Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2000, n. 31
CASS
Sentenza 5 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l'interrogatorio previsto dall'art. 313, comma primo, cod. proc. pen., ha la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale del soggetto e comunque la permanenza delle condizioni che giustificano il provvedimento cautelare, e pertanto non può ritenersi surrogato dall'interrogatorio eventualmente espletato nel corso delle indagini, che attiene al merito dei fatti contestati prescindendo da eventuali aspetti cautelari. (Fattispecie relativa all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di cui all'art. 206 cod. pen.).

Commentari2

  • 1Annullabilità di delibera condominiale per mancata comunicazione ai condominiAccesso limitato
    Luca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2007

  • 2Delibera condominiale annullabile per mancata convocazione di condominoAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2000, n. 31
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31
Data del deposito : 5 gennaio 2000

Testo completo