Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
In tema di tutela penale del paesaggio, la speciale causa estintiva prevista dall'art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso documenti il rilascio, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, dell'attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata avesse considerato non soddisfatto l'onere probatorio in questione a fronte delle dichiarazioni di un testimone e della produzione in giudizio dell'autorizzazione regionale concernente il progetto di esecuzione dei lavori di ripiantumazione di un terreno vincolato, oggetto di disboscamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
2 2 1 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.3715 Composta da - Presidente - PU - 25/11/2015 Amedeo Franco R.G.N. 55373/2014 Oronzo De Masi Mauro Mocci Antonella Di Stasi Alessio Scarcella - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - DE AR NI, n. 20/10/1969 a Chiaromonte avverso la sentenza della Corte d'appello di POTENZA in data 6/06/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 0 GEN 2016 IL RE der RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6/06/2014, depositata in data 2/09/2014, la Corte d'appello di POTENZA confermava la sentenza del tribunale di MATERA, sez. dist. PISTICCI del 18/10/2012 che aveva condannato DE AR NI, in esito al giudizio abbreviato richiesto e previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., per aver eseguito in zona vincolata paesaggisticamente il taglio della vegetazione arborea radicativa, costituita da piante di alto fusto di leccio e roverella, con totale disboscamento della superficie (artt. 142, lett. g), e 181, d.lgs. n. 42 del 2004, contestato come commesso in data 9/04/2011).
2. Ha proposto ricorso DE AR NI a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista in caso di ripristino dei luoghi e correlato vizio di illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza, in quanto, sostiene il ricorrente, questa aveva chiesto ed ottenuto di poter ripristinare lo stato dei luoghi in base ad un progetto autorizzato dalla competente autorità regionale;
detto progetto prevedeva il reimpianto di piante della stessa essenza di quella tagliate, sebbene di età e dimensioni diverse da quella tagliate;
la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., ha escluso che il reimpianto potesse essere considerato come condizioni di estinzione del reato paesaggistico in quanto non erano state poste piante della stessa età e delle stesse dimensioni di quelle recise;
tale affermazione sarebbe erronea ed illogica in quanto non tiene conto del fatto che il ricorrente non poteva disattendere progetto approvato e reimpiantare alberi diversi da quelli di cui al progetto approvato, sicchè, ove avesse fatto diversamente, ciò avrebbe determinato in sede di controllo la dichiarazione da parte della Regione di mancato ripristino dello stato dei luoghi per la mancata fedele esecuzione del progetto approvato;
i giudici, quindi, avrebbero dovuto prosciogliere il ricorrente per aver ottenuto l'approvazione da parte della Regione Basilicata del progetto avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi, eseguito secondo le 2 prescrizioni imposte;
diversamente, i giudici avrebbero espresso un giudizio sul progetto che esulava dalle loro competenze, laddove negando l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 181, comma 1-qiinquies, d. lgs. n. 42 del 2004, posto che il reimpianto delle piante del medesimo genere di quelle abbattute configurava l'ipotesi di rimessione in pristino prevista dalla predetta norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Ed invero, i giudici di appello hanno negato l'applicabilità della causa di estinzione del reato paesaggistico ex art.181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, non essendo comprovata la ricorrenza del presupposto indefettibile per l'operatività della causa estintiva del reato riconducibile al ripristino dei luoghi, non potendosi considerare rimessione in pristino il reimpianto, realizzato successivamente al disboscamento, di piante più giovani di quelle oggetto del precedente taglio;
secondo i giudici di appello il ripristino comporta che lo stato dei luoghi debba essere riportato nella medesima situazione preesistente alla violazione del vincolo paesaggistico, perché solo in tal modo viene eliminato il vulnus realizzato con l'esecuzione delle opere abusive;
lo stesso teste a difesa, si legge in sentenza, che ebbe a curare il ripristino dei luoghi, aveva riferito che vi era una grande differenza tra gli alberi tagliati e quelle reimpiantati, laddove i primi avevano un'altezza variabile dagli 8 ai 10 mt. ed un'età compresa tra i 25 ed i 35 anni, mentre gli alberi reimpiantati avevano un'altezza di 2,5 - 3,5 mt. ed un'età di circa 5 anni, affermando che era praticamente impossibile ripristinare alberi come quelli preesistenti;
la Corte, infine, ritiene irrilevante la circostanza che la Regione avesse approvato il progetto di esecuzione dei lavori, dal momento che ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità della causa estintiva del reato, è la rimessione in pristino dei luoghi, che nel caso in esame non vi sarebbe stata.
5. Sul punto va qui ricordato che l'art. 181, comma 1-quinquies, d. lgs. n. 42 del 2004 prevede che "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1". Nel caso di specie, sono rispettate solo alcune delle condizioni richieste dalla norma, atteso che: a) ad 3 essere contestata è la contravvenzione e non il delitto paesaggistico;
b) non risulta che la rimessione in pristino fosse stata disposta precedentemente dall'autorità amministrativa;
c) la condotta spontanea del ricorrente era stata posta in essere prima della sentenza di condanna di primo grado. Deve, quindi, verificarsi se il reimpianto secondo il progetto approvato costituisca rimessione in pristino e se la Corte territoriale potesse esercitare il sindacato sul reimpianto come da progetto. Sul punto, risolutiva al fine di escludere la fondatezza della tesi difensiva, è la constatazione che né in primo né in secondo grado risulta documentata l'attestazione di intervenuta esecuzione dei lavori di ripiantumazione e ripristino, attestazione rilasciata dall'Autorità preposta che avrebbe dovuto confermare la rispondenza dei lavori di ripristino al progetto approvato. Detta attestazione, che doveva pervenire necessariamente dall'Autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo, non può certamente ritenersi surrogata dalla dichiarazione del teste indotto dalla difesa che ha eseguito il reimpianto né può ritenersi sufficiente la circostanza che la Regione avesse approvato il progetto di esecuzione dei lavori, difettando invero proprio l'allegazione da parte del ricorrente dell'attestazione rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo che confermasse che il detto progetto esecutivo fosse stato fedelmente rispettato. In assenza, pertanto, dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente in capo a chi invoca l'applicazione della causa di estinzione del reato paesaggistico (essendo pacifico che mentre i "fatti costitutivi" dell'illecito previsto dall'art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004 devono essere dimostrati dal P.M., diversamente i "fatti modificativi o estintivi" in grado di paralizzare la pretesa punitiva devono essere provati dall'imputato), il ricorso non può che essere rigettato.
6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015 Alessio Scarcella Jeep Il Presidente Il Consigliere estensore Amedeo Pantalon