Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 19355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19355 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 20/12/2011
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro rel. Consigliere N. 4131
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. Consigliere N. 31734/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MOUSSA MAHMUD N. IL 17/03/1980;
avverso l'ordinanza n. 1085/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 30/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 maggio 2011 il Gip del Tribunale di Ragusa applicava la misura della custodia cautelare in carcere a SA Nahmud - indagato per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sequestro di persona - e rimetteva gli atti per competenza all'autorità giudiziaria di Catania.
Detta ordinanza veniva impugnata davanti al Tribunale del riesame di Catania. In data 9.6.2011 il GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura distrettuale, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza del precedente GIP, rinnovava l'ordinanza cautelare anzidetta, che veniva anch'essa impugnata davanti al Tribunale del riesame.
Il 13.6.2011 il Tribunale del riesame di Catania annullava l'ordinanza (provvisoria) del GIP ragusano, ritenendo insufficienti gli indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura ed ordinava, per l'effetto, la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa. In data 30.6.2011 lo stesso Tribunale, sempre in funzione di giudice del riesame, annullava anche la successiva ordinanza resa dal G.I.P. catanese, limitatamente però ai reati di associazione per delinquere e di estorsione, confermandola, viceversa, in riferimento al reato di favoreggiamento dell'immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. c). A sostegno della decisione il Tribunale dichiarava preliminarmente infondate le eccezioni processuali sollevate dalla difesa: a) perché non sottoposto ad interrogatorio di garanzia l'indagato in occasione della seconda misura cautelare -sul rilievo che detta seconda misura era stata assunta sulle identiche circostanze in fatto ed in diritto della prima, per la quale si era regolarmente svolto l'interrogatorio di garanzia - b) perché non notificata al difensore di fiducia la seconda ordinanza del GIP - sul rilievo che la inosservanza degli adempimento di cui all'art. 293 c.p.p. non comporta la nullità dell'ordinanza in quanto non prevista siffatta invalidità dall'ordinamento.
Nel merito il Tribunale del riesame motivava il provvedimento impugnato richiamando ai fini della gravità indiziaria i fatti di causa, che possono come segue sintetizzarsi.
Il 20.5.2011 si verificava in località Casuzze di S. Croce di Camerina uno sbarco clandestino di almeno 46 cittadini libici ed egiziani, per il quale venivano fermati tre egiziani che avevano operato come scafisti ed organizzatori del viaggio. In seguito ad ulteriori indagini, nei pressi del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Vittoria, nel primo pomeriggio del 25.5.2011, un soggetto di nazionalità extracomunitaria veniva notato da operatori della Questura di Ragusa mentre cercava di fermare un autobus di linea in partenza per l'aeroporto di Catania, chiedendo all'autista di attendere l'arrivo di alcuni suoi amici interessati a quella corsa. Tale soggetto veniva individuato nell'indagato il quale, al rifiuto dell'autista dell'autobus di attendere gli amici, era stato notato dagli operatori di polizia incontrarsi con altro straniero, poi identificato in HI DE OH UA. Circa un'ora dopo i due si erano incontrati con altri quattro extracomunitari, allora sopraggiunti, e dopo aver colloquiato fra loro, il gruppo si era portato alle partenze degli autobus, prendendo posto nella vettura che li avrebbe condotti a Roma. A questo punto intervenivano gli operatori di polizia, che arrestavano il HI ed il SA. I restanti quattro confessavano di essere giunti in Italia attraverso lo sbarco clandestino del 20 maggio ed aggiungevano che il HI li avrebbe condotti nella capitale. Quanto alle censure in fatto del ricorrente, il Tribunale osservava che:
- è un dato di fatto l'incontro presso la stazione di Vittoria dell'indagato con il HI;
la giustificazione data dall'indagato a detto incontro (l'erogazione di un prestito al connazionale) è del tutto inverosimile;
inverosimile è altresì la circostanza riferita dall'indagato che il biglietto per Comiso, ove doveva egli dirigersi da Vittoria, gli sarebbe stato stracciato dall'interprete ausiliario degli agenti;
