Articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 148Articolo 150
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Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (( indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) )) , purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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