Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 4 A 5 / R 6 . T 2 N S A . I I - R . 0066284 G R B P E . . A D R L T L L A E U A D D IN NO E D OPO0 1 1 9 1 / 0 2 . B I I B REPUBBLICA ITALIAN. S E A R N A T T T E I N S 1 R E 3 S E : A E T A LA ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria accectance to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEG ILOR Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 18885/99 ALTIERI • Consigliere Cron.3001 Dott. Enrico Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. CICALA Rel. Consigliere Ud. 19/06/01 Dott. Mario Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S E N TENZA N. 66289 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE SECONDO UFF II DD BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IMP COSTR EMILIANA SRL, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio 2001 dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato 1540 GUGLIELMO SAPORITO, giusta procura a margine;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 192/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 06/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato che ha chiesto l'accoglimento del CRISCUOLI, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 6 luglio 1998, n. 19 con cui la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna rigettava l'appello dell'Ufficio Imposte Dirette di Bologna avversO la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto legittima la detrazione dai redditi dello anno 1987 delle quote di ammortamento dell'avvia- mento della ICE srl a seguito di sua incorporazione nella Criro srl ora Impresa costruzioni emiliana srl. La contribuente resiste con controricorso. Commissione Tributaria Regionale riteneva La che, alla luce della normativa civilistica e fiscale vigente al momento della fusione per incorporazione, la società ICE s.r.l. avesse legittimamente iscritto in bilancio la posta avviamento in quanto tale possibilità era stata affermata dal prevalente indirizzo giurispru- denziale e ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4382 del febbraio 1986. Secondo lo orientamento seguito dalla Suprema Corte e dalla dottrina prevalente, la condizione prevista dallo art. 2427 del C.C. che subordina la possibilità di 3 iscrivere l'avviamento nell'attivo patrimoniale alla condizione che sia stato pagato il relativo corrispettivo viene soddisfatta, con riferimento alla fusione, mediante il pagamento di un prezzo globale per l'acquisto dell'intera azienda o per lo acquisto della totalità delle quote della società incorporata. Alla legittimità dell'iscrizione dello avviamento consegue anche la legittimità dell'am- mortamento per quote annuali costanti sia civi- listico che fiscale. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 68 comma 3 e 123 commi 1 e 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo vigente per il 1988 e 1989), degli artt. 69 comma terzo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 16 commi primo e secondo del d.P.R. 29.9.1973 n. 578 (nel testo vigente per il 1987), e degli artt. 2427 e 2501 cod. civ. (nel testo vigente per gli anni anzidetti), nonché omesso esame di punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorso deve per altro essere rigettato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 2427 del codice civile (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata 127/1991) impediva alla società la dal D.leg. in bilancio soltanto del proprio iscrizione avviamento originario ed autoprodotto e consentiva invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale titolo, l'iscrizione dell' "avviamento derivato" cioè frutto dell'acquisizione di una azienda sempre che per tale avviamento sia stato pagato un corrispettivo. Perciò anche nel caso di fusione per incorporazione non si può escludere che una parte del costo dell'operazione sia imputabile al valore dell'acquisto dell'avviamento, e quindi che il costo dell'acquisito avviamento sia iscrivibile a bilancio (Cass. Sezione Trib., 13 novembre 2000 n. 14687). E da questo principio è stato dedotto che ove una società per azioni ne incorpori un'altra, con annullamento delle azione dellaconseguente incorporata, alla incorporante è consentito di recuperare contabilmente, iscrivendolo all'attivo del bilancio o del conto economico, senza che ciò dia luogo a plusvalenza tassabile ai sensi e nel vigore dell'art. 123 secondo comma del D.P.R. 917/1986 come modificato dall'art. 7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il maggior costo delle azioni rispetto al minore valore “di libro" M del patrimonio netto dell'incorporata, anche quando tale maggior costo derivi dall'avviamento. La società incorporante può inoltre detrarre dallo imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68 terzo comma del D.P.R. 917/1986, sempre che l'onerosità della acquisizione dell'avviamento risulti dalla conte- stualità о comunque prossimità nel tempo della incorporazione rispetto all'acquisto delle parteci- in ipotesi di soluzione di pazioni, ovvero, continuità fra le due operazioni, sia dimostrata la riferibilità di parte del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione (Cass. Sezione Trib., 13 novembre 2000 n. 14687). E simile giurisprudenza è senza dubbio applicabile ai rapporti fra tutte le società di capitali. Poiché al momento della proposizione del ricorso non si era ancora formata una consolidata procedere a giurisprudenza, appare opportuno compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della и sezione tributaria il 19 giugno 20 Il Relatore Mancialon IL CANCELLERE C1 ZO TA 7 01. Il Presidente M elli usc . DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 ZO TA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 TRIBUTADIA " MATERIA