Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7625 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP07 25/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME MADICALJAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19141/99 Dott. Mario SPADONE Cron. 21241 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere 1564 Dott. Carlo CIOFFI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 10/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SENTENZA per diritti € 360 24 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE & C SAS, in persona del STELLA DI MARIANO COLOMBO MARIANO COLOMBO, socio accomandatario Dr. domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 28, 0,77 11500 elettivamente CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRETTI, difeso dall'avvocato ALDO DE BENEDICTIS, giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
CAROLINA, in proprio e quale erede universale TIBERIO del Dott.CARMELO RAINIERI, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio 2002 dell'avvocato FILIPPO BIAMONTI, che la difende 28 -1- unitamente all'avvocato GIUSEPPE PRISCO, anche per proc.speciale notaio A.BROLI in data 07/01/02, n.rep.62768, depositata in udienza;
controricorrente - avverso la sentenza n. 981/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Filippo BIAMONTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- TE AS c/ BE RG 19141/99 - 1M Oggetto: compravendita, sentenza ex art. 2932 CC, successiva domanda di risoluzione per inadempimento, ec- cezione inadimplenti non est adimplendum. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.5.90, la TE AS di Ma- riano Colombo & C. e la AD SR - premesso che per contratto preliminare 11.7.79 la TE AS aveva promes- so di vendere a AR AI e RO BE in AI un appartamento sito in Milano, viale Bianca Ma- ria n. 21, già condotto in locazione dai coniugi medesi- mi;
che, a seguito d'inadempimento della promittente ven- ditrice, i AI avevano ottenuto dal tribunale di Mi- lano la sentenza 7.7.86, con la quale era stata trasferi- ta in loro favore la proprietà dell'immobile, condiziona- tamente al pagamento di £ 122.000.000; che, passata in giudicato tale decisione, i AI non avevano provve- duto a pagare l'indicato corrispettivo e l'immobile era stato venduto dalla TE AS alla AD SR con rogi- - convenivano i AI-BE innanzi al to 31.1.87 tribunale di Milano onde sentir dichiarare risolto per loro inadempimento il rapporto negoziale costituito con la sentenza 7.7.86 ed inefficaci le eventuali trascrizio- ni della relativa domanda, nonché ordinar loro l'imme- diato rilascio dell'immobile. TE AS c/ BE RG 19141/99 -2- Costituendosi, i AI-BE assumevano d'aver sospeso il pagamento del prezzo in quanto con lettera in data 8.4.87 l'avv. Colombo, rappresentante della TE AS e della AD SR, aveva loro comunicato che l'ap- partamento in questione era stato venduto dapprima alla 2M Casa SR con rogito 17.11.83 e, successivamente, alla AD SR con rogito 31.1.87 e che la sentenza 7.7.86, riguardando un atto di citazione mai trascritto, non era opponibile alle società da lui rappresentate. Precisava- no, inoltre, che in data 21.1.87 avevano ricevuto un atto d'intimazione di sfratto per morosità dalla AD SR, qualificatasi come proprietaria dell'appartamento di via- le Bianca Maria n. 21; che, in seguito a ciò, avevano a loro volta convenuto in altro giudizio la TE AS, la 2M Casa SR e la AD SR, onde sentir dichiarare la validità, l'efficacia e l'opponibilità alle convenute della trascrizione della citazione eseguita il 31.1.81 nell'originario giudizio ex art. 2932, nonché il loro di- ritto a sospendere il pagamento del corrispettivo di £ 122.000.000 stabilito con la sentenza conclusiva del det- to giudizio fino al passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
che detto nuovo giudizio era ancora pendente innanzi al medesimo tribunale. Concludevano chiedendo ri- gettarsi le avverse domande. TE AS c/ BE RG 19141/99 -3A Nelle more del giudizio introdotto con la citazione 28.5.90, il tribunale di Milano, con sentenza 8398/92, accertava l'opponibilità alle convenute della trascrizio- ne 31.1.81 relativa all'originaria domanda ex art. 2932, ma respingeva le altre domande proposte dai coniugi Rai- nieri-BE. Successivamente, con sentenza 13.2.95 conclusiva del primo grado del presente giudizio, l'adito tribunale ritenuto che la sentenza 7.7.86 n. 6081 avesse condi- - zionato il prodursi dell'effetto traslativo della pro- prietà al pagamento del corrispettivo;
che tale condizio- ne non si fosse verificata, onde non potesse dichiararsi risolto un rapporto negoziale mai costituitosi dichia- rava la carenza di legittimazione attiva della AD SR e rigettava tutte le domande proposte dalla TE AS condannandola al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la TE AS di MA Co- lombo & C. proponeva appello ribadendo il grave, colpevo- le ed ingiustificato inadempimento dei coniugi AI- BE all'obbligo di pagamento del prezzo ed insistendo sulla validità del rapporto costituito con la sentenza 7.7.86 n. 6081 del quale, semmai, era la sola efficacia ad essere condizionata al “previo immediato pagamento di lire 122 milioni" da parte degli appellati, onde chiedeva dichiararsi risolto detto rapporto. TE AS c/ BE RG 19141/99 - 4 Resisteva RO BE in proprio e nella qua- lità d'erede universale del coniuge AR AI, nelle more deceduto, chiedendo l'integrale conferma del- la decisione ex adverso impugnata. Con sentenza 16.4.99, la corte d'appello di Milano ritenuto che con la sentenza 7.7.86 n. 6081 il tribuna- le avesse semplicemente instaurato, esplicitandolo, il sinallagma delle prestazioni a carico delle parti senza propriamente subordinare la costituzione del rapporto ne- goziale al pagamento del prezzo;
