Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, il pubblico ministero non ha l'obbligo di avvisare la difesa dell'indagato in ordine allo svolgimento delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, operazioni alle quali essa ha diritto di assistere ma, soltanto, previa specifica richiesta da formularsi dopo la notifica degli avvisi di cui all'art. 268, comma quarto, cod. proc. pen. o all'art. 415 bis cod. proc. pen.
Non è configurabile alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, nel caso in cui dette operazioni siano state effettuate fuori dei locali della Procura della Repubblica dove è stata eseguita la registrazione delle comunicazioni e delle stesse sia stata omessa ogni verbalizzazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2014, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 2265
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 12248/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO TO n. il 24.9.1956;
2. EL ER n. il 27.08.1957;
3. RO PE n. il 15.03.1955;
4. MU AR n. il 23.02.1938;
5. IO RR n. il 6.11.1976;
6. NI NC n. il 17.12.1948;
avverso la sentenza n. 2980/2013 della Corte d'appello di Brescia del 12.11.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 27 novembre 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al reato di cui al capo 5) per AZ OR e NI AR;
rigetto nel resto. Rigetto del ricorso di RO RO, inammissibilità per rinunzia del ricorso di CI RI. Inammissibilità degli altri ricorsi. L'avv. Gallo Pasquale, in sostituzione dell'avv. Ceravolo Gregorio difensore del AZ PE, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con l'annullamento della sentenza con rinvio. L'avv. Caminotti Valeria, difensore di CI RI e AZ OR, deposita dichiarazione di rinuncia all'impugnazione del CI, e per OR si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Perlucco Loretta, difensore di NI AR, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 18.04.2013 dichiarava RO RO, EL IO, AZ PE, IO OR e NI AR responsabili di vari delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina ed eroina) ad ognuno rispettivamente e diversamente contestati, nonché RO e AZ anche del delitto di ricettazione ed il solo LI del reato di violazione agli obblighi della sorveglianza speciale.
Assolveva, inoltre, il RO dal delitto di cui al, capo 7) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) per non aver commesso il fatto, CI RI, coimputato, dal medesimo reato, nonché da quello analogo di cui al capo n. 8) per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, IO dal delitto di cui al capo n. 5) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) perché il fatto non sussiste e il NI dal medesimo reato con la stessa formula, nonché da quelli analoghi di cui ai capi 6) e 7) per non aver commesso il fatto.
Il procedimento prendeva l'avvio il 16 agosto 2010, quando NI AR - già pluricondannato per reati in materia di sostanze stupefacenti - veniva scarcerato dalla casa di reclusione di Brescia;
le indagini iniziavano a seguito di informazioni riferite da un compagno di cella circa le intenzioni del NI di attentare alla vita di alcuni magistrati bresciani ed un suo coinvolgimento in attività di importazione di cocaina dal sud America;
venivano disposte intercettazioni telefoniche e ambientali dapprima sul NI e, poi, sugli altri indagati, accompagnata da attività di riscontro, effettuata con servizi di osservazione e pedinamento, controllo delle autovetture mediante sistema gps, sequestro di stupefacente, ritardato arresto;
l'indagine si concludeva il 30 dicembre 2010, quando si procedeva all'arresto di NI AR, NI IO, IO DR (la cui posizione era separata e trasmessa per competenza all'A.g. di Torino) e EU CA VI per l'ipotesi di acquisto e detenzione di 4 kg di cocaina (fatto quest'ultimo per il quale il Pubblico ministero ha proceduto separatamente).
Le indagini consentivano di enucleare diverse ipotesi di traffico di cocaina;
un fatto di ricettazione avente ad oggetto un notevole quantitativo di alluminio compendio di un furto commesso in provincia di Verona, numerose violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale da parte di LI IO.
La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, su gravame del Procuratore generale e degli imputati avverso la sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato: RO RO anche responsabile del reato ascrittogli al capo 7) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2) limitatamente alla condotta di intermediazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 e, non applicata la recidiva, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa ed ha ridotto la pena con riferimento al capo n. 9) (art. 61 c.p., n. 7, artt. 81 cpv, 110, 648 bis e 648 c.p. e art. 484 c.p.) a due anni di reclusione ed Euro 600 di multa;
nei confronti di EL IO, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riuniti i reati contestati ai capi 3) e 10) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 81 cpv. c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2), ha rideterminato la pena in anni otto di reclusione ed Euro
36.000 di multa;
nei confronti di AZ PE, non applicata la recidiva, ha ridotto la pena in ordine al reato di cui al capo 9) in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 700 di multa;
ha dichiarato CI RI responsabile solo del reato di cui al capo 8) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2) limitatamente alla condotta continuata di acquisto e cessione di cocaina posta in essere nell'anno 2002 con esclusione dei fatti già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 7.06.2005, definitiva, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento (capi 7, 8) e quelli oggetto della predetta sentenza, lo ha condannato alla pena complessiva di anni dieci e mesi due di reclusione ed Euro 45.00 di multa;
ha dichiarato IO OR anche colpevole del reato di cui al capo 5) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2) e, ritenuta la continuazione con gli analoghi fatti di cui ai capi 3) e 4) ha riderminato la pena in anni sette e mesi nove di reclusione ed Euro 41.000 di multa;
ha dichiarato NI AR anche colpevole del reato di cui al capo 5) e, ritenuta la continuazione con analoghi fatti di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 11, 12 e 13), ha rideterminato la pena in anni otto e mesi dieci di reclusione ed Euro 46.500 di multa.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello gli indicati imputati.
2.1 RO RO con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di cui al capo 7).
Si premette che da tale reato l'imputato era stato assolto in primo grado, esso riguarda una trattativa per acquisto/cessione di sostanza stupefacente intercorsa tra NI AR, CI RI e GH NC, supposto detentore della sostanza stupefacente che, attraverso l'intermediazione del ricorrente, avrebbe dovuto consegnare ai primi due alcuni chilogrammi di cocaina in possesso di un albanese, LL, arrestato il 14.12.2010, consegna mai verificatasi.
La corte d'Appello, diversamente da come ritenuto dal Tribunale, ha evidenziato erroneamente la rilevanza penale delle "preliminari trattative di acquisto" configurando addirittura la consumazione del delitto contestato. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in caso di intermediazione per configurare il tentativo " deve trattarsi di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente". Nel caso di specie è evidente per il ricorrente la illogicità della motivazione in quanto mai il RO ha avuto un'effettiva disponibilità della droga, ne' mai l'avrebbe avuta in futuro non essendo rimasti provati contatti tra il medesimo ed il EL. Per altro, la ritenuta identità fra la cocaina offerta in vendita da GH al RO e quella detenuta dal LL è stata data per scontata dalla Corte, pur in mancanza di un qualsiasi elemento di prova. Nel verbale di arresto del LL, acquisito con il consenso delle parti, si da conto che lo stupefacente era effettivamente entrato in Italia il 21.12.2010, ma nessuna trattativa era stata avviata tra il AS ed il NG. Ci si chiede come il RO abbia saputo dell'arrivo della cocaina atteso che non v'è traccia di contatti tra il AS ed il NG, nonostante le loro utenze telefoniche fossero continuamente intercettate, e dunque, non è provato con chi il BA fosse in contatto. Costui uscì di casa con 5 chilogrammi di cocaina per consegnarli ad un acquirente che non poteva essere il NG, infatti la trattativa tra questi ed il duo CI - NI era già naufragata,
quantomeno alle 18.51 del 23.12.2010, allorquando RO fu informato che neppure fu raggiunto il preliminare accordo sul prezzo. A questo punto sorge il concreto dubbio che il NG fosse in possesso di sostanza stupefacente. Segue l'analisi da parte della difesa di una serie di telefonate intercettate che confermerebbe il dubbio sollevato. Si argomenta, inoltre, che anche a voler ammettere che GH potesse procurarsi della cocaina, la Corte distrettuale ha ritenuto responsabile di tale reato il ricorrente in quanto asserito mediatore del GH di un ipotetico detentore di una sostanza da consegnare a due soggetti che non l'avrebbero mai acquistata. Nell'atto di appello del P.G. RO è riconosciuto quale intermediario degli acquirenti CI - NI e pertanto la sua posizione è connessa a quella di costoro e non a quella del GH.
