Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di estradizione, la necessità - perseguita dalla prescrizione di cui all'art. 12 c. 2 Legge 19 febbraio 1992 n. 219, riguardante la convenzione di estradizione con la Repubblica Argentina - di dare certezza allo Stato richiesto dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dallo Stato richiedente, è soddisfatta non soltanto dall'originale o dalla copia autentica del provvedimento che la norma espressamente menziona ma, atteso che l'elencazione ivi contenuta non deve considerarsi tassativa, anche dall'attestazione, proveniente dal pubblico ufficiale competente, circa l'esistenza e il contenuto del provvedimento, in quanto idonea a fornire la certezza richiesta, in considerazione della sua natura, del suo contenuto e della sua provenienza da un pubblico ufficiale abilitato ad attestarne la conformità con l'originale. ( Nella specie, la Corte ha rigettato i ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzato dalla Repubblica Argentina nei confronti di persone colpite da mandato di cattura internazionale, sulla base dell'allegazione di un "estratto di esecuzione", cioè di una certificazione attestante l'esistenza del mandato di arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2000, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 04/12/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " OR IA " N. 4462
3. " LF DI GI " REGISTRO GENERALE
4. " ON TE AG " N. 32936/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AN LB AC e da TO IE LB
avverso sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 20.7.2000, che dichiarava sussistere le condizioni per la loro estradizione nella Repubblica Argentina e rigettava le loro richieste di revoca delle misure cautelari adottate
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. Di Virginio, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Alfredo Gaito e Angelo Bucci, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
o s s e r v a
Con sentenza in data 20.7.2000 la Corte d'Appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Argentina nei confronti di AN LB AC e di TO IE LB, colpiti da mandato di cattura emesso dal Tribunale Federale di Moron-Buenos Aires il 5.6.1998 per violazione della legge federale in tema di sostanze stupefacenti;
e dichiarava inammissibile la richiesta di revoca delle misure cautelari proposta dagli estradandi. Osservava la Corte che la domanda presentava i requisiti richiesti dalla convenzione di estradizione resa esecutiva con L. n. 219/92, contenendo in particolare copia autentica dell'atto col quale era stata disposta la cattura degli estradandi;
che sussisteva il requisito della doppia incriminabilità, poiché i fatti ascritti agli estradandi integravano gli estremi dei reati previsti dagli artt. 74 e 73 DPR n. 309/90 del nostro ordinamento;
che, data l'esistenza di un trattato, si doveva prescindere dalla questione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
che non esisteva motivo per ritenere che la domanda fosse stata inoltrata a scopo di persecuzione per ragioni razziali, religiose, di nazionalità o di opinione politica. Quanto alla richiesta di revoca delle misure cautelari, osservava che essa non presentava elementi di novità rispetto a precedenti analoghe richieste già rigettate;
e che non si era verificata la dedotta perenzione dell'arresto, perché erano stati trasmessi nel termine tutti gli atti necessari. Ricorrono gli estradandi a mezzo dei loro difensori, con mezzi di impugnazione distinti ma identici nel contenuto. Deducono violazione dell'art. 12 c. 2 della Convenzione, non essendo mai stato trasmesso dallo Stato richiedente, in originale o in copia autentica, il mandato di arresto;
ma essendo stato trasmesso soltanto un "estratto di esecuzione", e cioè una certificazione attestante l'esistenza del mandato. La documentazione trasmessa sarebbe poi poco chiara, non consentendo neppure di individuare con certezza il procedimento nel quale il mandato sarebbe stato emesso. Il difetto non potrebbe essere sanato dalla presentazione di un atto equipollente;
e in ogni caso il giudizio di equipollenza dovrebbe trovare il suo fondamento in norme dello Stato richiedente che tale equipollenza sanciscano, e non già in una valutazione del giudice italiano. Sarebbe inoltre contrario a norme di ordine pubblico fondare l'estradizione su atti provenienti non già dal giudice dello Stato richiedente, ma da organi di cancelleria. Per quanto attiene alla richiesta di revoca della misura cautelare, essa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dalla Corte d'Appello, che si è invece limitata ad escludere l'esistenza di elementi nuovi senza tener conto dell'evoluzione della vicenda processuale.
I rilievi dei ricorrenti sono infondati.
Con sentenza in data 26.9.2000, emessa su ricorso degli stessi AN e TO avverso ordinanza della Corte d'Appello di Roma in data 30.3.2000, reiettiva di loro richiesta di dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari in corso di esecuzione, questa Corte ha ritenuto la piena idoneità dell'atto in discussione ad integrare i requisiti previsti dall'art. 12 c. 2 L. n. 219/92, contenendo esso non già la semplice notizia dell'emissione del provvedimento restrittivo, bensì la comunicazione ufficiale di esso agli organi di polizia competenti per l'esecuzione, ai fini dell'esecuzione stessa. Anche non considerando, comunque l'atto come copia autentica del mandato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello e in contrasto con quanto ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte che ha già preso in esame la questione, non sarebbe possibile per venire a conclusioni diverse. La ragione ispiratrice dell'art. 12 c. 2 L. n. 219/92 è, invero, quella di dare certezza allo Stato richiesto dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dallo Stato richiedente;
e soddisfano tale esigenza non soltanto l'originale o la copia autentica del provvedimento che la norma espressamente menziona, senza peraltro alcuna statuizione idonea ad attribuire carattere di tassatività a tale indicazione, ma anche l'attestazione, proveniente dal pubblico ufficiale competente, circa l'esistenza e il contenuto del provvedimento, in quanto idonea a fornire la certezza richiesta. Non si tratta di una valutazione di equipollenza, come tale secondo i ricorrenti non di competenza dello Stato richiesto, ma di ritenuta idoneità originaria dell'atto a soddisfare l'esigenza tutelata dalle legge, in considerazione della sua natura del suo contenuto e della sua provenienza da un pubblico ufficiale competente ad attestarne la conformità con l'originale. Questa conclusione non confligge con alcun principio di ordine pubblico del nostro ordinamento, non comportando di certo l'esecutività di un provvedimento restrittivo della libertà personale non proveniente dall'autorità giudiziaria;
ma, al contrario, di un provvedimento la cui provenienza legittima è attestata dall'atto che lo contiene. Il provvedimento stesso è più che sufficientemente individuato nell'atto; e non appare possibile equivoco o confusione di sorta con altri procedimenti, circa la cui esistenza non risulta d'altronde traccia e manca qualsiasi indicazione nei ricorsi stessi.
Circa le misura cautelari, del tutto generici sono i rilievi dei ricorrenti, che contestano la decisione della Corte d'Appello con la quale è stata dichiarata inammissibile - in dipendenza della mancata allegazione di fatti nuovi - la loro richiesta di revoca, senza peraltro indicare le ragioni per le quali avrebbe dovuto invece essere ritenuta la sussistenza di fatti del genere e la loro rilevanza ai fini della revoca richiesta.
I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati. Consegue al rigetto la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, all'udienza, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001