che fosse applicabile nella specie l'eccezione inadimplenti non est adimplendum prevista dall'art. 1460 CC, nonché la speciale ipotesi prevista dall'art. 1481 CC;
che la sospensione del pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, fosse, infatti, giusti- ficata sia dal provato inadempimento della parte vendi- trice, sia dal serio e concreto timore di rivendica da parte di terzi;
che detto inadempimento dell'appellante fosse ravvisabile nell'essersi spogliata della titolarità del bene, così impedendo l'esecuzione della statuizione traslativa contenuta nella decisione 7.7.86 n. 6081 e va- nificando il versamento del prezzo posto dalla stessa a carico dei coniugi AI;
che il timore di rivendica dell'immobile da parte di terzi dovesse considerarsi fon- dato, in presenza, da un lato, delle contestazioni della TE AS e della AD SR in merito all'opponibilità TE AS c/ BE RG 19141/99 - 5 della domanda di cui alla sentenza 7.7.86 n. 6081, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza 8398/92, e, dall'altro, dello sfratto intimato ai AI dalla AD SR- respingeva l'appello, condannando la TE AS alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata. Avverso tale sentenza la TE AS di MA Co- lombo & C. proponeva ricorso per cassazione con due moti- vi. Resisteva RO BE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 CC in re- - si duole che la cortelazione all'art. 360 n. 3 CPC territoriale l'abbia ritenuta inadempiente per aver ven- duto l'immobile alla 2M Case SR e successivamente alla AD SR nonostante l'inefficacia di tali alienazioni, conseguente alla sentenza ex art. 2932 CC del 7.7.86 ed alla regolare trascrizione del relativo atto di citazio- ne;
abbia omesso di considerare la sentenza 8398/92, con la quale il tribunale non solo aveva ritenuto l'opponi- bilità della trascrizione della suddetta citazione, ma aveva anche respinto la domanda dei AI d'essere au- torizzati a sospendere il pagamento del prezzo. TE AS c/ BE RG 19141/99 - 6 Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1481 CC in re- - si duole che la cortelazione all'art. 360 n. 3 CPC territoriale abbia accolto l'eccezione di controparte ex art. 1481 CC sulla base degli stessi fatti giustificativi dell'inadempimento della medesima a norma dell'art. 1460 CC;
abbia interpretato l'art. 1481 CC, disattendendo il principio per cui il pericolo d'evizione dev'essere ef- fettivo e non meramente presuntivo o putativo. I due surriportati motivi che, per essere tra lo- ro connessi e per presentare analoghe caratteristiche in relazione ai denunziati vizi dell'impugnata sentenza per violazione di legge, possono essere trattati congiunta- mente - non meritano accoglimento. Anzi tutto, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non so- lo mediante la puntuale indicazione delle norme assunti- vamente violate, ma anche mediante specifiche argomenta- zioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- TE AS c/ BE RG 19141/99 - 7- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione de qua, risul- ta inidoneamente formulata la critica delle soluzioni cui è pervenuto il giudice del merito, nel decidere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata. Il che è esattamente quanto riscontrabile nei moti- laddove la ricorrente prospetta le proprievi in esame, tesi circa l'inapplicabilità al caso di specie del prin- cipio inadimplenti non est adimplendum e della cautela per il ca- so di pericolo di revindica ma non sviluppa alcuna com- piuta argomentazione per contestare le diverse tesi, mo- tivate con una pluralità di ragioni ed uno specifico ri- ferimento giurisprudenziale (a Cass.
6.4.95 n. 4013, con- forme, può aggiungersi, a Cass.
8.5.91 n. 5119) in consi- derazione delle quali, con la sentenza impugnata, la cor- te territoriale ha ritenuto di dover affermare proprio l'inadempimento d'essa TE AS e di dover escludere, TE AS c/ BE RG 19141/99 - 8 per contro, quello dei coniugi Rainiero-BE ritenen- done giustificato il comportamento in applicazione dell' art. 1481 CC. Tanto meno può poi come pure con i motivi in esa- ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione me di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giu- dice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa о di averla applicata in difformità dal suo contenuto precet- tivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ri- correnza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudi- zio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profi- lo del vizio di motivazione. Il che, nella specie, non ha avuto luogo, né for- malmente né sostanzialmente, e, d'altro canto, la motiva- zione fornita dalla corte territoriale sui punti in que- stione, oltre che giuridicamente corretta come già sotto- lineato, è logica ed esauriente. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. TE AS c/ BE RG 19141/99-9- Le -spese liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'inammissibilità del controricorso, per invali- dità della procura in quanto apposta in calce alla copia notificata del ricorso, ma della partecipazione del di- fensore all'udienza di discussione in forza di procura speciale per notar Alberto Broli in Brescia rep. 62768 seguono la soccombenza. del 7.1.2002 -
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi E 221200dei quali E 2000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 10.1.2002. Il Presidente враами Il Cons. est. Metting IL CANCELLIERE C1 /29,111 Dott.ssa Donatella D'Anna 30,98 10 160,10 COST CANCELLERA 2 4 MAG. 2002 DEPOSITATO IL CANCELLIERE CO Roma VIRATE ROMA 2 23 LUG. 2002 4. 32909 (euro.... p. (Dotson Il Responsabile Ali Chudiziari (Dr. M. RAC)