Sentenza 27 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
2 893 / 0 2 ее ее BBLICA A NOME DEL POPOLO IS I R A T 6 U E SUPREMA DI CASSAZIONE L E 8 B N 9 a I N 1 / O R 4 I T / Z . 6 SEZIONE QUINTA CIVILE L A 2 L . R A R T . S P I . B A I D G A osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E L R T E R E 1 D 3 T I 1 A S A Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 13744/97 D . N E M N E S Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 6786 T I N E S E Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 18 dicembre 2001 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposta sulle succes- SENTENZA sioni beni immobili / sul ricorso proposto il 17 ottobre 1997 da: valutazione automati- Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore rap- ca / mutamento desti- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nazione rilevanza. presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente {}} contro rappresentati e difesi in virtù di NI IN e BO RM procura in calce al controricorso dall'avv. Giovambattista Coviello, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via An- drea del Castagno, n. 34, presso l'avv. Sergio Beltrani controricorrenti 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- 4 6 2 zio. 7 2 9 E L 8 I 7 V I . C proc. n. 13744/97 R.G. 1 N E E N N O I Z O I A S P S A C M I A D C A M E R P U S E T R O C Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 di- cembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv.Giovanbattista Coviello, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto la declaratoria d'inammisibilità od il rigetto del ricor- so;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- nio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro di Albano Laziale, sul rilievo che un altro coe- rede aveva in precedenza dichiarato un diverso valore dell'asse eredi- tario, rettificava la denuncia di successione ad NN BO, presenta- ta il 7 aprile 1992 da IN NI ed RM BO. Il contribuenti ricorrevano avverso la rettifica e l'opposizione era ac- 021 colta dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Roma, che riteneva congruo il valore dichiarato nella denuncia, in quanto corrispondente a quello determinabile secondo il criterio di valutazione automatica in base dei valori catastali, ed annullava l'accertamento. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 25 marzo/7 a- prile 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la qua- le ribadiva la correttezza del valore dichiarato in riferimento al crite- rio di valutazione automatica dei cespiti ed osservava che la denuncia di successione del NI e della BO, oltre ad essere tempestiva, non poteva essere considerata sostitutiva di quella presentata da altro coerede, nella quale erano stati indicati valori diversi. Soggiungeva che la novità della questione precludeva l'esame del- proc. n. 13744/97 R.G. 2 l'argomento relativo ad una difformità tra le risultanze catastali e l'effettiva situazione dei beni trasferiti. Contro la sentenza, notificata il 7 maggio 1997 all'Ufficio del Regi- stro di Albano, ricorreva per cassazione il Ministero delle Finanze e gli intimati si costituivano con controricorso notificato il 19 novem- bre 1997, depositando successive memorie il 18 marzo 1999 ed il 10 dicembre 2001. Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza impugnata per vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 34, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dell'art. 57, d.lgs. 31 ottobre 192, n. 546, e per erronea e con- traddittoria motivazione. Erroneamente la commissione tributaria regionale, infatti, avrebbe ravvisato una questione nuova in quella relativa alla divergenza per al tra i dati catastali di alcuni cespiti e la destinazione degli stessi all'epoca dell'apertura della successione, giacché nell'avviso di retti- fica vi era il richiamo al contenuto della denuncia del coerede, che, riportandosi alla risultanze di una perizia di parte, aveva posto in evi- denza la mancanza di conformità. La divergenza stessa, inoltre, legittimava la rettifica operata, poiché la preclusione dell'accertamento di un valore diverso da quello de- terminato con criterio automatico opererebbe unicamente quando vi sia corrispondenza tra i beni e la loro categoria catastale e non anche quando, invece che dei terreni accatastati, ci si trovi di fronte a nego- zi o immobili già edificati. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 13744/97 R.G. 3 Il ricorso è inammissibile. In tema di contenzioso tributario, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 525 del 15/22 novembre 2000 - che ha dichiarato l'illegittimi- tà costituzionale dell'art. 21, 1° co., 1. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende, anche al periodo anteriore alla sua entrata in vi- gore, l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, 2° co., d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 - la notificazione delle sen- tenze delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni tri- butarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolza- no, effettuata dal contribuente in epoca antecedente all'entrata in vi- gore del citato art. 21, 1° co., 1. n. 133/99, direttamente all'ufficio, deve considerarsi idonea, nel caso in cui l'Ufficio finanziario non si sia avvalso nel giudizio di appello dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per € cassazione (cfr.: Cass. civile, sez. V, sent. 4 maggio 2001, n. 6248; Cass. civ., sez. V, sent. 30 maggio 2001, n. 7412; Cass. civ., sez. V, sent. 19 aprile 2001, n. 5797; Cass. civ., sez. V, sent. 17 aprile 2001, n. 5648). La ribadita costituzionalizzazione del principio tempus regit actum in diritto processuale e l'operatività dello stesso in funzione della tutela dell'affidamento del contribuente anche relativamente ad una norma di interpretazione autentica, nella parte in cui comportava l'elusione del giudicato già formatosi secondo le aspettative esistenti nel mo- mento di avveramento delle condizioni d'inammissibilità dell'impu- gnazione, comporta nella specie, quindi, il rilievo dell'intervenuta proc. n. 13744/97 R.G. 4 proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza oltre il ter- mine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 325, 1° co., c.p.c. Risulta, infatti, che la notificazione della sentenza di appello è stata effettuata il 7 maggio 1997 dai contribuenti all'Ufficio del Registro di Albano, che aveva emesso la rettifica e gravato la decisione di primo grado senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, e che il Ministero delle Finanze ha formulato ricorso per cassazione della pronuncia soltanto con atto notificato il 17 ottobre 1997. L'avvenuto decorso tra le notifiche due atti di un termine, che anche tenuto conto della sospensione prevista nel periodo feriale, supera ampiamente i novanta giorni, e l'epoca del compimento delle stesse impone, dunque, il rilievo e la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso al giudice di legittimità. Le incertezze interpretative delle norme applicate giustificano la compensazione tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 18 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere est. dott. Bruno SaccucciSaccucci dott. Massimo Oddo Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 13744/97 R.G. 5