di US che aveva riconosciuto che il numero dei nulla osta rilasciati corrispondevano a quelli da lui richiesti. Ha ritenuto irrilevanti le ragioni del litigio di US con BE e provata la sua consapevolezza della fittizietà di tutta l'operazione richiamando quali riscontri oggettivi la falsità del contratto di appalto con la ditta ET e la circostanza che sul terreno acquisito in locazione non aveva mai lavorato nessuno. Nel primo motivo il ricorrente argomenta diffusamente sull'attendibilità dei dichiaranti, richiamando i principi giurisprudenziali, ma trascura che nei motivi di appello non aveva mosso nessuna contestazione sull'attendibilità di GA, censurando soltanto la genericità della dichiarazione e la mancanza di riscontri, rendendo operante la preclusione di cui all'art. 606, terzo comma cod. proc. pen., e che per questo reato nessuna rilevanza è stata attribuita a quelle di BE. La censura del ricorrente si risolve quindi in osservazioni generiche non in grado di scalfire la motivazione saldamente ancorata ai dati processuali.
5.2. Quanto al reato di cui al capo c), limitatamente alle richieste di nulla osta promosse da IZ ZI quale formale gestore della cooperativa, la corte di appello ha rigettato il motivo incentrato sul difetto dei requisiti minimi per ottenere il rilascio dei nulla osta -qualità di coltivatore diretto della IZ-, osservando che invece la cooperativa aveva la certificazione della camera di commercio allo svolgimento dell'attività agricola, ma che a seguito di accertamenti di ufficio erano sorti sospetti sulla liceità dell'operazione, per rimuovere i quali la IZ aveva depositato falsi contratti di affitto per terreni situati fuori della provincia di Mantova, rendendo così inaccoglibile la domanda. Il ricorrente, nel richiamare genericamente il contenuto del primo motivo di ricorso, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza e connota di genericità il motivo.
5.3. Il terzo motivo investe la qualificazione giuridica del reato ed è stato trattato al precedente punto 2, cui si rinvia. Il ricorrente ammette che l'intervento dell'avv. AT era potenzialmente idoneo a consentire l'ingresso illegale di stranieri extracomunitari, sicché il reato si è consumato.
6. Ricorso US SS. Il ricorrente censura l'attendibilità di GA. In proposito si richiama quanto già esposto in via generale al punto 3. Nello specifico, le doglianze del ricorrente sono di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un 22 vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza ha analiticamente esaminato alle pag. 94 -104 la posizione del commercialista US SS evidenziando che gli ondeggiamenti di DF sulla data di stipula dei contratti erano - irrilevanti atteso che non vi era contrasto sulla falsità dei contratti e le date erano ricavabili dai tempi della procedura;
-· DF aveva sempre dichiarato di non conoscere RD;
solo una volta lo aveva definito "amico", ma poteva essere un errore di trascrizione in quanto anche nel prosieguo aveva detto di non conoscerlo e che i documenti di RD erano stati forniti dal ricorrente;
la questione era superata perché lo stesso US SS aveva riconosciuto di essersi interessato per reperire il contratto di RD e di aver parlato con il cognato di costui;
- il profilo del profitto economico aveva trovato un riscontro sia pure generico nelle dichiarazioni di BE che, pur non conoscendolo, sapeva di US SS tramite DF e US e del resto, lo stesso ricorrente, pur insistendo sulla natura gratuita del comodato, circostanza questa che riveste un valore solo formale e non esclude corresponsioni di denaro, non da' spiegazione della ragione del suo intervento, così accreditando le dichiarazioni di DF sui compensi percepiti;
la consapevolezza dell'utilizzo illecito dei contratti deriva inevitabilmente dalla falsità dei medesimi;
i giudici di merito hanno affrontato anche l'aspetto della dedotta falsità della firma di US SS in calce al contratto di comodato e al contratto di locazione per uso diverso ma, a prescindere dagli esiti incerti della consulenza di parte, hanno rilevato da un lato che costui, già coinvolto in reati analoghi, era troppo furbo per apporre direttamente la propria firma, dall'altro che l'addebito concerneva non la firma del contratto ma la sua predisposizione. La sentenza impugnata poggia pertanto su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.
