Sentenza 5 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l'interrogatorio previsto dall'art. 313, comma primo, cod. proc. pen., ha la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale del soggetto e comunque la permanenza delle condizioni che giustificano il provvedimento cautelare, e pertanto non può ritenersi surrogato dall'interrogatorio eventualmente espletato nel corso delle indagini, che attiene al merito dei fatti contestati prescindendo da eventuali aspetti cautelari. (Fattispecie relativa all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di cui all'art. 206 cod. pen.).
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- 1. Annullabilità di delibera condominiale per mancata comunicazione ai condominiAccesso limitatoLuca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2007
- 2. Delibera condominiale annullabile per mancata convocazione di condominoAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2000, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi - Presidente del 5.1.2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni De Roberto - Consigliere N. 31
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N. 38409/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Ignazio Apolloni, di Di AR OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 7.7.1999 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Ignazio Apolloni, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo con ordinanza 7.7.1999 a seguito di ricorso avverso l'ordinanza 30.4.1999 del Pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù - applicativa in via provvisoria ex art. 312 c.p.p. della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni due a Di AR OR, già assolto con sentenza 5.3.1999 per incapacità di intendere e di volere dai reati di cui agli artt. 612, 635, 337 c.p. - confermava l'ordinanza stessa.
Sotto il profilo processuale l'ordinanza rileva che il ricorso è stato proposto a norma dell'art. 309 c.p.p., mentre il mezzo di impugnazione corretto era l'appello ex art. 310 c.p.p. Ciò non di meno ha convertito la richiesta di riesame in appello, ritenendolo ammissibile ex art. 568 c.p.p. Ritiene, inoltre, che non è necessario l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., in quanto l'interrogatorio è già stato effettuato in sede di indagini e comunque prima della pronuncia del provvedimento restrittivo della libertà.
Sotto il profilo sostanziale l'ordinanza evidenzia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, l'esistenza di una grave malattia mentale (accertata peritalmente) e la pericolosità sociale.
Ricorre la difesa del Di AR. Lamenta, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata apparentemente si riferisce ad un caso diverso, menzionando tra l'altro un'istanza subordinata mai formulata;
in secondo luogo si duole della mancanza di notificazione dell'ordinanza all'interessato, eseguita invece a mani di persone estranee, come la sorella, il fratello, e di un difensore di ufficio appositamente nominato;
in terzo luogo della mancata individuazione delle esigenze cautelari e dell'omesso interrogatorio del prevenuto;
infine della inesistenza di istruttoria dibattimentale in ordine ai pretesi reati commessi dal Di AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso attinente al mancato interrogatorio della persona assolta per infermità totale di mente, alla quale è stata applicata provvisoriamente la misura di sicurezza di cui all'art. 206 c.p., appare assorbente e comporta la dichiarazione di nullità
dell'ordinanza impugnata.
A norma dell'art. 313, c. 1, c.p.p. il giudice, prima di procedere all'applicazione della misura di sicurezza, deve procedere all'interrogatorio e, nel caso in cui ciò non sia possibile prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione di cui all'art. 294 c.p.p. Il Pretore di Termini Imerese non ha proceduto all'interrogatorio di garanzia, ne' prima dell'applicazione della misura di sicurezza, ne' successivamente nei termini previsti dall'art. 294 c.p.p. Lo stesso Tribunale dà atto nell'ordinanza impugnata del mancato interrogatorio di garanzia, ritenendolo non necessario in quanto il Di AR era stato interrogato in precedenza.
La tesi affermata nell'ordinanza sul punto non può essere condivisa, data la diversa finalità dell'interrogatorio che attiene al merito dei fatti effettuato in sede di indagini preliminari o in sede dibattimentale, e quello di garanzia, che è mirato alla verifica della sussistenza delle condizioni che giustificano l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Nella specie, trattandosi di misura di sicurezza, applicata dopo la pronuncia di primo grado e in pendenza di appello avverso la sentenza stessa, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 313 c.p.p. ha la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale del soggetto.
Il mancato interrogatorio di garanzia comporta la perdita di efficacia della misura a norma dell'art. 302 c.p.p. (nel testo risultante a seguito della sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale). Ne consegue che deve essere disposta l'immediata liberazione del Di AR.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura di sicurezza,
dispone l'immediata liberazione di OR Di AR e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2000