Sentenza 22 giugno 2012
Massime • 1
Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Fattispecie in tema di spostamento territoriale del procedimento per l'impossibilità di sostituire il giudice astenuto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2012, n. 39379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39379 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/06/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1696
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 32172/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AN N. IL 25/07/1940;
2) RT RO N. IL 05/07/1942;
avverso la sentenza n. 5240/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Torrini S. in sost. avv. Pace. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione NO NO e OZ SA avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 17 novembre 2010 con la quale è stata confermata la condanna inflitta in primo grado a NO mentre, nei confronti di OZ, la condanna del giudice di primo grado è stata riformata nella declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. Con la sentenza del giudice di primo grado, il tribunale di Milano, emessa nel 2003, era stata affermata la responsabilità di NO in ordine alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria relativa al fallimento della S.r.l. Antico Sassello, dichiarato il 12 novembre 93, per avere l'imputato, quale amministratore di fatto in concorso con gli amministratori di diritto, distratto, a vario titolo, somme per complessivi 212 milioni di L. circa (dal totale di 260 milioni, indicato nel capo d'imputazione, va detratta la somma di 47 milioni circa correlati alla rapporto con la società Aktipa, fatto per il quale è intervenuta assoluzione in primo grado);
- alla stessa fattispecie, con riferimento alla ulteriore distrazione di macchinari ed attrezzature della società fallenda;
- alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fatti tutti contestati al capo di imputazione numero 1);
all'imputato NO è stata anche addebitata la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex art. 223, comma 2, legge fallimentare in relazione all'art. 2621 c.c., contestata al capo di imputazione n. 2).
Tale fattispecie è stata configurata in relazione alla omessa la indicazione nei bilanci, al fine di conseguire un ingiusto profitto e ingannare pubblico i creditori, di una serie di voci la cui mancata indicazione aveva alterato sensibilmente il risultato del bilancio e concorso a cagionare il dissesto della società.
Alla imputata OZ sono stati addebitati i fatti di cui sopra contestati, rifluiti nei capi 6, e 7 che la riguardano: con la limitazione, quanto al capo 6, ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale. Il giudice di primo grado, nei suoi confronti, aveva applicato la pena della stessa richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero a proposito del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
In base a tale statuizione, il giudizio di appello, nei suoi confronti soltanto si è potuto concludere con il riconoscimento dell'ormai maturata prescrizione dei reati.
Deduce la difesa:
1) la nullità delle sentenze di primo e secondo grado essendo nullo il provvedimento di trasmissione del processo, originariamente fissato dinanzi al Tribunale di Acqui Terme, a quello di Milano. Era accaduto che il giudice originariamente competente si fosse astenuto per incompatibilità e, nel giugno 1998, avesse trasmesso il processo all'omologo Tribunale di Milano per assenza, nell'Ufficio di Acqui Terme, dei magistrati necessari per la composizione di un diverso collegio.
Ad avviso della difesa era stato violato l'art. 43 c.p.p., comma 2 in materia di competenza territoriale, norma derogabile, secondo la giurisprudenza (Cass. N. 2015 del 6 aprile 1998) soltanto in quanto risulti verificata la impossibilità assoluta di funzionamento dell'organo collegiale, non potendosi ricorrere neppure ai meccanismi di supplenza e di applicazione, facendo ricorso alle tabelle infra- distrettuali (circ. CSM del luglio 1998).
In più, la difesa aveva segnalato che quando il processo era stato trattato nella sede di Milano nell'ottobre del 2001, alla stessa data, presso il Tribunale di Acqui Terme, era disponibile un organico di sei magistrati, utile dunque a far fronte all'incompatibilità dichiarata dall'originario collegio al momento della pronuncia della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p. nei confronti del coimputato Gatti.
In conclusione, la difesa lamenta il Tribunale di Milano avrebbe dovuto restituire il processo al Tribunale di Acqui Terme, allegando, pur senza sollevare il conflitto negativo, la mera temporaneità delle disfunzioni segnalate da quest'ultimo.