7. Ricorso AT a firma dell'avvocato Villini. Il ricorso in larga parte inammissibile va rigettato.
7.1. Il primo motivo di ricorso, riproducendo interamente, salvo le necessarie modifiche lessicali di adeguamento, il corrispondente motivo di appello presenta una natura assolutamente aspecifica, discendente dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, è in larga parte inammissibile. È giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione 23 riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, pena di quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c). È evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello. Dalla lettura del ricorso si evidenzia che nelle pagine da 73 a 114 è stato riprodotto l'articolato dell'appello contenente brani di dichiarazioni estrapolati dagli interrogatori;
da pag. 114 a pag. 119 si riportano massime di giurisprudenza sui criteri di valutazione della chiamata di correo. Da tale indistinto coacervo di elementi è impossibile individuare non solo la specifica censura, ma anche le ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni in ordine alle quali si assume la nullità della sentenza, onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. E' evidente che non spetta alla Corte di cassazione rivalutare le prove dichiarative procedendo autonomamente ad una diversa, per il ricorrente preferibile, "ricostruzione dei passaggi valutativi” (pag. 72). A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, comunque motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità delle dichiarazioni, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata onde verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, se la valutazione probatoria sia avvenuta secondo criteri logici, e se, quindi, i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880). La critica vera del ricorrente alla sentenza impugnata ruota sull'inattendibilità dei dichiaranti e sul travisamento della prova in merito alla 24 consapevolezza della ricorrente della falsità delle domande e dei contratti prodotti a supporto. Sul primo punto è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sub 3. osservando la genericità degli elementi soggettivi indicati a pag. 119, inidonei a spiegare le ragioni per cui le dichiarazioni di DF a carico di AT dovessero essere false. La corte di appello alle pag. 105 e 106 offre una spiegazione logica delle ragioni di alcune marginali imprecisioni sulle date - comunque ricavabili dall'iter procedurale- e di alcuni errati convincimenti sul rilascio dei nulla osta o di impressioni sulla compiacenza dei funzionari della Prefettura verso AT. Anche relativamente a BE, la critica si incentra sul contrasto tra le prime dichiarazioni a favore della ricorrente e quelle accusatorie rese in prossimità del dibattimento. Ma anche su questo punto la sentenza offre una giustificazione logica indicando la genesi del mutamento di rotta nella consapevolezza della debolezza della propria posizione processuale, cui è seguito l'intento legittimo di fruire dei benefici della collaborazione. Correttamente, quindi, la valutazione della corte territoriale si è portata sulle "dichiarazioni" e le ha valutate alla luce dei riscontri acquisiti ricostruendo puntualmente, alle pag. 117 - 119, la cronologia degli avvenimenti e spiegando le ragioni che convincevano che il ruolo di AT non era stato quello di una professionista, ma di compartecipe nella realizzazione del reato con il compito di rimuovere gli ostacoli giuridici che impedivano il rilascio dei nulla osta. Ed in questo senso, a fronte del reiterato rigetto delle richieste di nulla osta per mancanza del requisito di imprenditore agricolo, l'avvocato AT era intervenuta pressantemente nei confronti della prefettura depositando una delega a suo nome con i falsi contratti e l'atto costitutivo della società Globan Service il cui oggetto sociale veniva esteso all'attività agricola. Nessun vizio logico è ravvisabile nel ragionamento della corte che, seguendo lo sviluppo diacronico della vicenda, ha argomentato che l'intervento della AT, risalente al rigetto delle istanze, e l'ammontare del suo compenso non poteva essere limitato ad un ruolo di mero accompagnatore per il ritiro dei nullaosta, ma era correlato all'esigenza di ottenere un esito favorevole alla pratica, producendo la documentazione di una inesistente attività agricola in corso e richiedendo al cliente di "procurarsi" i contratti (come indicato dai due dichiaranti). È evidente quindi come le deduzioni dalla ricorrente si risolvano in una diversa interpretazione delle prove, non consentita in questa sede.