Con il secondo motivo, sempre con riferimento al reato di cui al capo 7), si denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e mancanza di motivazione sul punto. La corte bresciana ha ritenuto di ravvisare la condotta consumata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 "essendo irrilevante, a tal fine, il mancato perfezionamento dell'accordo tra il detentore della sostanza, offerente ed i soggetti interessati all'acquisto" e si richiama la sentenza di questa Corte n. 16938 del 7.05.2012. Il richiamo è del tutto non conferente essendo diversa la fattispecie concreta, laddove la vicenda esaminata dalla Corte di legittimità aveva raggiunto uno stato di avanzamento di gran lunga superiore a quello di specie. Il Tribunale correttamente aveva individuato quale momento assai rilevante l'arresto casuale dell'intermediario che aveva comportato l'assoluzione del ricorrente, ritenendo la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 56 c.p., comma 3 in quanto, pur volendo ammettere che l'imputato fosse subentrato come nuovo mediatore tra domanda ed offerta (dopo l'arresto del AS), emersero delle difficoltà organizzative che ne comportarono la desistenza alla prosecuzione dell'intento criminoso;
tutto ciò in conformità della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla figura dell'intermediario, secondo cui il destino del mediatore sia giocoforza agganciato a quello dei procacciatori di stupefacente, di tal che, a fronte di una volontaria desistenza dei compratori, anche il mediatore andrà assolto. E, comunque, pur volendo considerare la concretezza della condotta di intermediazione del RO si verte nell'ipotesi del tentativo per l'esito non positivo della trattativa in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nel caso di disponibilità immediata e concreta della droga oggetto di una cessione, per altri versi non conclusasi, rimangono ampi margini per ravvisare l'ipotesi del tentativo". Con il terzo motivo si denunciano altra violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione.
La Corte del merito non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi 7) e 9) per la
"occasionalità dei fatti, nati da contatti estemporanei". Si evidenzia in fatto che il RO, nel dicembre del 2010, alla ricerca di danaro per conservare le sue proprietà fece da intermediario in due trattative: una per reperire conto terzi sostanza stupefacente (capo 7) e l'altra per "piazzare" alluminio (capo 9) rubato, ed è pertanto ravvisabile l'unicità del disegno criminoso.
2.2 EL IO denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 3) riguardante una cessione di grammi 500 di cocaina a NI AR, la cui prova è basata su di una intercettazione ambientale del 13 ottobre 2010 tra il ricorrente ed il NI sulla vettura di costui, nel corso della quale il NI avrebbe detto al LI, parlando di droga, "....me l'hai data, non l'ho toccata". Ebbene, nonostante la trascrizione, disposta con C.T.U. dal GUP, avesse corretto la frase in "me l'ha data, non l'ho toccata"" con chiaro riferimento ad una terza persona, prima il Tribunale e poi la Corte non hanno tenuto conto di tale circostanza, evidenziando, con motivazione illogica, che "il NI non abbia contestato la materialità del fatto" facendo in tal modo ricadere sul ricorrente il silenzio del coimputato. La Corte, pertanto, ha rifiutato di dare un senso alle parole "me l'ha data" riferite ad una terza persona. La sentenza impugnata fonda il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla base di intercettazioni ambientali ove il NI si lamenta di avere ricevuto da "IO", pagando 18.000 Euro, droga di pessima qualità, la Corte, in violazione della disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., apoditticamente fa rientrare la cessione dei 500 grammi di cocaina, oggetto della contestazione del capo n. 3), nella cessione di cocaina per 18.000 Euro avvenuta nell'ottobre del 2010, dimenticando la specifica contestazione del capo n. 3). Per superare il senso della frase "me l'ha data" la Corte (pag. 19) ricorre ad apodittiche ipotesi non riscontrabili in atti, adducendo che LI "potrebbe avere incaricato terzi della consegna". Altra illogica considerazione, per il ricorrente, è quella secondo cui non si spiegherebbe il motivo per cui nell'occasione il ricorrente avrebbe assunto il rischio di violare la disposizione di cui all'art. 9 TU. delle misure di prevenzione se non ritenendo il cointeressamento nell'affare della cessione della droga. L'argomento per la difesa è debole oltre che illogico, non avendo la Corte tenuto conto del fatto che il LI ha violato, nel contesto di tempo che interessa, la richiamata disposizione ben dieci volte e, quindi, ben abituato ad assumersi rischi. Cade poi in contraddizione con quanto affermato a pag. 17, ove la Corte da atto che quel 13 ottobre il NI ed il LI non stessero trasportando cocaina avendo come "obiettivo primario il recupero della somma di danaro dovuta al NI dal Merli, per cui non ha senso far riferimento al rischio che si sarebbe assunto il quell'occasione il LI di violare la sorveglianza speciale.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione del principio del ragionevole dubbio a favore del reo con riferimento al mancato proscioglimento dell'imputato, ed, in subordine, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. La stessa Corte riferisce che la cocaina riferita al
LI fosse di pessima qualità e che quanto consegnato non potesse che contenere una minima traccia di principio attivo. Ma la Corte supera il dato facendo riferimento ad una intercettazione ove il SI, riferendosi al CI RI, dice che gli avrebbe detto che lo stupefacente ceduto, pur essendo una porcheria, conteneva il 20/30% di roba. Basta tanto per la Corte per non configurare l'ipotesi lieve. Resta il fatto che non si è in grado di sapere se nella sostanza, fatta passare come cocaina, di cocaina ce ne fosse realmente o in quale percentuale, nella peggiore delle ipotesi sicuramente minima.
2.3 AZ PE con il primo motivo denuncia la illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale sotto diversi profili. In primo luogo, laddove la Corte del merito ha ritenuto di potere ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di ricettazione di cui al capo n. 9) della rubrica, la sentenza di appello per il ricorrente si limita a richiamare le motivazioni del Tribunale effettuando una ricostruzione, in merito alla sussistenza del dolo (consapevolezza della provenienza furtiva del materiale ferroso caricato sull'auto carro di proprietà di AN), in maniera apodittica senza tener conto delle censure indicate con i motivi di appello. Ciò che emerge, anche se in maniera non esplicita, è che si è ricostruito l'elemento psicologico nella forma del dolo eventuale in quanto è la stessa Corte del merito ad affermare che sarebbero individuabili sufficienti indizi in merito alla consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del materiale ferroso. In sostanza, si argomenta che la sentenza, evocando il parametro dei "sufficienti indizi", ragiona in termini di rappresentazione dell'eventualità che la cosa acquistata provenisse da delitto, in poche parole l'imputato si sarebbe rappresentato il dubbio quanto alla provenienza da delitto del materiale in parola. Ciò precisato si evidenzia la violazione di legge nella interpretazione della norma incriminatrice stante la incompatibilità tra dolo eventuale e delitto di ricettazione avendo il legislatore riservato tale forma di dolo alla ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.. Nel caso de quo si sarebbe potuto rimproverare all'imputato l'omesso accertamento in merito alla provenienza dei beni in presenza degli indizi indicati in sentenza, ma non farne derivare da questi, ed in assenza di altri elementi determinanti, la sua piena consapevolezza del delitto di ricettazione del materiale ferroso. La sentenza è carente di motivazione con riferimento allo specifico motivo di impugnazione di mancata valutazione di tutte le risultanze istruttorie del primo procedimento, con particolare riferimento ai dialoghi intercettati e alla deposizione dello AN, che esclude la consapevolezza della provenienza illecita della merce da parte del AZ. I giudici della Corte qualificano il comportamento del ricorrente come anomalo, ma non chiariscono e dimostrano come tale comportamento risulta essere idoneo a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Tale anomalia viene riscontrata in comportamenti del tutto neutri, come quando si ritiene che la richiesta rivolta dallo AN al ricorrente di trovare potenziali acquirenti del materiale ferroso doveva apparire a quest'ultimo "certamente anomala"; è così pure viene valutata anomala la circostanza che il AZ non richieda allo AN la provenienza della merce.
