Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 2
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali).
In tema di immigrazione clandestina, il delitto di cui all'art. 12, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 è integrato - anche dopo le modifiche introdotte, nel predetto articolo, dalla l. n. 94 del 2009 - non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censura la condanna, a titolo di concorso nel predetto reato, di un soggetto che aveva provveduto a trasportare in pullman alcuni clandestini, sbarcati sulla costa siciliana, dapprima in un'abitazione rurale, ed in seguito fino alla stazione ferroviaria di Palermo).
Commentari • 5
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In tema di immigrazione clandestina, il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, è integrato - anche dopo le modifiche introdotte nel predetto articolo dalla L. n. 94 del 2009 - non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonchè, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri; va puntualizzato che tale condotta, per integrare …
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Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2015, n. 37277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37277 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
37 277/1 5 77 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 430/2015 Dott. UMBERTO GIORDANO MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22300/2014 MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Dott. Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RT N. IL 03/06/1982 SA IE N. IL 16/10/1934 avverso la sentenza n. 2837/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VDO PAMBROHD che ha concluso per IL RIGETTO ARSI ANAF IN 2087T. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. MAURIZIA GANDIA AVV. FABRIZIO DI PADLA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/2/2014, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo, concesse a BE EG le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a NI TO ad anni cinque di reclusione ed euro 1.800.000 di multa e quella inflitta a BE EG ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. NI TO e BE EG sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 comma 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter lett. b) D. I.vo 286 del 1998 per avere procurato l'ingresso nel territorio nazionale di n. 104 cittadini egiziani, alcuni dei quali minorenni, facendosi pagare per il trasporto, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati. Il trasporto era stato effettuato con un'imbarcazione di grosse dimensioni da Alessandria d'Egitto alla costa agrigentina;
era stato organizzato lo sbarco notturno sulla costa con un'imbarcazione più piccola e i clandestini erano stati trasportati con un pullman e un pulmino a Sciacca, erano stati nascosti in un'abitazione rurale, rifocillati e riforniti di vestiti e, infine, a gruppi di 30, erano stati trasportati alla Stazione Centrale di Palermo, dopo essere stati forniti di un biglietto ferroviario per Roma o Milano. Secondo l'imputazione, TO NI conduceva la Fiat Punto sulla quale viaggiavano i due cittadini egiziani che avevano organizzato lo sbarco: egli si era recato sia sul luogo dello sbarco, poi a Sciacca e infine alla Stazione ferroviaria di Palermo;
EG BE, invece, conduceva il pullman da 18 posti che aveva portato i clandestini dal luogo dello sbarco all'abitazione di Sciacca e successivamente dall'abitazione di Sciacca alla Stazione Ferroviaria di Palermo. Secondo la Corte territoriale - che richiamava le dichiarazioni dei coimputati e quelle di un titolare di un negozio di abbigliamento presso cui due cittadini egiziani e NI si erano recati per acquistare capi di vestiario l'individuazione di NI nel conducente dell'autovettura che aveva fatto da staffetta a UC (conducente del pulmino) e BE per giungere al luogo dello sbarco era certa;
NI era presente nell'abitazione di Sciacca e aveva ivi portato viveri e i capi di abbigliamento da lui acquistati;
il giorno successivo aveva scortato i due pullman da Sciacca a Palermo. L'imputato, quindi, aveva partecipato alla preparazione dello sbarco e alla predisposizione di quanto necessario per riceverlo: l'acquisto di viveri e vestiario compiuto insieme a due egiziani dimostrava che NI era già stato coinvolto in precedenza nell'attività preparatoria;
del resto, era collega di lavoro di Elsayed 1 AD ME SA Ragab, colui che aveva contattato ON (il proprietario dell'abitazione di Sciacca) e aveva agito durante lo sbarco e il trasporto dei clandestini. Il coinvolgimento di NI era, quindi, superiore a quello di BE, fungendo da staffetta e collaborando con gli organizzatori dello sbarco. La Corte territoriale riteneva attendibile la versione di ON, che aveva dichiarato di avere contattato BE alcuni giorni prima dello sbarco (non poche ore prima, come sostenuto dall'imputato): con tale preventiva disponibilità, l'imputato aveva fornito un contributo materiale e morale alla realizzazione del delitto contestato, rafforzando il proposito degli organizzatori e contribuendo a portare a compimento l'attività di ingresso illegale nel territorio dello Stato. Veniva rigettato il motivo di appello che chiedeva la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 12, comma 5, D. L.vo 286 del 1998, ipotizzabile solo se fosse stato escluso il concorso nel delitto principale. La Corte riteneva sussistente l'aggravante del profitto anche per NI, pur non sussistendo prova di un suo guadagno, poiché, avendo egli attivamente partecipato all'organizzazione e alla fase dello sbarco, era sicuramente a conoscenza che gli altri italiani venivano retribuiti per l'opera prestata. La Corte confermava il diniego delle attenuanti generiche a NI (che concedeva, invece, a BE) nonché quello dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ricorrendo l'ipotesi del concorso di più di cinque persone nel reato;
rideterminava, infine, la pena per entrambi gli imputati.