7.2. Ad uguale conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo di ricorso. Nessuna effettiva critica, se non un generico dissenso, è stato mosso all'articolata ricostruzione da parte della sentenza della natura dell'intervento di AT nella procedura di rilascio dei nulla osta a HE IA e a HA дн 25 SS. In questa occasione, non essendo dubbia la qualità di imprenditore agricolo della richiedente, il punto nodale era dato dalla consistenza dell'attività al fine di giustificare l'alto numero di richieste presentate. Anche in questo caso, la corte, a supporto delle dichiarazioni accusatorie, evidenzia che l'avvocato AT, intervenuta prima di provvedimento negativo, aveva prodotto tre contratti falsi;
non aveva dato risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della prefettura sui dati catastali relativi al primo contratto, da ciò desumendo che fosse consapevole della falsità; aveva dato suggerimenti sulla necessità di ridurre il numero delle richieste, consiglio incompatibile con un intervento professionale diretto alla tutela del diritto ad avere un numero di lavoratori corrispondente ad una reale esigenza di manodopera, ma che mette in luce la conoscenza della fittizietà della richiesta;
si era opposta, invocando una inesistente "disparità di trattamento", alla richiesta di produzione della denuncia aziendale all'INPS (pag. 19 sentenza di primo grado). Correttamente la corte ha considerato che erano stati posti in essere atti diretti a consentire l'ingresso di cittadini extracomunitari e che solo i controlli puntigliosi dell'autorità amministrativa avevano impedito l'evento.
7.3. Il terzo motivo, nel riproporre una alternativa ricostruzione dei fatti, ha natura meramente confutativa. I giudici di merito hanno adeguatamente e logicamente spiegato le ragioni per cui, anche nella vicenda dei nulla osta rilasciati a AN, il ruolo di AT era stato indispensabile per superare gli ostacoli che avevano determinato il rigetto delle precedenti richieste. Osserva il giudice di primo grado che, dopo l'intervento della ricorrente, era stato prodotto un falso contratto a firma ET, analogo a quello prodotto nella vicenda IZ. La corte quindi elenca gli elementi che supportavano la consapevolezza della AT della falsità dei rapporti di lavoro, richiamando: -- l'aumento dei compensi richiesti per ciascun nulla osta "per il privilegio che hanno" (sms del 23/10/2012), commisurato al rischio corso;
- il ritiro dei nulla osta senza la procura speciale, ma con semplice delega, con sottoscrizione personale dei contratti di lavoro come "datore di lavoro"; -le dichiarazioni di AN sulla fittizietà dei rapporti e sulla mera ricezione del contratto falso, senza aver avuto nessun rapporto con il soggetto che aveva concesso l'appalto. Icasticamente, il giudice di appello rileva "come ogni volta che compare l'avv. AT compare un contratto falso, anzi, spesso, più di uno". Di nessun pregio è la notazione difensiva dell'essere stato il contratto registrato: la registrazione è un adempimento formale che non investe il contenuto dell'atto. Corretta è stata quindi l'inferenza della corte distrettuale che anche in questo caso l'imputata aveva concorso nel reato. 26 7.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Collegio condivide e fa propria la lezione di legittimità secondo cui "In tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato responsabile ex artt. 48 e 479 cod. pen. un privato professionista il quale aveva indotto il funzionario del catasto a formare una falsa scheda di frazionamento di una particella dichiarando mendacemente di aver ricevuto l'incarico da tutti i proprietari dell'immobile interessato).". (Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015 - dep. 20/08/2015, Giampietri, Rv. 26501901). I falsi contratti prodotti sono stati causa efficiente del falso commesso dal pubblico ufficiale nel rilasciare i nulla osta all'ingresso dello straniero che rappresentano un "atto pubblico", siccome posti in essere da un pubblico ufficiale per uno scopo di diritto pubblico inerente all'esercizio di pubbliche funzioni. Occorre rilevare, in generale, che l'art. 48 cod. pen. non richiede una particolare idoneità causale della condotta ingannatrice a provocare l'errore, risultando essenziale unicamente che esso provochi una falsa rappresentazione della realtà (Cass., 16/10/1995, Ceccarello). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, infatti, che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale, del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827). Le Sezioni Unite del 28/6/2007, n. 35488, hanno ribadito che, allorché il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, "fa riferimento ad atti o a dichiarazioni sostitutive (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" ne' a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente che la legge 27 assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati". E ancora: "Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità". L'applicazione di tali concetti al caso di specie comporta la piena e indiscutibile correttezza giuridica della decisione impugnata, secondo cui il rilascio a AN da parte della prefettura, incolpevole autore immediato, dei nulla osta sul falso presupposto dell'assunzione deve essere addebitata a AT, quale autore mediato.
