Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 46475
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Sentenza 13 luglio 2017

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Integra il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che tale interpretazione si giustifica onde evitare "zone franche" di impunità , dovendosi, pertanto, intendere il riferimento letterale della disposizione all'esecuzione di lavori in "difformità totale" come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non integri anche una violazione delle norme urbanistiche).

Non sono affetti da alcuna causa di nullità gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione del procedimento a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che, rilevata una propria causa di incompatibilità, si sia unilateralmente spogliato dell'affare assegnatogli, senza l'osservanza delle disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il collegio della Corte d'Appello, incompatibile alla celebrazione del processo, aveva trasmesso gli atti direttamente ad altro collegio diversamente composto e ordinariamente precostituito sulla base delle generali previsioni tabellari, mediante semplice rinvio dell'udienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 46475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46475
    Data del deposito : 13 luglio 2017

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