almeno due dei quattro egiziani fermati con i due indagati hanno confermato il ruolo del SA in aiuto al HI per controllarli durante il viaggio a Roma;
altresì inverosimile appare la giustificazione addotta dall'indagato per sostenere la tesi che egli si accingeva a recarsi a Comiso, per aiutare un amico come interprete presso un meccanico al quale era stato chiesto di riparare un motociclo;
- deve darsi credito all'affermazione della P.G. in ordine alla condotta dell'indagato al momento in cui cercò di fermare la corsa dell'automezzo in partenza per consentire l'arrivo di amici, perché trattasi di attività attestata in atti di polizia giudiziaria redatti da pubblici ufficiali;
la parziale omonimia del SA con altra persona, della quale pure hanno parlato i quattro clandestini, non è rilevante essendo chiaro il riferimento al SA, attuale indagato, delle condotte imputategli;
neppure è determinante, ai fini del giudizio cautelare, la circostanza che all'ora dei fatti nessun automezzo di linea era in partenza per Roma, posto che la destinazione del mezzo in partenza in quel momento da Vittoria ben avrebbe potuto portare il gruppo in altra località intermedia rispetto alla destinazione finale. Sulle esigenze cautelari il provvedimento impugnato richiamava la presunzione normativa.
2. Ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il SA, personalmente, denunciandone l'illegittimità giacché viziato, secondo prospettazione difensiva, da violazione dell'art. 293 c.p.p., commi 1 e 3, e dell'art. 24 Cost. (primo motivo) e da illogicità della motivazione (secondo motivo).
2.1 Quanto alla censura processuale denuncia il ricorrente che:
- la misura cautelare a suo carico è stata emessa il 9.6.2011, ma la stessa non è stata notificata al difensore di fiducia, al quale non risulta dato alcun avviso;
- è infondata la tesi del Tribunale il quale, invocando il principio di tassatività delle nullità processuali, ha negato rilievo all'omissione denunciata, ancor più incisiva in costanza dell'omesso interrogatorio di garanzia da parte del GIP catanese dopo quello ritualmente tenuto dal collega del Tribunale di Ragusa;
- l'omissione denunciata non può non essere sanzionata a pena di nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.. 2.2 Con la doglianza relativa alla motivazione il ricorrente deduce invece, in particolare:
- unico elemento indiziario a carico dell'indagato è dato dalla presenza in loco insieme al HI, ma non viene indicato il ruolo ed il contributo fornito dall'indagato, ne' le ragioni a sostegno della tesi accusatori a in ordine ad un suo consapevole ruolo nella vicenda;
- i quattro clandestini hanno dichiarato di non conoscere l'indagato ed hanno escluso un suo coinvolgimento nello sbarco clandestino e nelle fasi successive;
- la P.G. non ha acquisito i documenti da viaggio delle persone coinvolte nella vicenda;
- la P.G. non ha indicato il nome dell'autista che avrebbe parlato con l'indagato, ne' viene spiegato come abbia fatto la P.G. a percepire i conversari che asserisce essere avvenuti tra il SA e l'autista dell'automezzo invitato a non partire;
- tale circostanza risulta valorizzata dal Tribunale del riesame che, in diversa composizione, annullò l'ordinanza del GIP di Ragusa, peraltro identica a quella impugnata;
- il Tribunale ha arbitrariamente considerato le dichiarazioni dei quattro clandestini sulle circostanze del loro posizionamento a bordo dell'automezzo ove vennero fermati;
- il Tribunale del riesame di Catania, ancorché in diversa composizione, ha annullato l'ordinanza provvisoria del GIP di Ragusa, ancorché dei tutto simili i provvedimenti, sul rilievo della insufficienza del sostegno indiziario dell'accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Per quanto riguarda l'eccezione di nullità riproposta con i motivi di ricorso, si deve premettere che la stessa sarebbe comunque stata sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b), in quanto il difensore ha tempestivamente chiesto il riesame dell'ordinanza della quale lamenta il mancato deposito;
ma questa Corte ritiene che la eccepita nullità sia insussistente, avendo già avuto modo di affermare che in caso di emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte di giudice ritenutosi successivamente competente, non ne è dovuta la notifica o consegna all'interessato, prevista dall'art. 293 c.p.p., in quanto l'art. 27 c.p.p., nel prevedere gli adempimenti cui deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli previsti dagli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., e non anche quelli previsti dall'art. 293 (Cass., Sez. 1^, 21/10/1994, n. 4663, Marsiglione, rv. 199770).