Secondo la Corte " era inevitabile che il AZ, anche al fine di trovare dei possibili acquirenti, chiedesse a AN da dove il materiale provenisse, da chi lo avesse acquistato, quanto lo aveva pagato", ma non si comprende la massima di esperienza su cui si fonda l'asserzione. La circostanza che la merce, caricata sull'autocarro dello AN, mai in possesso del ricorrente, circolante pubblicamente senza alcun occultamento, parcheggiato nel piazzale dello stabilimento del AZ, nonostante la presenza di un'auto della polizia ferma nei pressi, avrebbe dovuto, semmai, essere dimostrativa di una liceità del carico. La sentenza si sarebbe dovuta preoccupare di dimostrare, non solo che il ricorrente si fosse rappresentato l'esistenza di un comportamento illecito da parte dello AN, ma soprattutto che egli fosse a conoscenza del reato di furto della merce, della sua entità, del suo valore economico, al fine di trame profitto. Si argomenta che, se il AZ fosse stato consapevole della provenienza furtiva della merce, avrebbe di certo operato in modo da non lasciare tracce della sua condotta e non avrebbe certo ospitato nelle vicinanze del proprio piazzale l'autocarro, per altro in quel periodo il ricorrente si trovava sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e ben sapeva di essere controllato dalle FF.OO..
Inoltre, si rappresenta che la Corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza che, non avendo il ricorrente la possibilità di uscire fuori dal Comune di Fiero in ragione della misura di sorveglianza, ha coinvolto, nel ricercare di vendere il materiale ferroso, il RO che in effetti si è prodigato nel rinvenire potenziali acquirenti e questa era la ragione dei contatti telefonici avuti con costui, e non, come opina la Corte, per "la necessità di piazzare al più presto la merce per ovvie ragioni". Con tali parole si vuole dimostrare la consapevolezza della provenienza furtiva. Altrettanto illogica è l'operazione della Corte di far derivare tale consapevolezza dal fatto che il ricorrente non fosse a conoscenza della tipologia del materiale stesso;
ciò, semmai, poteva giustificarsi proprio a ragione del fatto che egli non avesse avuto dubbio alcuno in merito alla natura e alla provenienza della merce. O se, invece, avesse conosciuto la provenienza illecita del carico egli, certamente, avrebbe preteso ogni ragguaglio in merito alla tipologia, alla quantità, al valore.
Con il secondo motivo si denunciano altra violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla costruzione del fatto operata in sentenza.
La sentenza di conferma della condanna di primo grado non considera affatto le doglianze difensive, ne' motiva in ordine alle ragioni per cui esse devono essere disattese, in particolare, non ha adeguatamente esaminato le dichiarazioni dei testi a difesa, quale la deposizione dello AN, pervenendo apoditticamente ad un giudizio di complessiva inattendibilità essendo egli l'autore del furto del materiale ferroso.
Con il terzo motivo si eccepisce il travisamento del fatto e l'errata applicazione della legge penale, con riferimento alla compatibilità del dolo eventuale nel reato di ricettazione, poiché la rappresentazione dell'eventualità che la merce provenisse da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, non essendo sufficiente che l'agente si sia rappresentata la possibilità di tale origine per circostanze idonee a suscitare perplessità. E, comunque, si argomenta, è evidente che non ci sono nella sentenza impugnata considerazioni convincenti per ritenere che sussiste tanto il dolo diretto, quanto il dolo eventuale. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dei criteri per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed in sostanza di quelli della quantificazione della pena.
2.4 CI RI con il primo motivo denuncia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla denunciata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 6 (identico motivo posto a base del ricorso del Ratio OR, V. infra).
Con il secondo motivo si denuncia carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato contestato, in ogni caso si evidenzia che ricorre la violazione dell'art. 649 c.p.p.. 2.5 IO OR con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Si premette che, con specifico motivo di appello, si era impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 6, per denegato esercizio della facoltà, riconosciuta al difensore, di verificare il contenuto ed il funzionamento del server utilizzato dalla Procura della Repubblica per eseguire le intercettazioni. Rammenta che, all'udienza preliminare, era stata eccepita la relativa nullità per l'impossibilità, per il difensore, di verificare il contenuto del server dove sarebbe avvenuta la registrazione, masterizzazione e verbalizzazione delle operazioni e la tenuta delle bobine originali con remotizzazione dell'ascolto presso il comando delegato. L'ipotesi che sottosta all'eccezione è che il server della Procura, diversamente da quanto fatto apparire e da quanto dichiarato, sia stato utilizzato come "mero ponte" di trasferimento dei dati al cosiddetto client server, costituito dalla sede della centrale operativa della questura e ciò in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, il che rendeva le intercettazioni inutilizzabili. Alla
difesa è stata impedita ogni verifica sul punto: infatti, con istanza 2 dicembre 2011, era stato chiesto al pubblico ministero di indicare quali apparecchiature server erano state utilizzate per l'attività di intercettazione, per poter esaminare le caratteristiche dell'impianto e confrontare le conversazioni trasportate sul CD precedentemente rilasciate alla difesa con quelle esistenti nel server.
All'udienza del 7 dicembre 2011 il pubblico ministero aveva depositato una nota dalla quale risultava "che le intercettazioni sono conservate in forma originale nel sistema "SIO integra"; ubicato presso i locali della procura della Repubblica;
che ad attività conclusa, i dati vengono trasferiti, attraverso la masterizzazione, su supporti ottici non riscrivibili, che, dopo la masterizzazione, le registrazioni vengono cancellate dalla memoria di massa del server". Dunque, nessun dato vi era nel server e mancava qualsivoglia verbale che desse conto delle operazioni di masterizzazione e di chi le aveva compiute.
In definitiva, si afferma, alla difesa non è stata consentita alcuna verifica, e non esiste alcun verbale attestante l'effettiva esecuzione dell'attività di masterizzazione dei dati "contenuti, in ipotesi, nel server della procura". Reputa la difesa che, dalla mancata autorizzazione ad accedere al server per queste verifiche, discenda la nullità dell'udienza preliminare (alla luce del disposto della sentenza delle Sezioni Unite penali del 26 giugno 2008 n. 36359). L'eccezione, rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare, era riproposta negli atti preliminari del dibattimento, e il Tribunale parimenti la rigettava affermando che non era ravvisabile, con riferimento all'attività di intercettazione, alcuna invalidità "in quanto risulta dimostrata l'immissione nel server esistente presso la Procura dei dati captati dalla centrale dell'operatore telefonico", come comprovato dall'attestazione fornita dalla segreteria del pubblico ministero, per cui "presso l'ufficio CIT sono installati server dove avvengono intercettazioni delle conversazioni, la registrazione e la masterizzazione a nulla rilevando, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni qualsiasi altra operazione in quanto estranea alla nozione di registrazione così come definite dalla giurisprudenza di legittimità......
L'interpretazione del Tribunale, a giudizio della difesa, non può essere avallata sia perché la dichiarazione della segreteria del Pubblico ministero non ha valore fidefacente, sia perché, in ogni caso, occorre considerare il profilo di nullità derivante dal mancato accoglimento della richiesta difensiva di accedere alla memoria informatica dei server al fine verificare la presenza dei dati e la loro corrispondenza con quelli messi a disposizione in copia. Questo diritto è riconosciuto dall'art. 268, comma 6, come interpretato dalla Corte di Cassazione alla cui violazione consegue la nullità dell'udienza preliminare.