7.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Dalle due sentenze di merito, conformi anche su questo capo, si ricava che: - AR aveva presentato un'istanza di rilascio di nulla osta che era stata respinta per insufficienza reddituale;
- AR aveva presentato personalmente una prima istanza di riesame il 26/6/2009 ed un'altra il 10/9/2009 tramite l'avv. AT: a quest'ultima, che ricalcava quella personale, erano allegati una copia del passaporto di AR e una falsa dichiarazione reddituale che elevava il reddito;
- AR si era presentato più volte per chiedere notizie della pratica e aveva ritirato personalmente i nulla osta;
-AT aveva ammesso di aver ricevuto un compenso da AR per la presentazione del riesame. Su questi presupposti fattuali, coerente e logica è la conclusione tratta dai giudici dell'irrilevanza dell'eventuale falsità della firma di ON apposta sull'istanza di riesame, essendo indubbio il suo interessamento all'esito favorevole della pratica, e che AT, nel momento in cui affermava che le condizioni di reddito erano mutate, non poteva ignorare che la documentazione reddituale prodotta, al fine specifico di superare le ragioni del precedente rigetto, era falsa.
7.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha spiegato con motivazione adeguata che non poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. perché la condotta della ricorrente era stata decisiva per l'ottenimento dei nulla osta e, in ogni caso, non irrilevante per superare gli ostacoli al rilascio. La decisione, formulata all'esito della complessiva ricostruzione dei fatti, è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza 28 causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso". (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013 - dep. 13/06/2013, P.G. e Di Domenico, Rv. 256035). Carattere questo, correttamente ritenuto non raffigurabile nella condotta della ricorrente.
7.7. Il settimo motivo è infondato per le ragioni di diritto indicate al precedente punto sub. 2. 8. Ricorso AT a firma dell'avvocato Di Salvio Reale. Il ricorso in larga parte inammissibile va rigettato. I primi quattro motivi sono inammissibili perché introducono una critica del tutto diversa ed autonoma rispetto ai contenuti del ricorso principale, violando il generale obbligo di correlazione (tra il contenuto del ricorso e quello dei motivi nuovi) più volte ribadito da questa Corte di legittimità e deducono violazioni di legge non proposte con i motivi di appello. È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva. E quelle qui in esame non rientrano in alcuna delle dette categorie. Sono inoltre manifestamente infondati nel merito perché: 1) La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio. (Fattispecie relativa a pretesa situazione di incompatibilità del componente di un organo giudicante collegiale). (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 - dep. 01/02/2000, Scrudato e altri, Rv. 215097) e che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016 - dep. 24/03/2016, K, Rv. 267419). Erroneamente viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale che, al contrario, ha affermato che la pronuncia di una sentenza di patteggiamento a carico del coimputato non determina la incompatibilità del 29 giudice che la pronunciata, nemmeno nei casi di concorso necessario, a meno che non risulti che il giudice, nel vagliare le altrui posizioni, abbia effettuato anche una concreta delibazione dell'accusa concernente l'imputato rimasto estraneo alla richiesta di patteggiamento (Cass. 8472/05; Corte cost. 358/99; 281/99; 127/99). 2). In merito alla violazione dell'art. 438 cod. proc. pen. è incontestato che la ricorrente aveva fatto richiesta di essere giudicata con il rito abbreviato, condizionato all'interrogatorio dei dichiaranti. Il G.U.P. aveva rigettato la richiesta e aveva dato ingresso al giudizio abbreviato ordinario chiesto da AT. Secondo principi consolidati, in tema di giudizio abbreviato, le parti, che, hanno richiesto e ottenuto l'adozione del rito abbreviato "senza integrazione probatoria", che, come noto, è configurato come un vero e proprio diritto>> dell'imputato che ne faccia richiesta, non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di decidere il processo allo stato degli atti>>, hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova e, possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice del rito ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. quando ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, ed al giudice di appello secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità di assumere d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione. Le Sezioni Unite Wahjib, sviluppando il percorso disegnato dalla sentenza della Corte delle leggi n. 169 del 2003, hanno delineato la sequenza virtuosa conseguente al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria: I- Nel caso di rigetto della richiesta dal giudice dell'udienza preliminare, l'imputato ha l'onere di rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ed è lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato"; II- Il giudice del dibattimento, all'esito dello stesso, se accerta l'erroneità del provvedimento reiettivo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione probatoria richiesta, applica in caso di condanna la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato;
III L'eventuale sentenza di condanna che abbia rigettato la richiesta condizionata può essere appellata, mediante uno specifico motivo di gravame, per l'eventuale profilo di "illegalità", la oggettiva necessitàcirca 030 3 dell'integrazione probatoria, della pena inflitta, al limitato fine di applicare, in caso di condanna dell'imputato, la diminuente di cui all'art. 442.2 c.p.p. Di fronte al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, all'imputata erano aperte due strade: o affrontare il giudizio ordinario, e riproporre nel dibattimento detta richiesta, 0 rinunciare all'integrazione probatoria e richiedere il giudizio abbreviato ordinario. AT ha optato per quest'ultima alternativa ed ha rinunciato alla propria prova. 3) Secondo quanto riferisce la difesa, il verbale di interrogatorio accusatorio reso da BE è stata acquisito dal G.u.p. durante l'udienza preliminare. Esso è entrato a far parte del fascicolo processuale e la richiesta di giudizio abbreviato ha reso legittimo il suo esame ai fini della prova. Nessuna norma imponeva l'audizione del dichiarante. 4) Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. presuppone che la parte interessata abbia introdotto il tema su cui la prova deve essere assunta. Le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., hanno stabilito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507, anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ed hanno precisato che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2 (V. Sez. U. sentenza n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907); 5) e 6) Gli argomenti sono stati ampiamente esaminati in relazione al ricorso dell'avv. Villini, cui si rinvia.
9. Ricorso AR.
9.1. Il primo motivo è stato trattato al punto 7.5. e si fa rinvio. La corte di appello ha adeguatamente argomentato in merito alle ragioni per cui AR aveva interesse al rilascio dei nulla osta. Il ricorrente propone inammissibilmente una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
9.2. Anche la consapevolezza della falsità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di riesame è stata adeguatamente spiegata dalla corte di appello, con il richiamo alle dichiarazioni di BE e ai comportamenti posti in essere da AR, già dettagliati al punto 7.5. 31 9.3. La qualificazione giuridica del reato ha trovato autonoma trattazione al punto sub. 2, a cui si fa rinvio. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è destituito di fondamento. All'imputato sono state concesse le attenuanti generiche e la pena è stata contenuta nel minimo edittale. Inammissibile per essere meramente assertiva, priva di ogni supporto di natura documentale, la richiesta di applicazione della circostanza attenuante dell'art. 114, essendo all'evidenza assenti i presupposti di cui all'art. 112 cod. pen. Nessun rilievo può avere la circostanza che la corte di appello, pur avendo dato atto della proposizione del motivo, ha omesso poi di prenderlo specificamente in esame (nessuna censura specifica è stata comunque dedotta). Infatti, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello). (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 26315701) 9.4. Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva replicano quelle trattate nel ricorso principale, già disattese, e non necessitano di ulteriore risposta. 10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 31 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Adet Toni NovikLUG UD p. mazog DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 32