Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2014, n. 5401
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Sentenza 27 novembre 2014

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In tema di intercettazioni telefoniche, il pubblico ministero non ha l'obbligo di avvisare la difesa dell'indagato in ordine allo svolgimento delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, operazioni alle quali essa ha diritto di assistere ma, soltanto, previa specifica richiesta da formularsi dopo la notifica degli avvisi di cui all'art. 268, comma quarto, cod. proc. pen. o all'art. 415 bis cod. proc. pen.

Non è configurabile alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, nel caso in cui dette operazioni siano state effettuate fuori dei locali della Procura della Repubblica dove è stata eseguita la registrazione delle comunicazioni e delle stesse sia stata omessa ogni verbalizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2014, n. 5401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5401
    Data del deposito : 27 novembre 2014

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