In subordine il Tribunale di Milano avrebbe dovuto comunque valutare la questione posta dalla difesa come eccezione di incompetenza territoriale.
In terzo luogo la difesa lamenta l'erroneità della decisione dei giudici del merito che avevano riconosciuto allo stesso Tribunale astenuto la legittimazione a trasmettere gli atti a quello ritenuto competente.
Tale legittimazione spettava, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 1109 del 1997) al giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione e cioè, nel caso di specie, alla Corte d'appello di Torino e non già allo stesso Tribunale di Acqui Terme, secondo il disposto dell'art. 43 c.p.p. (Cass. N. 1109 del 1997; n. 1276 del 1997; n. 3500 del 1998; n. 3872 del 2000). Ritiene il collegio che il motivo di ricorso sia infondato e debba essere rigettato. Una parte della giurisprudenza di legittimità, e in particolare quella maggioritaria in epoca più recente, si è espressa nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata. Si è affermato da parte della stessa, cioè, il principio secondo cui, nel caso di inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi non sussiste la nullità assoluta prevista dalla lett. a), art. 178 c.p.p.. In tal senso val la pena ricordare la sentenza di questa 5^ sezione n. 41261/2008 est. SC (sulla l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto) e, successivamente, la sentenza della Sezione 6, n. 38666 del 29/09/2011 Cc. (dep. 25/10/2011) Rv. 251053. In tale ultima decisione, che si richiama a quella conforme della stessa sesta sezione, - n. 49988 del 2004, rv 230227 (citata in motivazione) si rileva che la menzionata peculiare nullità attiene alla capacità generica del giudice prevista dal primo comma dell'art. 33 c.p.p., quella che concerne cioè la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, non riguardando invece la capacità specifica presa in considerazione dall'art. 33 c.p.p., comma 2, in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice, in un determinato processo, con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (contesto ordinamentale richiamato dall'art. 43 c.p.p., comma 1), la cui violazione è espressamente esclusa dalla sanzione processuale di nullità. Nello stesso senso, del resto, si rinvengono anche le sentenze n. 2115/2004,- n. 4750/2002,- n. 1589/2002. La sentenza citata n. 38666 del 2011, rv 251053, del resto, ha anche escluso che possa qualificarsi come abnorme l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente ad altro giudice per la trattazione il procedimento, anche nel caso in cui non osservi le disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen.. La Corte costituzionale, poi, con sent. n. 419 del 1998 ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 c.p.p., comma 2, il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari.
Non ignora questo Collegio la contraria giurisprudenza, cui il ricorso si ispira. In particolare è noto che la sentenza n. 3872 del 29/05/2000 Cc. (dep. 02/06/2000) Rv. 216166 (citata da ricorrente) e i suoi diretti omologhi precedenti, hanno osservato che l'istituto derogatorio ed eccezionale dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, presuppone... la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via di urgenza - operanti anche nell'ordinamento giudiziario militare in virtù del richiamo enunciato nella L. n. 180 del 1981, art.
1 - dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante, verifica all'esito della quale soltanto potrà concretamente porsi un problema del processo.
Si tratta di una decisione che trae ispirazione da quella (Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207052) che per prima elaborò il principio secondo cui dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione di giudice componente di organo collegiale, quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42 c.p.p., comma 1, al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice. (analogamente Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 21/02/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207077; Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 15/06/1998 Cc. (dep. 04/07/1998 ) Rv. 211035)). Si registra anche Sez. 5, Sentenza n. 11403 del 05/10/1994 Ud. (dep. 11/11/1994) Rv. 200195, secondo cui l'inosservanza della procedura prevista dal codice previgente per la rimessione del procedimento ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero ad una corte limitrofa o ad un tribunale limitrofo in caso di astensioni che facciano venir meno il numero legale in un collegio, sia nella sostituzione dei giudici astenuti, sia nella scelta del giudice cui il procedimento è rimesso, sia nella competenza del magistrato che adotta il provvedimento (che dev'essere, ai sensi dell'art. 70 c.p.p. 1930, u.c., il presidente della corte o del tribunale, e non del collegio giudicante),comporta nullità ai sensi dell'art. 185 c.p.p. 1930, n.
