Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2000, n. 2940
CASS
Sentenza 4 dicembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione, la necessità - perseguita dalla prescrizione di cui all'art. 12 c. 2 Legge 19 febbraio 1992 n. 219, riguardante la convenzione di estradizione con la Repubblica Argentina - di dare certezza allo Stato richiesto dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dallo Stato richiedente, è soddisfatta non soltanto dall'originale o dalla copia autentica del provvedimento che la norma espressamente menziona ma, atteso che l'elencazione ivi contenuta non deve considerarsi tassativa, anche dall'attestazione, proveniente dal pubblico ufficiale competente, circa l'esistenza e il contenuto del provvedimento, in quanto idonea a fornire la certezza richiesta, in considerazione della sua natura, del suo contenuto e della sua provenienza da un pubblico ufficiale abilitato ad attestarne la conformità con l'originale. ( Nella specie, la Corte ha rigettato i ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzato dalla Repubblica Argentina nei confronti di persone colpite da mandato di cattura internazionale, sulla base dell'allegazione di un "estratto di esecuzione", cioè di una certificazione attestante l'esistenza del mandato di arresto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2000, n. 2940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2940
    Data del deposito : 4 dicembre 2000

    Testo completo