Infine, secondo la difesa, l'originale della registrazione è quella contenuta nella memoria del server, mentre i files trasportati su DVD costituiscono la copia;
la prova è costituita solo dai dati salvati dalla memoria del server;
la difesa si era opposta all'acquisizione e alla lettura dei verbali di trascrizione di tutte le conversazioni disposte nel procedimento penale. Dall'assenza di supporti informatici originali discende l'inesistenza della prova. Orbene, la Corte d'appello nel confermare la statuizione del Tribunale, pur affermando che all'imputato è riconosciuto il diritto di verificare il funzionamento del server (Cass. SS.UU. 43654/2008), ha ritenuto la tardività della richiesta. Si evidenzia che l'assunto della tardività è privo di fondamento in quanto sebbene tale diritto non possa essere esercitato nel corso delle indagini, ma solo a conclusione delle medesime, cioè quando i supporti ed i verbali vengono depositati, è previsto un momento iniziale di insorgenza del diritto ad esaminare il server, successivo al deposito di bobine e verbali, ma non certo un termine finale.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la Corte ha determinato il contenuto delle conversazioni intercettate in maniera autonoma, qualificatasi come conoscitore del dialetto utilizzato dagli interlocutori, in difformità della versione resa dal perito nominato per l'esecuzione delle operazioni di trascrizione, anziché convocare il perito a chiarimenti con violazione dell'art. 227 c.p.p., richiamato dall'art. 268 c.p.p., comma 7 e, quindi si eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza della disposizione prevista a tutela del diritto delle parti all'intervento del procedimento ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). La procedura adottata ha comportato la violazione dell'art. 227 c.p.p., commi 3 e 5 si risolve nella negazione di un diritto che,
invece, l'art. 227 c.p.p. prevede, posto che il perito dovrebbe essere il destinatario delle domande e dei chiarimenti che tutte le parti processuali intendessero rivolgere, il diritto garantisce alla partecipazione a quel momento fondamentale del contraddittorio che è la raccolta della prova.
Con il terzo motivo e quarto motivo si denuncia violazione di legge per avere la Corte riformato il giudizio assolutorio del Tribunale in relazione al capo n. 5) senza la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza ex art. 197 bis c.p.p. del teste TA TR OR, condannato con sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p., e senza rinnovazione della testimonianza del teste montanari patrik, in violazione dell'art. 603 c.p.p. in una lettura costituzionalmente orientata che, ai sensi dell'art. 117 Cost., tenga conto di quanto sancito dall'art. 6 C.E.D.U..
In fatto va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte, a seguito dell'appello del P.G. e delle argomentazioni esposte dal medesimo, ha ravvisato la responsabilità dell'imputato relativamente al delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere acquistato da SI IO e TA TR OR un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (400 grammi circa di cocaina), a loro volta ricevuto per la somma di Euro 21.000,00 circa da tale molina di nazionalità colombiana (non identificato), facendo riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dal TA.
Si argomenta che la Corte, in sostanza, ha riesaminato in via cartolare le deposizioni testimoniali, dandone una lettura esattamente opposta a quella effettuata dal Tribunale, senza disporre la rinnovazione della loro audizione. Addirittura, in assenza dell'esame diretto del teste, la Corte è pervenuta a dichiarare la falsità delle dichiarazioni, senza dare nemmeno atto delle modalità con cui il P.M. aveva posto le domande e senza considerare che il P.M. chiese conferma di un dato (l'orario in cui il AZ e l'amico montanari si erano lasciati) diverso da quello che il teste aveva pur riferito.
Si denuncia, inoltre, la carenza di analisi delle prove illustrate con memoria dal difensore quali:
il contenuto della conversazione 3813 che non conteneva alcun riferimento a gradi di purezza e qualità dello stupefacente;
il contenuto della conversazione ambientale 3815 da cui emerge che l'importo di cui si da conto nella conversazione è di Euro 11.000 e non 21.500,00 il riferimento espresso, nella stessa intercettazione, da parte di TA e SI subito dopo il conteggio del danaro di Euro 11.00,00 al nome di BI, diverso da quello del ricorrente;
il diverso indirizzo di residenza del AZ non più abitante a Via Mazzini dove si recò l'autovettura del SI;
le spiegazioni offerte da TA sulla ragione per cui egli aveva dichiarato di aver conteggiato e 21.500.
Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame della richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione, laddove la Corte d'appello, nonostante abbia dichiarato di aver voluto determinare una pena base per il diverso reato di cui al capo 5), ritenuto più grave, in misura "lievemente inferiore" a quella inflitta dal Tribunale per il reato di cui al capo 3), ha determinato la pena base in anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, quindi in misura ben più alta di quella adottata dal Tribunale, che, tenuto conto dell'aumento per la recidiva, inflisse la pena di anni sei e mesi sei di reclusione. Si tratta di un evidente errore matematico nel senso che il complesso della motivazione porta a ritenere che la Corte intendesse ridurre la pena base, tanto da respingere l'appello incidentale del P.M. che, invece, aveva chiesto un innalzamento della pena base.
Con il settimo motivo si evidenza una omessa valutazione della condotta dell'imputato successiva ai fatti, consistita nell'affidarsi al SERT e nel seguire positivamente il programma terapeutico di recupero con irragionevole disparità di trattamento rispetto alla pena comminata al coimputato EL gravato da innumerevoli precedenti penali.
Con l'ottavo motivo si denuncia carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena per 9 reati posti in continuazione con quelli di cui al capo 5), evidenziandosi un aumento maggiore di pena rispetto a quello calcolato per il coimputato NI.
2.6 Il primo motivo del ricorso di RO AR è di contenuto identico a quello del terzo e quarto motivo del ricorso del IO.
Con il secondo motivo rileva vizio di motivazione per avere la Corte d'appello utilizzato, ai fini della ritenuta responsabilità del reato di cui al capo 5), dichiarazioni di un soggetto, TA TR OR, già dichiarato inattendibile dal Tribunale omettendo di indicare in motivazione le ragioni sottese a tale opposta valutazione.
Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte distrettuale utilizzato ai fini della decisione sul capo n. 5) dichiarazioni acquisite a seguito delle contestazioni sollevate durante l'esame dibattimentale di un soggetto, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 500 c.p.p., comma 2 ed al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 3, 6 e 7 dello stesso articolo. In sostanza il giudice del gravame riporta in sentenza e, conseguentemente, utilizza ai fini della decisione, le dichiarazioni del TA rese durante le indagini preliminari traendo direttamente da esse la prova dei fatti in essi rappresentati, quando al contrario le dichiarazioni stesse - utilizzate ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale del TA - potevano al più costituire strumento per la valutazione della credibilità del dichiarante.
Nell'eccepire il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte del merito si fa riferimento:
all'analisi del contenuto della conversazione n. 3815, intercettata all'interno dell'auto del NI il 20.12.2010.
Da tale intercettazione la Corte deduce che i due interlocutori, TA e NI, stavano attendendo alla fase finale di un'attività di cessione di stupefacenti, che il guadagno dell'operazione fosse pari a complessivi Euro 3.500,00 da dividersi i parti eguali;
Che il TA, a fronte di un pregresso debito contratto nei confronto del NI, tratteneva per se solo 500 Euro consegnando al ricorrente ulteriori Euro 1250 per un totale di Euro 3.000,00;
Tali ripartizioni di somme vengono utilizzate dalla Corte come base di alcune affermazioni che rivestono importanza significativa nella valutazione della responsabilità degli imputati. Si afferma che, se l'ammontare complessivo delle somme spettanti al duo NI - TA era pari ad Euro 3.500,00 allora l'ammontare complessivo del danaro ricevuto dagli imputati doveva essere pari ad Euro 21.500,00. Le deduzioni operate dalla Corte contrastano con il contenuto testuale della conversazione, secondo il quale in maniera chiara emerge che TA corrisponde a NI un somma pari ad Euro 1.750 comprensivi di Euro 1.250, dovuti in virtù di un pregresso debito contratto con il NI, il che consente di affermare che il NI ricevette in quella giornata solo la soma di Euro 500,00. non si comprende, quindi, da quale dato della conversazione la Corte abbia dedotto tanto il guadagno complessivo di quella operazione (Euro 3.500), quanto l'ammontare della complessiva somma ricevuta dagli stessi per lo smercio della sostanza drogante pari ad Euro 21.500.00.
