Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9873 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 1 9873/01 IN NOME DE Ud. 21. 5. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro qualifica SEZIONE LAVORO n. 22476 Grdi. Sent. composta dai signori Massimo Genghini Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere 3. Dottor Pietro Cuoco Consigliere 4. Dottor Natale Capitanio Consigliere Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BB FR, elettivamente do- miciliato in Roma in via Plinio 21 presso lo studio dell'av- vocato Luigi Fiorillo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni ENEL, in persona del suo legale rap- presentante, elettivamente domiciliat in Roma in piazza 6 1 2 4 2 Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'avvocato Pier- filippo Coletti, che la rappresentato e difende giusta dele- ga in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 5 marzo 1998, depositata il giorno 8 ottobre 1998, numero 17675, r.g. 38218/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Concetta Marrari, per delega dell'avvoca- to Fiorillo, e Pierfilippo Coletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Renato Finocchi Ghersi, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 18 luglio 1991, BB FR, dipendente della società ENEL premesso che, nonostante una proposta favorevole, non aveva ottenuto il riconoscimento della cate- goria BS Superiore, attribuita invece dalla commissione pa- ritetica a due suoi colleghi, una delle quali con minore an- zianità di servizio, e che a base della diversità di tratta- mento era un intento discriminatorio - convenne in giudizio, avanti il pretore di Roma, la datrice di lavoro, chiedendo che, previa declaratoria del proprio diritto alla qualifica negatagli, la stessa venisse condannata a corrispondergli le relative differenze retributive. Con pronuncia del 15 feb- braio 1994, il pretore accolse la domanda, che è stata inve- ce rigettata, con la sentenza indicata in epigrafe, dal tri- 2 bunale di Roma all'esito del giudizio di appello. Il giudice di secondo grado ha rilevato che non poteva considerarsi de- cisiva la circostanza, unica dedotta dal BB, che la com- missione avesse deliberato il passaggio alla qualifica supe- riore di altri dipendenti che avevano svolto mansioni iden- tiche a quelle da lui esplicate, non essendo stato dimostra- to, e neanche del resto allegato, che queste fossero in con- creto tali da giustificare, ai sensi delle clausole contrat- tuali, il superiore inquadramento e che ricorressero gli al- tri requisiti soggettivi richiesti. Della decisione il BB chiede la cassazione con ricorso sostenuto da sei motivi. La società ENEL resiste con
contro
- ricorso. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto, omessa insufficiente e contrad- dittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione agli articoli 1175, 1176, 2103 del codice civile e 17 del contratto collettivo nazionale di la- voro il ricorrente deduce che certamente sindacabile dove- va ritenersi la valutazione espressa dalla commissione pari- tetica e che, se è vero che nel rapporto di lavoro subordi- nato non opera in linea generale il principio di parità di trattamento, pur tuttavia la discrezionalità del datore di lavoro non è invocabile nei casi in cui lo stesso debba pro- cedere a valutare comparativamente, in una procedura di in- quadramento, più lavoratori dipendenti. Nella specie, la 3 commissione, pur rendendosi possibile adottare nella proce- dura criteri oggettivi e predeterminati, aveva escluso dalla promozione un candidato anche esso favorevolmente proposto mentre erano stati preferiti un iscritto al sindacato e al- tra collega inizialmente non proposta, non provvedendo poi a decidere sul reclamo avanzato. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'articolo 2103 del codice civile in relazione all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro, nonchè vizi della motivazione il ricorrente espone che erronea- - mente il tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentissero di ritenere provata la sussistenza dei re- quisiti richiesti per la promozione, mentre era inequivoca- bilmente dimostrato, da un lato, il pregresso svolgimento di mansioni identiche a quelle svolte da altro collega, e, dall'altro, il possesso degli altri requisiti previsti, in quanto desumibile dalla stessa proposta favorevole alla qua- lifica superiore. Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene denunciando identici vizi di motivazione e di violazioni di legge che il giudice di merito non ha fornito ragione del perchè do- vesse ritenersi giustificata la sua esclusione dalla promo- zione e la attribuzione di questa ad altri, di cui una meno anziana. Con il quarto motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione di norme di legge e vizi della motivazione in ordine agli articoli 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori, 1175 e 4 1176 del codice civile - il ricorrente rileva che il tribu- nale ha illogicamente escluso che la mancata promozione fos- se da addebitarsi a intento discriminatorio per la sua non appartenenza a organizzazioni sindacali, una tale conclusio- ne traendo solo dalle dichiarazioni, rese dal capo degli af- fari sindacali della azienda, palesemente contrastate dalla circostanza che i prescelti erano iscritti ad associazioni sindacali. Con il quinto motivo lamentando sempre analoghi vizi della il ricorrente deduce che il tribunale ha, da un sentenza - lato, omesso di considerare che il datore di lavoro aveva totalmente ignorato due istanze di riesame della valutazione a lui sfavorevole, e, dall'altro, ritenuto insindacabile la decisione assunta dalla commissione. Con l'ultimo motivo, ancora denunciando analoghi vizi, il ricorrente osserva che immotivatamente il tribunale ha af- fermato che gli elementi probatori raccolti non avevano for- nito prova univoca dell'esercizio di mansioni identiche ri- spetto a quelle svolte dal collega a lui preferito. Le censure, il cui esame sembra opportuno effettuarsi con- giuntamente, sono destituite di pregio. E invero, contrariamente alle affermazioni svolte dal ricor- rente, il giudice del merito non ha affatto ritenuto insin- dacabili le valutazioni operate dalla commissione pariteti- ca, avendo anzi espressamente osservato che da una tale que- stione doveva prescindersi per la sua evidente irrilevanza ai fini del decidere, essendo incontestabile che: a) nella 5 relativa procedura, come nel concreto praticata, l'organismo aveva formalmente rispettato tutte le regole per essa previ- sta;
b) le parti, nella contrattazione collettiva, avevano provveduto a integrare i criteri per la attribuzione dei su- periori inquadramenti del personale addetto a mansioni rien- tranti in aree non tecniche, individuando, quali nuovi re- quisiti soggettivi indicativi, la particolare conoscenza professionale dell'attività di area, lo svolgimento di com- piti richiedenti sistematico approfondimento, il possesso di conoscenze scientifiche particolarmente significative;
c) nessuna dimostrazione era stata fornita con riferimento alla mancata valutazione di tali parametri, non potendo ciò trar- si esclusivamente dalla denunciata disparità di trattamento, da un lato meramente allegata e dall'altro di per sè priva di decisivo significato;
d) non solo non era provato univo- camente che il BB fosse stato impiegato in mansioni tali da giustificare il superiore inquadramento, ma la circostan- za neanche era stata dallo stesso rappresentata con l'atto introduttivo del giudizio;
e) nessun elemento autorizzava a ritenere un presunto motivo discriminatorio cui collegarsi la mancata promozione, che anzi ciò doveva escludersi per quanto risultato dalla prova per testimoni assunti in propo- sito. A fronte di un tale diffuso argomentare, il ricorrente oppo- ne critiche inficiate da genericità, essendo fondate su mere asserzioni e risolventisi in mere petizioni di principio, in quanto prive di una qualsiasi indicazione di circostanze og- 6 gettive la cui valutazione sia stata trascurata dal tribuna- le o insufficientemente operata. Si impone pertanto il rigetto del ricorso con la condanna del suo proponente alle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente BB FR a rimborsare alla società resistente le spese so- stenute per il giudizio, che si liquidano in lire 32000 oltre lire,tre milioni per onorari difensivi. Roma 21/5/2001 Il consigliere estensore Il presidente Vílin. Minarm. lafey Win IL CANCELLIERE کےCinali Depositato in Cancelleria oggi, 20 LUG 2001 M E CA R P U IL CANCELLIERE 3 1 I O N E F 3 . 2 T 5 R A . ' L N L E 3 D 7 - I S 8 L - M N 1 I A E 1 S D A E I D , A E O T R O N T S E S E I A D D L L O E D 7