Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che non violi il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per la contravvenzione di accensioni ed esplosioni pericolose, prevista dall'art. 703 cod. pen., emessa a fronte di una imputazione in cui era stata contestato il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, di cui all'art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157).
Commentari • 4
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L'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione 'ex ante', non avrebbe potuto comunque essere evitato. La condotta soggettivamente riprovevole, esclude il nesso eziologico qualora una condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento: dunque, concludono le Sezioni Unite, la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 35574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35574 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 12717/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UG N. IL 20/08/1948;
avverso la sentenza n. 3042/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza del 25 settembre 2005, dichiarava OL GE - imputato del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 13, comma 1 e art. 30, lett. h), per aver effettuato l'esercizio venatorio con un fucile ad anima liscia cal. 12 con serbatoio atto a contenere più di due colpi - colpevole del reato di cui all'art. 703 c.p., così modificata l'originaria imputazione, e lo condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1 Il tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, riteneva infatti, che l'imputato - sorpreso da una guardia venatoria il 21 dicembre 2008, in Borgo San Lorenzo, in un campo ubicato a pochi metri di distanza dalla propria abitazione e di quella di un vicino, nell'atto di esplodere alcuni colpi con il fucile di cui trattasi - non stesse effettivamente esercitando la caccia, sicché avendo lo stesso imputato riconosciuto il fatto storico di aver esploso alcuni colpi con l'arma, per provarne l'efficienza, avendo proceduto alla sostituzione del percussore, nella condotta contestata allo stesso erano ravvisabili, in effetti, gli elementi costitutivi della contravvenzione ex art. 703 c.p.. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il OL, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 516 c.p.p., non essendovi correlazione tra fatto contestato (esercizio della caccia) e reato ritenuto in sentenza (esplosioni pericolose); b) violazione e falsa applicazione dell'art. 703 c.p., siccome integrato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. f), non essendovi elementi di prova che le esplosioni pericolose siano avvenute a meno di 150 metri dalle abitazioni (in tal senso, Sez. 1, n. 14526 del 01/03/2012 - dep. 17/04/2012, Francipelli, Rv. 252231). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di OL GE è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo, nel ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 516 c.p.p., sul presupposto che mancherebbe qualsiasi correlazione tra il fatto ritenuto in sentenza (spari in luogo abitato) e quello dedotto nell'imputazione (esercizio della caccia), trattandosi di condotte tra loro significativamente diverse, sicché, in assenza di una formale modifica dell'imputazione, la diversità del fatto accertato in giudizio, avrebbe comportato una violazione dei principi di immutabilità dell'accusa e del contraddittorio.
La censura non merita accoglimento.
Come da tempo chiarito da questa Corte regolatrice, infatti, in tema di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, si ha mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, (così, Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004 - dep. 07/09/2004, Di Bartolo, Rv. 229756). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza - è stato pure ribadito da questa Corte - non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni che si assume violata, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi, (in tal senso, Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007 -dep. 09/03/2007, Granata e altri, Rv. 236099).
Nel caso di specie non è invece riscontrabile alcuna sostanziale immutazione del fatto contestato o violazione del diritto di difesa, avendo il giudice di merito, con logiche argomentazioni, come tali non censurabili in questa sede, evidenziato per un verso che "nella descrizione della condotta quale "esercizio venatorio" è incluso l'atto di sparare"; dall'altro che lo stesso CA aveva ammesso di aver sparato con il fucile, "nelle vicinanze delle abitazioni" e quindi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze.
1.2 Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, secondo cui le esplosioni pericolose non sarebbero avvenute in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, trattasi, in tutta evidenza, di una deduzione in fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità non risultando confortata da alcuna specifica allegazione, precisandosi nella sentenza impugnata, al contrario, che lo stesso imputato aveva riferito che al momento dello sparo si trovava a cinque metri di distanza da casa sua, e che anche il teste Della Valle, vicino di casa dell'imputato, aveva riferito in dibattimento che il CA, allorquando stava "testando" l'arma, si trovava ad una distanza di circa trenta metri dalla sua abitazione e ad una decina di metri da quella dell'imputato.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013