3.2 Nel merito le doglianze del ricorrente sono infondate. In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che per "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (Sez. 3, Sentenza n. 42980 del 04/10/2007, Rv. 238148). Il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione che il ricorrente fosse coinvolto nelle attività di smistamento nel territorio italiano di quattro cittadini stranieri clandestini, facenti parte del gruppo di 49 clandestini sbarcati pochi giorni prima, e precisamente nell'attività di scortare, insieme al HI, i quattro suddetti stranieri che dovevano raggiungere i loro parenti a Roma (i quali avrebbero provveduto a pagare la restante parte del prezzo del viaggio intrapreso per raggiungere l'Italia). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito sono state accertate in fatto le seguenti circostanze:
- SA Nahmud, intorno alle ore 15,25 del 25.5.2011, aveva tentato di ritardare la partenza di un autobus, direttoall'aeroporto di Catania, dicendo che alcuni suoi amici che stavano arrivando dovevano raggiungere la suddetta località;
-poco tempo dopo il predetto si era incontrato con il HI, persona risultata coinvolta nelle operazioni di illegale ingresso in Italia dei suddetti 49 clandestini;
-i due erano rimasti insieme per un lungo periodo di tempo, finché non erano stati raggiunti dai quattro clandestini che, dalla località in cui erano stati nascosti dopo essere sbarcati clandestinamente in Italia, avevano raggiunto la Stazione ferroviaria di Vittoria seguendo (su indicazione di altre persone coinvolte nell'illecita operazione) la via ferrata;
- verso le ore 17,00 le sei persone predette erano salite in un autobus diretto a Roma e, a quel punto, erano state fermate dagli agenti operanti, i quali avevano osservato tutti i suddetti movimenti svoltisi nel piazzale antistante la Stazione di Vittoria e avevano poi proceduto all'arresto del HI e del ricorrente. La motivazione del Tribunale del riesame, che ha ravvisato nel complesso dei suddetti elementi un grave quadro indiziario a carico del ricorrente, non presenta alcuna pecca di ordine logico giuridico, essendo stata ritenuta inattendibile la negazione dell'indagato di aver tentato di ritardare la partenza dell'autobus per l'aeroporto di Catania, di fronte a quanto accertato in luogo dagli operanti;
del tutto inverosimile che l'indagato si fosse trattenuto per tanto tempo con il HI, solo perché doveva dargli una somma di denaro in prestito;
contrario alle risultanze che avesse preso l'autobus diretto a Roma autonomamente, solo per incontrare a Comiso un amico al quale avrebbe dovuto fare da interprete con il meccanico che avrebbe dovuto riparare il ciclomotore di questo suo amico. Gli indizi sopra riportati delineano un grave quadro indiziario a carico del ricorrente in ordine al delitto ascrittogli, emergendo un chiaro ruolo di supporto all'attività del HI, logicamente volta ad accompagnare e scortare fino a Roma i quattro stranieri clandestini sbarcati pochi giorni prima in Italia.
La circostanza che l'indagato abbia tentato di ritardare la partenza dell'autobus diretto all'aeroporto di Catania è sufficientemente documentata nel verbale di arresto che ha descritto il risultato degli accertamenti compiuti in loco, in conseguenza dei quali l'indagato era stato arrestato. Tramite le ulteriori indagini, ed eventualmente anche tramite le investigazioni difensive, potrà essere meglio chiarita la descritta circostanza, riferita peraltro in termini di certezza dagli operanti, nonché potranno essere verificati le circostanze dedotte dall'imputato e dalla difesa, allo stato ritenute inattendibili e comunque incapaci di far venire meno la gravità degli indizi sopra indicati.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012