Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
In tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato responsabile ex artt. 48 e 479 cod. pen. un privato professionista il quale aveva indotto il funzionario del catasto a formare una falsa scheda di frazionamento di una particella dichiarando mendacemente di aver ricevuto l'incarico da tutti i proprietari dell'immobile interessato).
Commentari • 2
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più… - 2. Art. 48 - Errore determinato dall’altrui ingannohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza È configurabile la falsità ideologica per errore determinato dall'altrui inganno in relazione alla parte dell'atto in cui il pubblico ufficiale attesta falsamente, anche senza esplicitarla formalmente, l'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto (SU, 1827/1995). La disciplina dell'autore mediato di cui all'art. 48 esige che dell'errore sul fatto integrativo del reato e determinato dall'inganno risponda del reato chi ha determinato la persona ingannata a commetterlo (Sez. 6, 3368/2018). Costituisce jus receptum che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 (errore determinato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2015, n. 35006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35006 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/06/2015
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2162
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 55010/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA MA N. IL 21/03/1955;
avverso la sentenza n. 666/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 28/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. LOPARDO Riccardo, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato, in punto di responsabilità, quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, a carico di GI MA per il reato di cui all'art. 483 c.p. e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, nonché per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per avere - quale geometra incaricato di realizzare un tipo di frazionamento della particella n. 690 del F. 170 del comune di Prata d'Ansedonia - dichiarato falsamente di aver ricevuto l'incarico dai proprietari GE LL e RD IL, all'epoca già deceduti, laddove era stato incaricato solamente da AN GI, possessore di una parte dell'immobile, ed avere indotto, in tal modo, il pubblico ufficiale incaricato ad attuare il frazionamento della particella secondo la sua richiesta. In parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto la pena a mesi sette e giorni dieci di reclusione, convertiti in Euro 8.360 di multa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, ed ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti civili.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Maria Teresa di Rocco, per violazione di legge.
Col un primo motivo contesta che la dichiarazione resa dal geometra fosse falsa, in quanto ad una iniziale dichiarazione fece seguito una "postilla", con cui fu attestata la reale situazione dell'immobile;
inoltre, perché l'imputato non fece che riportare le dichiarazioni del soggetto privato.
Con altro motivo contesta che la dichiarazione del geometra fosse riconducibile alla fattispecie dell'art. 483 c.p. e che abbia dato luogo ad un falso per induzione.
Col un terzo motivo lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e segg., per essere stata disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria al di fuori dei limiti di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Il motivo concernente la sussistenza del falso è manifestamente infondato. È solo assertiva l'affermazione che GI precisò, con una postilla, chi gli aveva effettivamente conferito l'incarico. Inoltre, la doglianza è generica, visto che non viene precisato quando questa "postilla" fu apposta all'atto e in che modo fu portata a conoscenza della pubblica amministrazione. Quanto al contenuto della dichiarazione, nessuna critica viene mossa alla sentenza impugnata, la quale, riportando la dichiarazione contenuta nell'istanza, dal tenore inequivocabile ("l'incarico è stato conferito con lettera/e sottoscritto/ e da tutti i titolari di diritti reali ed è stata conferita la delega alla rappresentanza"), ha dato conto, in maniera inoppugnabile, delle ragioni della decisione. Inutilmente, pertanto, il ricorrente insiste su un diverso contenuto della dichiarazione (GI - dice - avrebbe solo riportato le dichiarazioni del privato), indugiando in una prospettazione assertiva e indimostrata.
2. La dichiarazione del professionista incaricato di un tipo di frazionamento, resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, è sanzionata - quando falsa - ai sensi dell'art. 76 citato decreto, che rimanda espressamente alle sanzioni del codice penale. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto la condotta di GI sanzionabile sensi dell'art. 483 c.p., poi che conteneva la falsa attestazione di essere stato incaricato dai "titolari di tutti i diritti reali". Quando, poi, la falsa dichiarazione funge - come nella specie - da presupposto per l'emanazione di un atto pubblico, la condotta ingannatrice è sanzionata anche ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., in quanto causa efficiente del falso commesso dal pubblico ufficiale (la formazione di una falsa scheda catastale). Invero, la scheda catastale rappresenta effettivamente un "atto pubblico", trattandosi di atto posto in essere da un pubblico ufficiale per uno scopo di diritto pubblico inerente all'esercizio di pubbliche funzioni. Va aggiunto, sul punto, che la dichiarazione di GI aveva in sè l'attitudine a provocare l'emanazione dell'atto ideologicamente falso, perché rappresentava un presupposto dell'atto di competenza del pubblico ufficiale e una condizione per la sua emanazione, ed era quindi destinato, fin dall'inizio, a essere parte integrante dell'atto pubblico. Occorre rilevare, in generale, che l'art. 48 c.p. non richiede una particolare idoneità causale della condotta ingannatrice a provocare l'errore, risultando essenziale unicamente che esso provochi una falsa rappresentazione della realtà (Cass., 16/10/1995, Ceccarello). Affrontando la questione sotto il profilo del concorso nel falso documentale, questa Corte, nel suo più autorevole consesso, ha affermato, infatti, che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale, del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827). Quest'orientamento è stato confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/6/2007, n. 35488, la quale, opponendosi espressamente all'opposto orientamento, fatto proprio da alcune sentenze, ha ribadito che, allorché il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, "fa riferimento ad atti o a dichiarazioni sostitutive (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" ne' a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente che la legge assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati". E ancora: "Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità". L'applicazione di tali concetti al caso di specie comporta la piena e indiscutibile correttezza giuridica della decisione impugnata, secondo cui la formazione della falsa scheda catastale da parte dall'ufficiale catastale, incolpevole autore immediato, deve essere addebitata a GI quale autore mediato.
3. L'ultimo . motivo è, infine, inammissibile per mancanza di interesse. Tale requisito, richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 per qualsiasi impugnazione, è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-95, Timpani, rv 203093; Cass. Sez. 1^, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen 2004, 217). Viceversa, esso non sussiste laddove l'accoglimento del ricorso non apporti alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale. Concretezza ed attualità sono infatti requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 6^, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734). Nel caso di specie, l'accoglimento del ricorso, lungi dall'arrecare vantaggio all'imputato, determinerebbe addirittura una situazione peggiorativa per quest'ultimo. A norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 1, infatti, il giudice, allorché la durata della pena detentiva sia stata determinata entro il limite di un anno, può sostituirla con la libertà controllata;
allorché la pena detentiva sia stata determinata entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La libertà controllata, applicabile nella specie, rappresenta, all'evidenza, una sanzione di maggiore valenza afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, comportando l'assoggettamento dell'imputato ad un regime connotato da restrizioni della libertà personale. Viceversa, nella fattispecie concreta sub iudice, è stata accolta, sia pure al di là delle previsioni di legge, l'istanza avanzata dall'imputato, preordinatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, senz'altro più favorevole. Di qui la mancanza di interesse in capo all'imputato.
4. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in Euro 1.000. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenuto nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2015