Altrettanto illogico è il convincimento della Corte di ritenere avvenuto l'incontro a Brescia all'interno del Bar Garzoni tra NI, TA e AZ, dal momento che il Tribunale aveva ben analizzato gli elementi indiziari ed affermato che l'incontro non si era affatto verificato, per altro circostanza, questa, riconosciuta dalla stessa Pubblica Accusa.
Come pure illogica è l'argomentazione relativa alla circostanza che il TA ed il NI quel giorno (quella della conversazione n. 290) avessero ritirato di pomeriggio della sostanza stupefacente, ciò viene tratto dalla interpretazione di espressioni frammentarie quali "non sembra un granché però, cellophane...prova a toccarla" riferibili alla circostanza che i due stessero parlando della qualità dello stupefacente appena ritirato. Ma si tratta di parole che non hanno la capacità dimostrativa che la motivazione attribuisce ad esse e non provano che siano riferite proprio alla droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Si procede per prima, per ragioni di ordine sistematico, all'esame dei ricorsi di IO OR e di NI AR ritenendo il Collegio fondati il terzo e quarto motivo del ricorso del AZ ed il primo, il secondo e terzo del ricorso del NI, motivi che concernono il delitto di cui al capo 5), ad entrambi contestato, con conseguente annullamento con rinvio sul punto dell'impugnata sentenza.
3. 1 Ma, prima ancora, è necessario affrontare l'esame delle questioni oggetto del primo (comune anche al primo motivo del ricorso del CI) e del secondo motivo del ricorso del IO, afferendo esse a censure di nullità dell'udienza preliminare e di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni intercettative (la prima) e violazione del diritto di Difesa ex art. 178, lett. C) relativamente alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche, e, quindi, estensibili, se fondate, alle posizioni di tutti gli imputati le cui affermazioni di responsabilità sono basate anche su tali elementi di prova.
Le censure, entrambe infondate, sono state proposte ed articolate nella stessa identica maniera innanzi alla Corte d'appello e, per altro, quanto alla prima, già oggetto della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sollevata innanzi al Tribunale che l'aveva rigettata con ordinanza, poi specificamente impugnata.
3.1.1 Con la prima si denunzia violazione del diritto della difesa consistita nel fatto che ai difensori sarebbe stato impedito di accedere al server, installato presso gli uffici della Procura delle Repubblica, per verificarne il funzionamento, utilizzato dal P.M. per eseguire le intercettazioni. La verifica, si sostiene, era necessitata dal fine di accertare la regolarità delle operazioni di intercettazione, in quanto queste venivano ascoltate (operazione consentita), con istradamento dei dati, presso le postazioni remotizzate della Questura di Brescia. Si afferma che se non si è potuto controllare il server, non c'è prova che le intercettazioni siano avvenute con le modalità dichiarate dal P.M. (registrazione negli uffici della Procura, ascolto presso le postazioni in Questura), ben potendo essere state raccolte direttamente da un server presso la Questura, ma in assenza del decreto di utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti negli Uffici della Procura e, quindi, in violazione della disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 con la relativa sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.
Tale richiesta di verifica venne avanzata dai difensori il 2 dicembre 2011 in vista dell'udienza preliminare fissata per il 7 dicembre successivo.
Nel corso di tale udienza preliminare il P.M. depositava una nota da cui emergeva che le intercettazioni, nel corso delle relative operazioni, vengono conservate nel sistema "SIO integra", ubicato preso il locale della Procura della Repubblica e che, ad attività conclusa, i dati vengono trasferiti, attraverso la masterizzazione, su supporti ottici non riscrivibili, che, dopo tale operazione le registrazioni vengono cancellate dalla memoria di massa del server. Veniva, altresì, specificato, con altra nota, acquisita dalla Squadra Mobile della Questura presso la società SIO s.p.a., proprietaria degli impianti concessi in uso alla Procura della Repubblica, in cui emerge, circa le modalità di masterizzazione, che questa è automatica e durante la stessa non è possibile inserire dati esterni al sistema SIO, integrare, modificare o eliminare in parte o completamente quelli presenti, e che, pertanto, nessun intervento esterno può modificare il contenuto delle evidenze prodotte.
Orbene, quanto all'avvenuta registrazione delle intercettazioni presso il server in Procura, il dato di fatto che lo comprova, riportato dai giudici del merito, incontrovertibile, si ricava dai contratti di noleggio e dalle relative fatture, di noleggio ed utilizzazione corrisposte dall'A.G. alla società, per gli strumenti necessari per effettuare le registrazioni, come pure pari documentazione è stata versata in atti dal P.M. per quanto riguarda il noleggio di apparecchi che hanno consentito la remotizzazione dell'ascolto in Questura.
Dunque, precisato che non si è contestato l'omesso avviso da parte del P.M., come prescrive l'art. 268 c.p.p., comma 4 del deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, insieme ai decreti di cui al precedente art. 267 c.p.p., ne' si contesta la violazione della facoltà "di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione dei flussi di comunicazioni informatiche" di cui allo stesso art. 268, comma 6 appare aderente al dato normativo la decisione, prima del GUP, poi del Tribunale, ed ancora fatta propria dalla Corte d'appello, circa la non ravvisabilità di alcuna invalidità (nullità e/o inutilizzabilità), essendo rimasto provata l'immissione dei dati relativi alle intercettazioni nel server sito nei locali della Procura della Repubblica, "...a nulla rilevando, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni qualsiasi altra operazione in quanto estranea alla nozione di registrazione così come definite dalla giurisprudenza di legittimità".
Ed, altrettanto, condivisibile è l'ulteriore precisazione della Corte territoriale che, nell'uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità (S.U. 36359/2008), secondo cui deve essere consentito alla difesa di accedere (ovviamente dopo la conclusione dell'operazione di intercettazione) al server, onde verificare l'avvenuta registrazione dei colloqui telefonici o ambientali, afferma che tale richiesta di accesso venga formulata, all'esito dell'avviso di cui all'art. 268 c.p.p., comma 4 o, quanto meno, di quello di cui all'art. 415 bis c.p.p., atteso che, attraverso l'operazione di masterizzazione di cui si è parlato, la memoria del server sito in Procura viene liberata dai dati acquisiti, per essere utilizzata in altre attività intercettative. Nel caso di specie, la richiesta formale di accedere al server (rectius alla memoria del server) è stata avanzata dalla difesa il 2 dicembre 2011, a distanza di cinque giorni prima dell'udienza preliminare, e, quindi, ben oltre rispetto alle date della notifica degli avvisi su richiamati, di tal che è da ritenere del tutto ragionevole il periodo di tempo trascorso da esse prima dell'operazione di masterizzazione. Si pone il problema se il P.M. debba notificare alle parti il giorno in cui avviene tale operazione e, se, è sufficiente ai fini della legittimità della stessa l'attestazione del relativo compimento che ne da la segreteria della Procura della Repubblica.
La soluzione ci viene offerta dalla richiamata sentenza a S.U. n. 36359/2008 (Rv. 240395). Con tale pronuncia la Corte addiviene alla nozione di registrazione, ai fini che in questa sede rilevano, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 268 c.p.p.. La "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica, si realizza con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto. Ed è a tale specifico segmento della complessiva attività di intercettazione che l'art. 268 c.p.p. si riferisce laddove dispone che le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica.
Per qualsiasi altra operazione, in quanto estranea alla nozione di registrazione così definita, non assume alcun rilievo, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, il luogo dove la stessa è avvenuta: discorso che vale, dunque, anche per quell'operazione che consiste nello scaricamento dei dati su supporti informatici quali CD - ROM o DVD, e che, pertanto, ben può essere compiuta eventualmente presso uffici di P.G. nel caso di ascolto remotizzato, previa utilizzazione della registrazione derivata da quella (che deve essere necessariamente) eseguita in Procura.