1. Senonché sembra rilevante, a superare il contrasto, invero risalente e non più reiterato in tempi recenti, la sentenza della Sez. 1, Sentenza n. 13445 del 30/03/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231338.
In questa, la generale operatività dell'art. 33 c.p.p., comma 2, secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge. (Fattispecie in cui l'imputato aveva dedotto la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare per violazione dell'art. 25 Cost. per essere stato il provvedimento emesso dal presidente della sezione dei g.i.p. in mancanza di un'espressa assegnazione del procedimento e senza che nelle tabelle fosse previsto che il presidente potesse subentrare in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo. La Corte ha ritenuto che non si fossero verificate condotte elusive del principio di precostituzione del giudice dal momento che la sostituzione era avvenuta in periodo feriale e che il presidente aveva motivato l'autoassegnazione del fascicolo facendo riferimento alle reiterate sollecitazioni dell'ufficio del P.M. a provvedere sulle richieste di emissione di misure cautelari, al carico di lavoro gravante sugli altri giudici e alla turnazione durante il periodo estivo). In conclusione, dunque, pur rilevandosi che la tesi della difesa è integralmente tratta dalla motivazione della sentenza numero 3872 del 2000, si ritiene di dovere prestare adesione all'orientamento opposto, espresso dalla maggioranza delle sezioni e fino ad epoca recentissima, e posto fondamento della decisione impugnata. La giurisprudenza evocata dalla difesa, come rilevato nella motivazione della sentenza della sesta sezione numero 38666 del 2011, viene disattesa perché non analizza l'incidenza, sull'argomento in questione, dell'art. 33 c.p.p., comma 2, invece decisivo per la giurisprudenza di segno opposto.
In secondo luogo, il contrasto fra i due orientamenti ha trovato adeguata mitigazione e componimento nella giurisprudenza che ha come capostipite la sentenza numero 13445 del 2005 sopra ricordata che confina la nullità assoluta ai casi di assoluto stravolgimento delle disposizioni sull'assegnazione dei processi, tali da far ritenere che vi sia stata la predisposizione ad hoc del collegio per un determinato processo, in spregio del principio sul giudice naturale. Nel caso di specie, la determinazione del giudice che si è astenuto, di trasmettere direttamente il processo ad altro giudice, dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione, non risulta in evidente spregio dei criteri sulla assegnazione dei processi. Il giudice dell'appello ha, infatti, osservato che non risulta potessero essere applicate in concreto, al momento della individuazione del giudice che doveva sostituire quello astenutosi, le norme sul collegio di magistrati infra distrettuali e non è nemmeno contestato dalla difesa che, nella specie, sia stato violato sotto altro profilo il disposto dell'art. 43 c.p.p., comma 2 che prevede, in mancanza di magistrati dello stesso ufficio, la rimessione al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11.
Deduce ancora la difesa:
2) La violazione di legge e il vizio di motivazione sulla configurazione del reato di bancarotta. La ricorrente ripropone i motivi di appello ai quali la Corte territoriale, a suo dire, non ha dato risposta.
In particolare ricorda di avere sostenuto la carenza della prova sulla accusa di amministrazione di fatto, ritenuta provata nei confronti del ricorrente. Inoltre segnala di avere contestato che vi fosse la prova dell'incasso, da parte del ricorrente, di somme che avrebbero dovuto essere versate all'Inps e che sono state contabilizzate come tali nelle scritture della società, senza il corrispondente versamento all'ente: per acclarare la effettività dei versamenti contabilizzati all'Inps, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta a dimostrare (con acquisizione del verbale di ispezione dell'Inps e la audizione dei testi) che la somma oggetto di presunta distrazione, relativa a tale voce, era stata calcolata dal consulente tecnico del pubblico ministero in modo errato e cioè con riferimento alle maggiori pretese dell'Inps, formulate dopo la dichiarazione di fallimento, sulla base però di un dato irrilevante ai fini che qui interessano:
il contenzioso avviato dal personale dipendente che avanzava differenze retributive.
Ancora la difesa lamenta il vizio di motivazione a proposito dell'elemento soggettivo relativo alla contestazione di mancato accantonamento del fondo svalutazione crediti e alla assenza di prova che la mancata indicazione della modica posta potesse essere ritenuta causa del fallimento della società.
3) Deduce poi la violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, art. 62 bis c.p. e art. 69 c.p.. La difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno in relazione all'offerta reale, da parte dell'imputato, della somma di L. 20 milioni, da ritenersi congrua anche in considerazione del fatto che i beni strumentali oggetto di distrazione sono stati recuperati dal curatore fallimentare. Comunque il detto comportamento avrebbe potuto dovuto giustificare il bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti, con la conseguenza della possibilità di riconoscere congrua l'iniziale richiesta di patteggiamento formulata con la previsione delle attenuanti prevalenti, nell'interesse dell'imputato, ma senza il consenso del pubblico ministero.
4) Deduce ancora la prescrizione del reato, conseguente all'accoglimento di precedente motivo di ricorso;
5) la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 in relazione all'art. 117 Cost..
Le ragioni sono le stesse poste dalla Corte di cassazione, sezione seconda, a fondamento dell'ordinanza numero 22357 del 2010 con la quale già stata rimessa alla Corte costituzionale identica questione;
6) la insussistenza dei reati addebitati a OZ. L'imputata è stata già assolta dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché ritenuta dal Tribunale del tutto estranea ai comportamenti volti alla distrazione di beni strumentali e di somme. Per effetto di tale motivazione, però, si sarebbe dovuti giungere alla assoluzione anche dal reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Alla stessa sono estese le argomentazioni sviluppate in favore del coimputato.
7) si chiede altresì il conseguente annullamento di tutte le statuizioni civili.
I motivi da 2 a 7 sono tutti infondati.
Il primo di tali motivi è infondato alla luce della motivazione esibita dal giudice del merito, da ritenere, nonostante la generica doglianza della difesa sul punto, completa e congrua. La Corte d'appello ha motivato con argomentazioni esaustive e che si sottraggono all'ulteriore controllo di questa Corte, le ragioni della ritenuta configurabilità, in capo al ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto della fallenda, anche dopo la cessione di quote al Gatti.
Ha menzionato riguardo le dichiarazioni delle dipendenti GI, GA, OR, RR - sottolineando il limite di attendibilità di questa. Ha poi argomentato la ragione della scarsa credibilità del testimonianza di IN.
La Corte ha anche replicato alle osservazioni della difesa, contenute nei motivi d'appello, secondo cui le dichiarazioni dei testi non sarebbero state idonee a sostanziare il contenuto dei poteri di un amministratore di fatto, rilevando, in contrario che tali dichiarazioni sono state convergenti nel far emergere che NO ha mantenuto invariato il proprio ruolo di gestione, a prescindere dalle vicende formali attinenti agli organi direttivi.
La Corte territoriale ha poi osservato che le decisioni riferibili al NO sono state quelle mirate a svuotare la società per trasferire quanto di positivo rimasto, nelle nuove società del ricorrente stesso.
In particolare la Corte ha evidenziato la deposizione della teste OR circa il fatto che il giorno in cui macchinari furono asportati dalla Antico Sassello il NO era presente e seguiva i suoi macchinari deducendo, anche dalle dichiarazioni dell'imputato stesso, che costui aveva ammesso di avere assunto la decisione dell'atto di gestione in esame, regolandola con una documentazione contabile fittizia volta a trasferire i macchinari ad altra società senza esborsi. Al riguardo la Corte ha rimarcato le dichiarazioni del consulente AC a proposito del fatto che il danaro contabilizzato come entrata in contanti, quale corrispettivo per la vendita dei macchinari, non risulta essere mai entrato nelle casse sociali. Rispetto al tale motivazione i motivi di ricorso nulla obiettano o contestano, di talché non può che trovare applicazione il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne1 deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). Con particolare riferimento, poi, all'addebito di distrazione della somma di circa 110 milioni di L. inerenti a versamenti previdenziali fittizi (registrati e mai effettuati) la motivazione esibita dalla Corte risulta ancora una volta logica e plausibile, anche nella conclusione relativa la presunzione di distrazione da parte del ricorrente della somma stessa.