2. Ricorre per cassazione il difensore di TO NI, deducendo vizio della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma il concorso dell'imputato nel reato e non valuta la sua condotta come penalmente irrilevante. Il delitto di cui all'art. 12 D. L.vo 286 del 1998 punisce chi procura l'ingresso illegale nello Stato: pertanto è punibile soltanto la condotta che abbia in qualche modo favorito l'arrivo dei clandestini sul territorio nazionale, mentre è esclusa la rilevanza penale delle condotte che si limitano a favorirlo, senza procurarlo, come si evince dalla modifica normativa adottata. Da parte sua, NI non era in alcun modo coinvolto nell'organizzazione dell'operazione; il suo ruolo di trait d'union tra gli egiziani e ambienti saccensi era stato dedotto dal fatto che egli era dipendente di un armatore al pari di un altro imputato egiziano. Il ruolo di NI si era limitato all'acquisto di vestiario (circostanza 2 comunque contestata) e a quello di staffetta a sbarco avvenuto;
non era provato che egli si fosse attivato alla Stazione ferroviaria di Palermo, poiché la circostanza era riferita dal solo ON EN, per di più de relato. Pertanto, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 5, D. L.vo 286 del 1998 ma, in mancanza di ingiusto profitto, non aveva rilevanza penale, mentre mancava la prova di un concorso dell'imputato nella complessa operazione. In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 ter D. L.vo 286 del 1998. La Corte, pur dando atto della mancanza di prova della percezione di denaro da parte dell'imputato, aveva presunto che egli conoscesse il fine di lucro perseguito dagli altri imputati italiani: si trattava di affermazione del tutto congetturale, atteso che NI non aveva alcun rapporto con ON, UC e BE. In un terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 12 comma 3 quater D. L.vo 286 del 1998: la norma permetteva il bilanciamento delle circostanze in presenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e il bilanciamento era permesso anche in presenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.. La Corte aveva errato nel non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a favore dello NI, nonostante il suo apporto fosse stato estemporaneo e limitato. In un quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Ricorre per cassazione anche il difensore di EG BE, deducendo erronea applicazione dell'art. 12 D. L.vo 286 del 1998 e vizio di motivazione. L'imputato è tassista di professione, così come UC FI, che era stato condannato per l'analogo comportamento per il delitto di cui all'art. 12 comma 5 D. L.vo 286 del 1998 con sentenza divenuta irrevocabile. La condotta contestata all'imputato può essere qualificata come delitto di cui all'art. 12 comma 3 D. L.vo 286 del 1998 solo se i trasporti interni sono inseriti in un più ampio percorso che, dall'estero, conduca i clandestini prima in Italia e poi in altri Paesi Europei, nel quadro di una struttura associativa transnazionale. Se, però, come nel caso di 3 specie, la destinazione finale dei clandestini era proprio l'Italia, i trasporti interni integravano il delitto meno grave. Sul punto, la sentenza impugnata era priva di motivazione. Il ricorrente richiama la modifica normativa che ha limitato la condotta punibile ai sensi dell'art. 12 comma 3 cit. a quella di "procurare" e non più di "favorire" - l'ingresso nel territorio dello Stato: la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata si era formata sul precedente testo della norma. Inoltre, la Corte aveva attribuito a BE anche l'attività riferibile allo NI, quale quella di nascondere in luogo sicuro i migranti e partecipare alla fase preparatoria dello sbarco: ma BE era estraneo alla struttura organizzata, non aveva avuto contatto con gli "egiziani" e non conosceva luogo di sbarco dei migranti, tanto che aveva dovuto essere accompagnato sul posto da un'autovettura che fungesse da staffetta. L'affermazione secondo cui BE aveva preventivamente dato la propria disponibilità al trasporto dei clandestini era congetturale: egli, come UC, era stato contattato solo poche ore prima dello sbarco. In un secondo motivo, il ricorrente deduce illogicità e mancanza di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Si contesta la valutazione delle dichiarazioni di ON EN come precise, coerenti e riscontrate da dati dimostrativi. In realtà, ON aveva sostenuto due versioni diverse (in un'occasione di aver contattato solo BE, in un'altra di averlo fatto sia con BE che con UC); mancavano dati dimostrativi a riscontro della sua versione. In realtà, sia BE che UC avevano dichiarato immediatamente di essere stati contattati da ON solo poche ore prima dello sbarco, negando di non avere fornito una preventiva disponibilità. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto concorso nel reato di cui all'art. 12 comma 3 D. L.vo 286 del 1998. Il fatto che BE si fosse dichiarato disponibile a trasportare i migranti sbarcati solo poche ore prima dello sbarco non permetteva di qualificare la sua condotta come concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione. L'operazione aveva avuto inizio molto tempo prima e le indagini avevano dimostrato che alcuni egiziani erano giunti in Sicilia da tempo per organizzarla;