D'altra parte il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela, per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi circa la regolarità della "registrazione" o sospetti di manipolazione: ed invero, in forza dell'art. 268 c.p.p., comma 6, "ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche".
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla data del compimento delle operazioni di masterizzazione da parte del P.M. cui aveva la facoltà, rectius diritto, di assistervi, ma con specifica richiesta, dopo la notifica degli avvisi di cui all'art. 268 c.p.p., comma 4 o di quello di cui all'art. 415 bis c.p.p., e non risulta che abbia esercitato tale diritto, se non a distanza di tempo con la richiesta del 2 dicembre 2011, quando oramai l'operazione di masterizzazione era già stata compiuta.
Dunque, non coglie nel segno il ricorrente che, nel contestare la censura di tardività di tale richiesta, precisa che " è, quindi, previsto un momento iniziale di insorgenza del diritto di esaminare il server, successivo al deposito di bobine e verbali, ma non certo un termine finale", atteso che tale termine finale non è previsto dal codice di rito non essendo imposto l'obbligo al P.M. di avvisare la difesa dell'imputato per le operazioni di masterizzazione.
3.1.2 La seconda censura (V. parte narrativa secondo motivo del ricorso del RATIO) anch'essa, ovviamente oggetto del gravame di merito, è stata parimenti ritenuta infondata dalla Corte d'appello con osservazioni in diritto pienamente condivisibili. Premette la Corte del merito sul punto, preso atto della incompleta trascrizione delle intercettazioni telefoniche da parte del perito d'ufficio per la incomprensibilità, a suo dire, di alcuni tratti delle conversazioni, poiché la maggior parte dei soggetti coinvolti parlava in "termini desueti del dialetto bresciano", rendendo le parole suscettibili anche di interpretazioni diverse, rileva, diversamente da quanto ha ritenuto la difesa, che il Procuratore Generale, resosi conto di tale incompletezza, non ha affatto richiesto la rinnovazione della trascrizione delle intercettazioni, insistendo, come aveva già fatto il P.M. in primo grado, affinché il Collegio procedesse, in camera di consiglio, all'ascolto delle registrazioni contestate.
La Corte aderiva alla richiesta e rilevava, dopo l'ascolto, che alcune delle conversazioni ambientali in atti registrati su files audio risultavano difficilmente intelligibili, sia perché spesso nell'auto del NI vi era la radio accesa con musica ad alto volume, sia per i rumori di fondo, sia perché il tono della voce utilizzato dal NI è spesso molto basso e confidenziale. Tuttavia la Corte conclude che l'ascolto di alcune conversazioni ha consentito di "afferrare" precise espressioni verbali, e non singole parole, che il perito aveva qualificato "incomprensibili". La difesa, con il motivo in esame, contesta la legittimità dell'operazione che avrebbe comportato la violazione del disposto dell'art. 227 c.p.p., commi 3 e 5 e, conseguentemente, la nullità della sentenza per inosservanza della disposizione prevista a tutela del diritto delle parti all'intervento nel procedimento ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Il rigetto della eccezione di nullità da parte della Corte d'appello trova il Collegio pienamente d'accordo essendo esso conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte suprema di cassazione ha avuto, infatti, modo di affermare e più volte ribadire il principio di diritto secondo il quale, pur "a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento", sono, tuttavia, consentiti "al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine" (e, più generalmente, del supporto, analogico o digitale, recante la registrazione delle intercettazioni, debitamente acquisite e trascritte) nonché "l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso" (Sez. 1, n. 1079 del 16/01/1995 - dep. 01/02/1995, Catti ed altri, Rv. 201238; cui adde, Sez. 2, n. 9172 del 04/11/2002 - dep. 26/02/2003, Genova e altri, Rv. 223703; Sez. 1, n. 604 del 25/11/2008 - dep. 12/01/2009, Alfieri, Rv. 243176; e Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009 - dep. 16/02/2010, P.G. in proc. Pesacane e altri, Rv. 246105, Sez. 1, Sentenza n. 22062,del 24/04/2013 Ud., Rv. 256080, Sez. 2, Sentenza n. 43923,del 11/10/2013 Ud., Rv. 257313, Sez. 6, Sentenza n. 25806 del 20/02/2014 Ud., Rv. 2596749). Tale principio deve essere riaffermato e tenuto ben fermo con le precisazioni e i chiarimenti che seguono.
Deve, per vero, prescindersi dal riferimento, contenuto nei succitati arresti, alla "esclusiva" discrezionalità del giudice nella selezione della "modalità operativa istruttoria". L'ascolto delle registrazioni si colloca, infatti, su un piano diverso rispetto a quello della vera e propria istruzione probatoria del giudizio, cioè della ammissione, della formazione e della assunzione della prova. Si tratta, invero, di registrazioni di intercettazioni già acquisite al processo con l'osservanza delle forme e delle garanzie stabilite. E nella specie, peraltro, i supporti digitali, recanti la copia delle registrazioni, erano stati allegati a corredo della perizia trascrittiva eseguita nel corso del giudizio di primo grado. Orbene, l'ascolto delle registrazioni delle intercettazioni - al pari della apprensione sensoriale di ogni altra prova già assunta, acquisita o, comunque, dichiarata utilizzabile ai fini della decisione (al pari della consultazione dei processi verbali della prova orale dibattimentale, o delle trascrizioni delle relative registrazioni foniche, al pari dello scrutinio degli atti, dei documenti, delle fotografie e di ogni altra evidenza iconografica, e al pari dell'ascolto e/o della visione di riprese audiovisive) - attiene alla sfera del concreto accesso del giudice alla prova che già giuridicamente costituisce il patrimonio cognitivo del giudizio. Sicché la camera di consiglio è la sede processuale confacente e di elezione. Mentre non sono pertinenti ne' la evocazione del contraddittorio ne1 la rivendicazione dell'esercizio del diritto di partecipazione difensiva, che hanno già trovato piena e compiuta attuazione nella formazione e nella acquisizione della prova. In relazione all'ulteriore censura, larvatamente formulata dal ricorrente, per la mancata assistenza dell'interprete nell'ascolto delle intercettazioni dei dialoghi tra gli interlocutori i quali si esprimevano in dialetto bresciano, giova ricordare il principio fissato da questa Corte suprema di cassazione, in materia di traduzioni, secondo il quale "la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intelligibilità del dialetto è accertamento di fatto", sicché "non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 c.p.p., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale". (Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004 - dep. 29/07/2004, Belforte e altri, Rv. 229104 e Sez. 5, n. 931 del 03/11/1995 - dep. 30/01/1996, Arfuso ed altri, Rv. 203962).
4. Passando all'esame del terzo e quarto motivo del ricorso del IO e del primo, secondo e terzo del ricorso del NI (V. parte narrativa), ritiene il Collegio che la tesi prospettata, sul punto, dai ricorrenti, secondo cui il potere del giudice d'appello di espletare una completa reformatio in peius deve sempre confrontarsi con le norme sovranazionali della CEDU, alla luce soprattutto di due recenti interventi, in riferimento all'art. 6, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sia, in linea di principio, condivisibile. La Terza Sezione della Corte di Strasburgo, con sentenza del 5 luglio 2011, causa Dan c. Moldavia, richiamando peraltro la sua precedente giurisprudenza, ha, da un lato dichiarato di ribadire "che le modalità di applicazione dell'art. 6 ai procedimenti davanti alle Corti d'Appello dipendono dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione", e dall'altro affermato che "se una Corte d'Appello è chiamata a esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta della prova". Ciò significa che "in linea di massima" il giudice d'appello dovrebbe "poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità", considerato che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate".