Il ragionamento della Corte è stato infatti quello di rilevare che all'importo dei sopra menzionati 110 milioni di L. si è pervenuti sottraendo dal credito dell'Inps contabilizzato nel conto economico della società e grosso modo corrispondente a quello vantato dall'Ente, la somma di 228 milioni contabilizzata pure nel bilancio della società a debito.
In sostanza la Corte ha desunto dalla stessa contabilità che in essa si fosse dato atto, per differenza, di un debito onorato nei confronti dell'Ente nella misura anzidetta. È, in conclusione, nella motivazione stessa esibita dalla Corte territoriale la risposta anticipata alle osservazioni della difesa, contenute nel ricorso, essendo stato chiarito dai giudici di appello che il calcolo della somma dichiarata falsamente in contabilità come versata è avvenuto prendendo le mosse esclusivamente dal credito storico vantato dall'Inps e non dalla maggior somma in relazione alla quale l'Ente si è insinuato nel fallimento in considerazione delle sanzioni, multe ed interessi.
La seconda parte del motivo di ricorso è formulata in termini assolutamente generici e come tali, inammissibili, essendosi la difesa limitata a richiamarsi, per relationem, ai motivi d'appello con una tecnica argomentativa che non risponde ai criteri di specificità del motivo di impugnazione posti dall'art. 581 CPP e che non consente a questo giudice della legittimità di apprezzare la rilevanza e la decisività della questione posta con riferimento allo specifico passaggio della motivazione riguardante l'argomento in esame.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto.
Con esso la difesa sollecita questo giudice della legittimità alla diversa valutazione e a un autonomo apprezzamento di un'emergenza di fatto quale quella della congruità o meno dell'offerta di 20 milioni di L. effettuata dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno provocato alla società.
La motivazione, del resto, è stata esibita dalla Corte territoriale la quale ha espresso, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, la non congruità della offerta suddetta con riferimento quantomeno agli importi notevolmente superiori relativi alle distrazioni accertate.
Ugualmente motivato è il diniego delle attenuanti generiche, essendo presente nella sentenza una congrua motivazione, afferente alla discrezionalità del giudice del merito, e riguardante la rilevata non apprezzabilità di elementi positivi capaci di vincere il giudizio negativo sulla gravità della condotta e derivante anche dalla recidiva ritenuta, e tali dunque da sostanziare l'accoglimento della richiesta di un diverso giudizio di bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche.
Consegue da tale premessa la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso. In ordine al quinto motivo di ricorso è il caso di evidenziare che la infondatezza della questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata allo stesso giudice delle leggi con sentenza numero 236 del 19 luglio 2011. Manifestamente infondate sono le censure riguardanti la posizione della imputata OZ, destinataria della declaratoria di prescrizione ad opera del giudice dell'appello. I motivi di ricorso sono volti a sollevare dubbi sulla tenuta della motivazione che la riguarda il punto di responsabilità e non rispondono al principio, unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in presenza della causa di estinzione del reato le cause di proscioglimento nel merito possono e debbono essere dichiarate soltanto in base al criterio della evidenza della loro sussistenza, evidenza oltretutto da apprezzare sulla base di un ragionamento più prossimo alla semplice constatazione che all'apprezzamento: una condizione, come detto non rispettata da parte della ricorrente difesa.
Anche l'ultima richiesta deve ritenersi assolutamente non accoglibile essendo stata basata sul positivo apprezzamento dei precedenti motivi di ricorso.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012