il consenso di BE al trasporto era intervenuto quando il viaggio in mare era già iniziato (il viaggio sarebbe durato una settimana secondo le dichiarazioni di alcuni migranti): si trattava, quindi, di attività meramente ausiliaria che non integrava 4 il concorso di persone nel reato. BE era un tassista che era stato contattato nella sua qualità, che aveva fatto il suo lavoro ed era stato pagato a prezzo di mercato: egli doveva rispondere solo di tale condotta. In un quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 12 quater D. L.vo 286 del 1998 in relazione all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Secondo la Corte, la concessione dell'attenuante era preclusa ai sensi del secondo comma, in quanto il numero di concorrenti era superiore a cinque: ma l'espressa menzione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nel corpo dell'art. 12 comma 3 quater D. L.vo 286 del 1998 dimostrava che tale preclusione non sussisteva per nessuna delle ipotesi aggravate di cui all'art. 12 commi 3 bis e 3 ter D. L.vo 286 del 1998. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorrenti censurano l'affermazione di responsabilità per il delitto contestato facendo leva sulla modifica della norma incriminatrice operata dalle leggi n. 189 del 2002 e n. 94 del 2009, che hanno sostituito l'espressione "atti diretti a favorire illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato", con "atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato", sostenendo che il loro ruolo (in parte contestato) non aveva contribuito a "procurare" l'ingresso, essendo entrambi estranei all'organizzazione del viaggio in mare dei clandestini ed essendo intervenuti quando lo sbarco sulle coste agrigentine era già avvenuto. Questa Corte, in effetti, ha già affermato che non integra più reato, successivamente alla modifica dell'art. 12, comma 1 e 3 del D. L.vo n. 286 del 1998, la condotta di chi favorisce l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia ove la stessa non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato un tale ingresso, perché la condotta di "favorire", richiesto nella previgente formulazione, ha un ambito di applicazione più esteso del "procurare", dato che il primo comprende anche il secondo, ma non viceversa (Sez. 3, n. 20880 del 29/02/2012 - dep. 30/05/2012, M. e altro, Rv. 252911). La questione, tuttavia, deve essere risolta in base ai principi in tema di concorso di persone nel reato: in effetti, la modifica normativa riduce l'ambito della condotta punibile, ma non permette affatto di distinguere tra le condotte 5 poste in essere dai vari concorrenti nel reato, rendendo non punibili (o punibili ai sensi dell'art. 12 comma 5 D. L.vo 286 del 1998) coloro che non hanno avuto a che fare direttamente con l'organizzazione del viaggio in mare e dello sbarco sulle coste italiane. Nel caso in esame, non è in discussione che l'ingresso illegale dei 104 cittadini egiziani sul territorio dello Stato sia stato "procurato" (e non solo "favorito"): le sentenze di merito descrivono un'organizzazione professionale che aveva trasportato i cittadini stranieri nel Mediterraneo con un'imbarcazione adeguata, li aveva fatti sbarcare con altra imbarcazione, li aveva trasportati con pullman e pulmini, ricoverati in un'abitazione, rivestiti e rifocillati, forniti di biglietto ferroviario e condotti alla stazione di partenza. Occorreva, quindi, verificare se i due ricorrenti avessero concorso in tale condotta ai sensi dell'art. 110 cod. pen.: la sentenza impugnata giunge ad un risultato affermativo sulla base di una motivazione adeguata ed esente dai vizi denunciati. Quanto a NI, la Corte evidenzia numerosi elementi dimostrativi della sua piena partecipazione all'organizzazione dell'intera operazione: il suo ruolo di staffetta (sull'autovettura da lui condotta viaggiavano anche gli organizzatori egiziani), la sua presenza nell'abitazione di Sciacca, la collaborazione con gli egiziani per l'acquisto di vestiario (la commerciante cinese che gli aveva venduto scarpe e vestiti in gran quantità lo aveva riconosciuto) e per la loro consegna, nonché per la consegna di cibo ai clandestini e, ancora, il suo ruolo di staffetta fino alla Stazione di Palermo. motivazione laCostituisce, poi, un passaggio significativo della sottolineatura del rapporto di lavoro con un armatore locale condiviso con un coimputato egiziano: la Corte indica questo elemento