Questa Corte si è espressa sulla questione (sez. 5^, 5 luglio 2012 n. 38085) ed ha ritenuto che l'art. 6 CEDU imponga la rinnovazione dell'istruttoria in presenza di due presupposti: "la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni". Rinnovazione la cui necessità, nel caso di specie, per questa Suprema Corte è evidente, non concordandosi con la Corte del merito, che ha proceduto alla mera rilettura delle dichiarazioni del teste TA TR OR, certamente decisive nell'affermazione di responsabilità degli imputati, giungendo a valutazioni diametralmente opposte a quelle del Tribunale.
È corretto, infatti, il rilievo dei ricorrenti secondo cui il Tribunale aveva considerato che l'impianto accusatorio relativo al citato capo n. 5) poggiasse prevalentemente sulle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, dal coimputato TA TR OR;
dichiarazioni che venivano giudicate, siccome gravemente contraddittorie, non attendibili. Nè riteneva che le suddette dichiarazioni potessero essere "sostituite" da quelle precedentemente rese dallo stesso TA in sede di interrogatorio e che avevano costituito oggetto delle numerose contestazioni operate dal P.M. durante l'esame. Rilevava, infatti, il Tribunale che, ai sensi del disposto di cui all'art. 500 c.p.p., le suddette dichiarazioni, di cui si evidenziava il palese contrasto sui punti fondamentali rispetto a quelle assunte in dibattimento, non potevano di per sè costituire prova dei fatti in esse rappresentati, potendo, al più, costituire strumento di valutazione della credibilità del dichiarante, o, comunque, contribuire a formare il convincimento del Giudice, purché confortate da altri elementi di riscontro, che, al contrario, il Tribunale non riteneva di poter ricavare dai risultati delle captazioni telefoniche relative al capo d'imputazione di cui trattasi.
Ed è proprio in riferimento a questo aspetto processuale che non appare condivisibile la motivazione della Corte d'appello di non ritenere necessaria la rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione del TA. Difatti, se la rivalutazione delle dichiarazioni fosse avvenuta sulla base di altre prove (testimoniali, captazioni telefoniche od altro) affatto considerate dal Tribunale, allora la necessità di riascoltare il teste poteva anche ritenersi superflua a supporto della valutazione di attendibilità in senso positivo che il giudice di secondo grado ha sostituito alla valutazione negativa del Tribunale. Ritiene, diversamente, il Collegio che la Corte d'appello non ha reso sul punto una motivazione sotto ogni profilo consistente, attenta, logica e adeguata alla riforma della sentenza di primo grado quanto al delitto di cui al capo 5), così pregiudicando i diritti degli imputati, senza tralasciare di osservare, sotto un profilo di illegittimità di metodo di valutazione della prova, che la Corte territoriale richiama e valorizza in più occasioni le dichiarazioni rese da TA TR OR al P.M. durante le indagini preliminari. In definitiva, la Corte in sede di rinvio dovrà procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione del teste TA TR OR, tenendo conto delle osservazioni della Difesa, circa la valutazione delle prove, poste a base del terzo e quarto motivo del ricorso del RATIO (V. parte narrativa) e del terzo motivo del ricorso del NI (V. parte narrativa).
5. Quanto al quinto motivo del ricorso del IO, riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, esso è manifestamente infondato stante la esaustiva motivazione sul punto della impugnata sentenza che ha evidenziato le ragioni di fatto e, quindi, di diritto ostative al riconoscimento dell'invocata attenuante.
6. Il sesto motivo resta assorbito nei precedenti, secondo, terzo e quarto, atteso che la valutazione della pena nel suo complesso va fatta con riferimento anche al delitto di cui al capo n. 5), oggetto dell'annullamento di cui sopra, ed in relazione al quale il giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà verificarne la responsabilità dei ricorrenti.
7. Infondati sono i rilievi di cui al settimo ed ottavo motivo afferendo essi a valutazioni di merito concernenti la pena non consentite nel giudizio di legittimità.
8. Ricorso del RO RO.
Per rispondere ai rilievi critici (V. parte narrativa) del ricorrente con riguardo sia alla censura di insussistenza del delitto contestato che a quella, subordinata della sua mancata configurazione, quanto meno, nella forma del tentativo, basta evidenziare che la Corte distrettuale, nel ribaltare, con riferimento ai fatti pacificamente acquisiti, l'assoluzione del Tribunale, ha preso in considerazione la condotta contestata, ed, una volta verificata che la stessa è rimasta provata, ne ha data la diversa configurazione giuridica che il Collegio condivide pienamente, in quanto conforme al dettato normativo ed alla giurisprudenza di legittimità.
Al RO è stata contestata la seguente condotta:
"intermediario nella vendita, cercava(no) di mettere in commercio lo stupefacente del EL conducendo un'articolata trattativa con NI e CI". Precisa la sentenza che l'imputato aveva fornito, nel corso del suo interrogatorio davanti al P.M., acquisito agli atti, l'interpretazione autentica della telefonata n. 2459 delle 18,51 del 23 dicembre 2010 intercorsa tra lui ed il NG, ed aveva, in definitiva, pienamente ammesso di avere svolto una condotta di intermediazione tra il CI ed il NG, che corrisponde proprio a quella oggetto della contestazione (capo n. 7). La condotta dell'"intermediazione" (V. di recente Sez. 4, Sentenza n. 2394 del 13/12/2011 Ud. Rv. 251752) è, in vero, sostanzialmente quella del "procurare ad altri" specificamente inserita nel paradigma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, posta in essere dal RO al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga, posta in vendita dal LL, che ne aveva la materiale concreta disponibilità (oggetto poi di sequestro da parte dei Carabinieri) da parte del CI e del NI: in vero, anche senza l'espressa previsione normativa, il responsabile sarebbe punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione per riferimenti, Sezione 4, 28 ottobre 1998, Generali;
nonché, Sezione 4, 2 dicembre 2005, n. 4458, Chimienti, la quale, dopo avere appunto affermato che tra le condotte illecite punite dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rientra anche quella "intermediazione", che è
ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice (condotta con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi), da queste premesse ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza della norma incriminatrice e sotto quello della violazione del diritto di difesa.
Per la sussistenza della fattispecie delittuosa sarebbe quindi finanche sufficiente che l'intermediario indichi all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente (così, Sezione 6, 10 giugno 1988, Mormina;
Sezione 6, 10 ottobre 1989, Cerami;
Sezione 6, 27 aprile 1998, Leoni) e, più in generale, ponga in essere qualsiasi attività destinata a collegare venditore ed acquirente (Sezione 4, 17 dicembre 1991, Ghiso). Non rileva quindi, affatto, che non sia avvenuta la cessione della sostanza tra il GH - Balesheni ed il NI - CI, in quanto la condotta di intermediazione prescinde dal successivo perfezionamento della vendita della sostanza.
8.1. Quanto al terzo motivo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione si rammenta che, a fronte di una motivazione logica che fa riferimento ai dati, di fatto e di diritto, su cui si basa la decisione sul punto dei giudici di merito, è sottratto a questa Corte ogni esame su tale valutazione.
9. Ricorso di EL IO.
La censura esposta nel primo motivo del ricorso (V. parte narrativa) è infondata.
Nella sede del presente scrutinio di legittimità non possono essere prese in considerazione le molteplici censure difensive in ordine al contenuto, al significato delle intercettazioni ed alla acclarata valenza confessoria delle conversazioni. Giova ribadire il principio di diritto - del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione - secondo il quale in tema di intercettazioni "la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità" (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995 - dep. 04/06/1996, Falsone, Rv. 205651; Sez. 5, n. 5487 del 03/12/1997 - dep. 28/01/1998, Viscovo, Rv. 209566; Sez. 4, n. 40172 del 16/06/2004 - dep. 13/10/2004, Kerri, Rv. 229568; Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005 - dep. 04/10/2005, Patti, Rv. 232576; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005 - dep. 05/01/2006, Caruso, Rv. 232626; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 - dep. 11/04/2008, Sitzia e altri, Rv. 239636; e Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008 - dep. 30/04/2008, Gionta e altri, Rv. 239724). Orbene, alla stessa stregua del tenore delle obiezioni difensive, le difformi valutazioni della Corte territoriale si configurano quale insindacabile apprezzamento di merito, affatto immune da illogicità e contraddizioni manifeste.
