Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa all'abusivo rialzo con traslazione del colmo di un tetto, ha precisato che tale interpretazione si giustifica onde evitare "zone franche" di impunità , dovendosi, pertanto, intendere il riferimento letterale della disposizione all'esecuzione di lavori in "difformità totale" come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non integri anche una violazione delle norme urbanistiche).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 35728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35728 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
35 7 28 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente - Dott. FERRUA Giuliana Registro generale n. Dott. FIALE Aldo
-Consigliere - 1179/2011 Dott. MULLIRI Guicla I. Consigliere - 1. 1131Sen tenza n. Dott. SARNO Giulio
- Consigliere -
Udienza pubblica del Dott. ANDRONIO Alessandro M. Consigliere estensore ha pronunciato la seguente 18 maggio 2011
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IL VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano emessa il 25 ottobre 2010; nei confronti di BÒ FR e DA IZ (parti civili); sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Roccioletti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso sentito l'avv. Fabio Belloni, per le parti civili BÒ FR e DA IZ, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Al
Con sentenza del 25 ottobre 2010, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la 1.1
sentenza del Tribunale di Pavia del 14 maggio 2009, con cui l'imputato era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 44, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'abusivo rialzo, con traslazione, del colmo di un tetto.
2. - Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione di legge consistente nel fatto che la Corte d'appello avrebbe qualificato la condotta come abuso edilizio, interpretando erroneamente la normativa applicabile;
b) l'illogicità della motivazione per travisamento degli elementi di fatto acquisiti;
c) la violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 54, comma 1, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n, 12, perché la sentenza non terrebbe conto del fatto che l'art. 44, lettera b), del d.P.R.
n. 380 del 2001 punisce solo le opere che sono variazioni essenziali o quelle realizzate in difformità, categorie alle quali l'opera contestata non sarebbe riconducibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3.1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, perché attengono ai presupposti di fatto e di diritto della responsabilità penale dell'imputato.
Va premesso, sul punto, che la sussistenza del reato si fonda, secondo la sentenza censurata, sul fatto che l'imputato, quale legale rappresentante della Mira s.r.l. proprietaria dell'immobile, ha realizzato, in difformità dalla denuncia di inizio attività presentata e in violazione degli strumenti urbanistici, il rialzo del colmo di un tetto. L'opera realizzata era stata fatta oggetto di un ordine di demolizione emesso dal Comune ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Su
ricorso, dell'odierno imputato, tale ordine era stato poi annullato dal Tribunale amministrativo regionale, il quale aveva proceduto a verificare la conformità dell'opera non rispetto agli strumenti urbanistici, ma solo rispetto alla d.i.a. presentata. All'esito di tale verifica, il T.A.R. aveva escluso che si trattasse di totale difformità, rilevando che l'opera edilizia non era una nuova costruzione;
aveva escluso, altresì, che si trattasse di variazione essenziale, perché l'opera non era riconducibile alle relative definizioni contenute nell'art. 54 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Se ne deve concludere che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l'accertamento effettuato dal
T.A.R., non avendo avuto ad oggetto la conformità dell'opera eseguita agli strumenti urbanistici, è sostanzialmente irrilevante ai fini della verifica della sussistenza del reato.
3.1.1.
- Quanto al profilo fattuale, relativo all'esistenza e all'entità della contestata sopraelevazione, la sentenza censurata contiene una motivazione completa e coerente, laddove precisa che, dall'istruttoria svolta, risulta che l'altezza raggiunta nel sottotetto (piano mansarda) è di cm 361 e che la sopraelevazione è consistita nell'innalzamento del tetto di circa metri 0,55 oltre il pacchetto di copertura;
pacchetto che è costituito dagli incrementi diretti a realizzare un migliore isolamento o, comunque, dipendenti dalle più moderne tecniche costruttive utilizzate. A fronte di tale ineccepibile argomentare, il ricorrente si limita a generiche contestazioni circa l'entità dell'opera e ad affermazioni prive di riscontri normativi, quale quella secondo cui la difformità riscontrata non integrerebbe la sussistenza del reato contestato.
3.1.2. Venendo all'esame del quadro normativo applicabile alla fattispecie, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha correttamente precisato che: a) le norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigenti all'epoca (art. 12, lettera b, punto 10) prevedevano per edifici come quello in questione che «l'uso dei sottotetti [...] è consentito solo ai sensi della legge regionale 15/1996»; b)
l'art. 2 di tale legge prevedeva che gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovessero avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda;
c) la legge reg.
n. 12 del 2005, vigente al momento della presentazione della d.i.a., prevedeva, all'art. 64, che «gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare [...], ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6»; d) tale ultimo comma, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che «il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa»; e) il successivo piano regolatore richiedeva che fosse rispettata la condizione del mantenimento delle quote di colmo e di gronda>>. 3.1.3. Tali essendo gli elementi di fatto e diritto rilevanti nella fattispecie, la Corte
d'appello ne ha desunto con procedimento logico ineccepibile - che il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 sussiste, perché l'opera realizzata si pone in contrasto, oltre che con la d.i.a., anche con la normativa vigente, essendo consistita - come visto in un innalzamento del tetto di circa metri 0,55 oltre il pacchetto di copertura, con una complessiva altezza raggiunta nel sottotetto di cm 361.
Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
-3.2. Del pari infondato è il terzo motivo di doglianza – con cui si lamenta la violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 54, comma 1, della legge della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n, 12, perché la sentenza non terrebbe conto del fatto che l'art. 44, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 punisce solo le opere che sono variazioni essenziali o quelle realizzate in difformità, categorie alle quali l'opera contestata non sarebbe riconducibile.
Il presupposto interpretativo del ricorrente è, infatti, erroneo.
Il sistema rappresentato dagli artt. 44, comma 1, lettera b), 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del
2001 è diretto a realizzare un meccanismo di tutela del territorio che, utilizzando al contempo strumenti amministrativi e sanzioni penali, garantisca in concreto la più ampia e celere repressione delle violazioni dei titoli abilitativi e degli strumenti urbanistici.
Delle violazioni dei titoli abilitativi si occupano gli artt. 31 e 32, che prevedono lo strumento amministrativo dell'ingiunzione di demolizione per i casi di opere realizzate in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ai titoli stessi. Tale strumento è, dunque, utilizzabile anche per opere che siano conformi alle norme urbanistiche. Quanto all'art. 44, comma 1, lettera b), esso copre tutte le fattispecie di difformità dalla legislazione e dagli strumenti urbanistici, siano esse poste in essere in presenza o in mancanza di un valido titolo abilitativo (ex multis, Sez. III, 30 settembre 2009, n. 42915). Tali fattispecie non sono, infatti, solo quelle di totale difformità, dovendosi intendere il riferimento letterale della disposizione ai «casi di esecuzione dei lavori in totale difformità» dal permesso come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non integri anche una violazione delle norme urbanistiche.
Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che la rilevata difformità, pur non essendo di entità tale da consentire il ricorso all'ordinanza amministrativa di demolizione, integra comunque il reato di cui al citato art. 44, comma 1, lettera b), perché tale disposizione, allo scopo di non consentire "zone franche" di impunità, trova applicazione anche per gli abusi che non integrano totale difformità o variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, da liquidarsi in €
2000,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Аё л en DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CORTE il - 3 QTT 2011
IL CANCELLIERE Luand Mariani S
R
E
P
U
S