come dimostrativo del ruolo di trait d'union tra gli egiziani provenienti da Milano e l'ambiente di Sciacca. L'imputato sostiene trattarsi di mera congettura: al contrario, si tratta di deduzione logica tratta da circostanze di fatto dimostrate (comune rapporto di lavoro con il coimputato egiziano, collaborazione piena con gli egiziani coinvolti nel progetto). Da parte sua, BE sostiene che, essendo stato contattato per il servizio di trasporto dei clandestini solo poche ore prima dello sbarco, non poteva essere ritenuto responsabile per il delitto ascrittogli, perché in quel momento l'imbarcazione era già in viaggio. In verità, non solo la Corte - -con argomentazione logica attribuisce maggiore credibilità alla versione di ON, che retrodata gli accordi con 6 BE ad alcuni giorni prima, ma l'argomentazione è comunque errata. Il disegno mirante a "procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato" dei 104 cittadini egiziani non era limitato a permettere loro di toccare il suolo italiano, ma contemplava le ulteriori attività necessarie a permettere ai clandestini di sfuggire ad ogni identificazione per permanere illecitamente sul territorio nazionale. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente affermato che per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (Sez. 1, n. 19355 del 20/12/2011 - dep. 22/05/2012, Moussa, Rv. 252775): principio applicabile anche dopo la modifica normativa di cui si è fatto cenno (la pronuncia appena richiamata valutava fatti del 2011). La Corte territoriale, quindi, ha correttamente ritenuto che BE fosse consapevole del progetto diretto a procurare l'ingresso sul territorio dello Stato dei clandestini, lo avesse rafforzato fornendo la sua disponibilità al loro trasporto (a ben pensare, se gli organizzatori non avessero reperito soggetti disponibili al trasporto di un numero così rilevante di persone, avrebbero potuto e forse - dovuto cambiare o annullare il progetto) e avesse, poi, fattivamente collaborato alla sua realizzazione che, appunto, aveva il suo compimento nella partenza dei clandestini in treno da Palermo per Roma o Milano.
2. Anche gli ulteriori motivi di ricorso devono essere rigettati. La convinzione espressa dalla Corte della conoscenza da parte di NI del fine di lucro perseguito da alcuni coimputati non è frutto di mera congettura, ma di deduzione logica, basata sul pieno coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione dell'operazione e sulla sua collaborazione con i cittadini egiziani (secondo motivo di ricorso NI). Sono infondati i motivi di ricorso (terzo per la difesa NI, quarto per la difesa BE) concernenti la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. I ricorrenti sostengono che l'esplicito richiamo, contenuto nell'art. 12 comma 3 quater D. L.vo 286 del 1998, all'applicazione dell'attenuante in questione e al suo bilanciamento con le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter della stessa norma indicherebbe che l'attenuante è sempre applicabile. In sostanza: sarebbe 7 presente una esplicita deroga al divieto di applicazione dell'attenuante nel caso di concorso di più di cinque persone nel reato (art. 114, comma 2 e art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen.). Si tratta di una forzatura interpretativa: l'art. 12 comma 3 quater cit. autorizza il bilanciamento delle aggravanti con l'attenuante dell'art. 114 cod. pen. solo nel caso in cui essa può essere concessa, senza intervenire sulla possibilità della sua applicazione, che è regolata dalle norme del codice penale già richiamate. Non solo: questa Corte ha ripetutamente affermato che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale (Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012 dep. 18/05/2012, P.G. in proc. Jabonero, Rv. 252399 con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002 - dep. 07/02/2003, Emmanuello e altri, Rv. 225925 con riferimento all'ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.; Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996 - dep. 25/06/1996, Arcella ed altri, Rv. 205409), come avviene nel caso dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3, lett. d) D. L.vo 286 del 1998, oggetto di contestazione: ciò in quanto la riserva "salvo che la legge disponga altrimenti" contenuta nell'art. 112 cod. pen. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l'applicabilità dell'attenuante anche in presenza di siffatte norme speciali. Il diniego delle attenuanti generiche a NI TO, infine, è adeguatamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento ai parametri indicati da questa Corte. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 aprile 2015 DEPOSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente IN CANCELLERIA Umberto Giordano Giacomo Rocchi W indu 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA