Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2004, n. 40172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40172 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 16/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 965
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 043840/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DI, N. IL 16/07/1977;
avverso SENTENZA del 20/06/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALBANO Antonio che ha concluso per inammissibilità.
ER AN (detto Redi), extracomunitario (24 anni al tempo dei fatti), fu condannato con sentenza del GIP di Milano, 19 luglio 2002, alla pena di anni dieci di reclusione perché responsabile del delitto di cui agli art. 73 e 74 DPR 309/1990, in concorso con altri e con la continuazione.
La Corte di appello di Milano ha ridotto tale pena in quella definitiva di anni sei e mesi otto di reclusione.
Oggetto dell'attività contestata a costui ed a numerosi suoi connazionali è un vasto traffico internazionale di droga (del tipo eroina) con l'Albania individuato attraverso una serie di intercettazioni telefoniche che hanno consentito non solo di ricostruire i singoli episodi di importazione e di detenzione a fini di cessione nel mercato interno, ma anche una pericolosa struttura criminale capillarmente organizzata.
Ricorre il difensore del RI denunciando erronea applicazione di legge penale in relazione al capo di imputazione n. 9) relativo alla ricezione, da parte dell'albanese, di alcuni chili di cocaina pura al 93-94 percento. Sostiene che in relazione a tale fatto non sia stata raggiunta la prova.
Propone un alternativa interpretazione del contenuto della conversazione nella quale si parla di "calce" e non di stupefacente (ovvero la impossibilità di dare un significato a tale conversazione).
Ritiene che non si possa parlare, nel caso di specie, di ricezione, detenzione e cessione di stupefacente.
Segnala che la stessa Corte ha invece assolto altro imputato del medesimo reato dall'addebito contestato.
In relazione al capo 14 denuncia violazione di legge penale. In merito denuncia che la consistenza di eroina della materia in sequestro (kg. 2,750) non sia stata accertata attraverso esami di laboratorio, e ne' che sia stato accertato con perizia il principio attivo;
lamenta che non sia stata valutata l'opportunità di applicare l'art. 73 quinto comma, DPR 309/90 al fatto de quo. In fine, ed in relazione alla imputazione di cui al capo n. 19, denuncia errata applicazione della legge penale.
La ragione ridiede nel fatto che la partecipazione al sodalizio criminoso sia stata dedotta, per l'albanese, dal solo episodio relativo "al presunto spaccio e al sequestro di kg. 2,750 di sostanza stupefacente...".
OSSERVA LA CORTE I motivi sono tutti argomentati in punto di fatto, e come tali sono inammissibili. E, comunque, quanto al tenore ed al significato delle conversazioni telefoniche, deve dirsi che tale significato non può trarsi dalla singola conversazione e meno ancora dal singolo brano di conversazione;
ma esse debbono essere inserite ed interpretate nel contesto ambientale quale risulta dal compendio probatorio. Eppertanto, posto che certamente le operazioni commerciali in materia di droga non vengono concordate "in chiaro", cioè con un linguaggio per il quale la cocaina sia cocaina, l'eroina eroina e l'hashish hashish, ma piuttosto dove la cocaina è indicata come calce o qualsiasi altra sostanza anche morfologicamente lontana (benché nel caso la scelta del termine calce, di colore bianco neve, bene rappresenti anche visivamente l'oggetto della "contrattazione"), spetta al Giudice tale interpretazione e valutazione. E qualora il convincimento raggiunto sia supportato da idonea e ragionevole (anche perché suffragata da isonei riscontri) motivazione, tale affermazione di certezza è del tutto incensurabile in Cassazione. Infatti, riaffermata la massima, va precisato l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui, in tema d'intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tal valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cassazione penale, sez. 5^, 3 dicembre 1997, n. 5487, Viscovo).
Ciò premesso, e che è assorbente di ogni altra considerazione, deve dichiararsi inammissibilità dei primi due motivi di ricorso fondati, appunto, sulla portata interpretativa delle intercettazioni telefoniche.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, del pari manifestamente infondato, e dunque inammissibile, va detto che l'accertamento detta esistenza delta associazione, in materia di violazione detta normativa sulle sostanze stupefacenti;
ed infatti nemmeno rileva l'episodio indicato ai fini della individuazione della associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, posto che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono la formazione e la permanenza di un vincolo sociale tra tre o più persone, teso alla realizzazione di un numero indeterminato di illeciti quali previsti dagli art. 73 s. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.(Cassazione penale, sez. 6^, 22 marzo 1996, n. 8627, Battistelli). Il reato in questione si configura, infatti, anche a prescindere da reati satellite, ma soltanto attraverso la consapevole e volontaria partecipazione, in posizione di supremazia o di semplice apporto esecutivo, al programma criminoso a carattere stabile e conosciuto (adesione al pactum sceleris), anche qualora, per i più vari motivi (attività ancora non intrapresa, impossibilità di realizzare i singoli fatti età), tale programma non si sia ancora materializzato in alcun fatto tipico della particolare attività criminosa. Alla inammissibilità del ricorso segue la soccombenza del ricorrente per le spese e la condanna dello stesso at pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale, si reputa equo fissare nella misura di Euro cinquecento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004