Con particolare riferimento al rilievo difensivo, ritenuto oltremodo significativo di un esame non completo dei motivi del gravame di merito, secondo cui ne' il Tribunale, ne' la Corte hanno tenuto in conto della correzione della trascrizione della conversazione ambientane n. 76 del 13.10.2010, tra il NI ed il LI, operata dal perito della frase "me l'hai data..." in "me l'ha data..", volendosi intendere che la sostanza stupefacente era stata fornita da altra persona e non dall'imputato che era l'interlocutore del NI che l'aveva pronunciata, a pagina 19 della sentenza la Corte bresciana, invece, prende atto del rilievo e, sostanzialmente, precisando che la frase, come tradotta dal perito non è necessariamente univoca in ordine alla estraneità del EL alla sostanza, dato che questi potrebbe aver incaricato terzi della consegna della droga a NI (fornendo una chiave di lettura logica della considerazione), non lo ritiene affatto significativo, emergendo la responsabilità del ricorrente da una serie di altre telefonate e dall'ammissione dei fatti resa dal NI.
9.1 La censura (mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) oggetto del secondo motivo del ricorso del EL è infondata e ci si riporta a quanto già argomentato in riferimento alla posizione di altro imputato. IO. Ricorso di AZ PE.
I primi tre motivi posti a base del ricorso possono essere trattati congiuntamente afferendo tutti alla configurazione giuridica del fatto addebitato con riferimento all'elemento soggettivo. I motivi come esposti sono identici a quelli sottoposti al vaglio della Corte d'appello che, in riferimento a ciascun rilievo critico mosso nei confronti della sentenza del Tribunale, ha fornito esauriente e logica motivazione, evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputato, secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
È bene ricordare che il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, rectius a contestare la valutazione del giudice del gravame di merito, in chiave logica, delle acquisizioni probatorie (essenzialmente le conversazioni telefoniche intercettate) circa la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza furtiva delle merce poi sequestrata dalla FF.OO., atteso che la denunciata illogicità deve essere manifesta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella pronuncia 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo, oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita questa Corte ad una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto, dell'attenta valutazione operata dal Tribunale delle risultanze istruttorie, partendo da dati di fatto incontrovertibili relativi all'accertata materialità del fatto, quale l'ammesso interessamento del AZ, sollecitato a tanto dall'autore del furto AN CE, di trovare persone interessate all'acquisto della merce, pervenendo al convincimento della consapevolezza da parte dell'imputato della sua provenienza furtiva, su di un'interpretazione delle conversazioni telefoniche intercose tra i personaggi interessati (RO e AN), altrettanto logica.
La Corte del merito, per completezza di motivazione, sebbene già convinta che gli elementi esaminati di per sè conducono alla piena consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza furtiva della merce, precisa che, ancorché si volesse prestar fede alle dichiarazioni dello AN (secondo le quali egli non mise al corrente il AZ della provenienza illecita della merce e che ne' quest'ultimo glielo ha chiesto), ed indipendentemente dall'altrettanto logica argomentazione svolta dal Tribunale, cui la Corte aderisce, per ritenere inattendibile quest'ultimo, ritiene il dolo eventuale (rappresentazione da parte dell'agente della possibilità che la cosa provenga da delitto) compatibile con la ricettazione, contestando in tal modo la contraria tesi in diritto della Difesa, proposta anche con l'odierno ricorso. Conferente è il richiamo alla sentenza delle SS.UU. n. 12433 del 26.11.2009. Difatti, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità culminato nella sentenza delle S.U. richiamata, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita della cosa. Dunque, la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dal comportamento dell'imputato (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Non si può, quindi, non concordare con la Corte del merito nel ritenere che è dovuta apparire anomala al AZ, e, dunque, sintomatica di un affare non legale, la richiesta proveniente dall'autotrasportatore AN, a lui ben noto, di piazzare della merce, della quale questi non conosceva neppure l'esatta natura e neppure il prezzo ricavabile;
e, logicamente, altrettanto anomalo è stato ritenuto il comportamento del ricorrente che, a fronte di sì fatta richiesta, non rivolge mai al suo coimputato domanda alcuna circa la provenienza della merce. Nella sentenza impugnata la Corte d'appello evidenzia una serie di elementi emergenti dalle intercettazioni telefoniche (pagg. 45 e segg.), ma, in particolare, a chiusura del cerchio, ritiene oltremodo significativa la telefonata del 17 gennaio 2011 n. 4095, intervenuta pochi attimi prima del sequestro della merce tra il RO ed il AZ, come dimostrativa della consapevolezza di entrambi sulla pericolosità del carico. Rileva la Corte che non si spiega diversamente perché il RO dovesse avvertire il AZ, per giunta con un linguaggio assai cauto, di aver visto transitare davanti alla ditta di quest'ultimo (dove era parcheggiato l'autocarro dello AN con il carico di cui trattasi), una macchina della polizia. E, sul punto, analizza anche la tesi della Difesa, secondo cui la risposta del AZ avrebbe tranquillizzato il RO circa la regolarità del carico, evidenziandone una lettura non rispondente al reale significato della conversazione;
infatti per la Corte l'interpretazione chiaramente emergente, è che il AZ ringraziava il suo interlocutore per la opportuna segnalazione, e lo invitava a proseguire, ossia a non fermarsi là, ove era ubicato il mezzo con la merce rubata. Come pure la Corte segnala che nessuna valutazione o censura hanno svolto le difese in merito al significato attribuito dal Tribunale alle concitate conversazioni registrate tra i due imputati dopo il sequestro dell'autocarro con la merce;
ed, invero, la Corte, con considerazione logica condivisibile, rileva che tali conversazioni sono difficilmente spiegabili nell'ottica della ricostruzione difensiva, tenuto conto che il mezzo sequestrato non era a loro riconducibile risultando intestato allo AN. Da ultimo, quanto alla censura che, tutt'al più, nel caso di specie poteva ravvisarsi il tentativo di ricettazione, parimenti condivisibile è l'argomentazione in diritto della Corte bresciana che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 2, Sentenza n. 19673 del 07/03/2003 Ud., Rv. 224767; Sez. 2, Sentenza n. 30062 del 16/06/2003 Ud., Rv. 226569) con riferimento alla condotta di "intromissione" che è quella contestata al ricorrente, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, occorre tenere presente che la fattispecie criminosa delineata dall'art. 648 c.p. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel far acquistare il bene), sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato l'elemento di inequivocabile caratterizzazione del delitto in esame. Va, invero, affermato che si configura la ricettazione quante volte l'attività di intromissione - nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già - consumato - sia consapevole dell'origine illecita del bene e sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. Pertanto è proprio attraverso quella condotta che s' intrinsecamente già realizzata l'offesa e l'esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, con la conseguenza che, se tale scopo non si è realizzato, il delitto è consumato e non soltanto tentato. Nell'ipotesi della mediazione, quindi, è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per fare acquistare la merce e non è dunque neppure necessario ne' che metta in rapporto diretto le due parti, ne' che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.
10.1. Del tutto generico e, quindi, inammissibile è il motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque, la quantificazione della pena, essendo del tutto congrua la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza.
11. Ricorso del CI RI.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 591 c.p.p. essendo stata acquisita formale rinuncia del ricorrente al ricorso.
12. Regolamento delle spese.
Vanno condannati al pagamento delle spese processuali RO RO, EL IO, AZ PE e CI RI, qust'ultimo anche al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IO OR e NI AR limitatamente al reato di cui al capo 5) dell'imputazione (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia;
rigetta nel resto i ricorsi degli stessi IO e NI.
Rigetta i ricorsi di RO RO, EL IO e AZ PE e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di CI RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015