Sentenza 27 novembre 2001
Massime • 1
Il provvedimento con cui il presidente di sezione decide - in vece del presidente del tribunale, competente ex art.36, comma 3 cod. proc. pen. - in ordine alla dichiarazione di astensione presentata da un giudice della sezione, ha natura meramente ordinatoria e organizzativa e, pertanto, non incide sulla capacità del giudice ed è altresì sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art.568 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2001, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 27/11/2001
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 3289
Dott. ALFREO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 16984/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL LE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del Presidente della Sezione penale del Tribunale di Ariano Irpino 23 marzo 2001, nel processo a suo carico, con la quale, per incompatibilità il Giudice è stato sostituito con altro magistrato.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Presidente della Sezione penale del Tribunale di Ariano Irpino 23 marzo 2001 nel processo a carico di LE UL - con la quale il Giudice è stato sostituito per incompatibilità con altro magistrato - ha proposto ricorso per cassazione il UL, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Violazione dell'art. 36 c. 3 c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione (art. 606 lett. c) c.p.p.) in merito al motivo dell'astensione nel provvedimento impugnato, viziato altresì da incompetenza perché emesso dal Presidente della Sezione penale invece che dal Presidente del Tribunale.
L'impugnazione è inammissibile.
Infatti, il decreto impugnato è stato redatto in calce al verbale dell'udienza del 23 marzo 2001, nel quale sono documentati la dichiarazione di astensione del Giudice e il motivo che l'ha determinata, cioè l'incompatibilità per aver esercitato nel medesimo processo le funzioni di G.I.P., disponendo ulteriori indagini a fronte di una richiesta di archiviazione. Pertanto, la motivazione del suddetto decreto, con cui è stata di conseguenza disposta l'assegnazione della causa ad altro giudice, trova evidentemente la propria motivazione con riferimento a quella dell'astensione, sicché il difetto di motivazione eccepito come motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Quanto all'incompetenza del presidente di sezione a adottare il provvedimento, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6^, 5 marzo 1998 n. 776, ric. Berlusconi).
D'altra parte, la disposizione dell'art. 33 c. 2 c.p.p. - il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi sull'assegnazione dei processi a sezioni e giudici - esclude che la violazione della competenza del presidente del tribunale ex art. 36 c. 3 c.p.p. a disporre la destinazione della causa ad altro giudice in seguito all'astensione per incompatibilità dell'originario titolare, disposta invece con provvedimento del presidente della sezione, possa costituire nullità ex art. 178 c.p.p. e, conseguentemente, che il provvedimento stesso possa essere soggetto ad impugnazione (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 giugno 1998 n. 9805, ric. Terlati).
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2002