Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
Tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione. (Da queste premesse, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza della norma incriminatrice e sotto quello della violazione del diritto di difesa).
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- 1. Stupefacenti: quando si verifica la condotta di ''intermediazione''?Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2012
- 2. Corretta identificazione della condotta consistente nel “procurare ad altri” sostanze stupefacenti (Cass. pen. n. 2394/2012)Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 02/12/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1843
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30076/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM CO, n. a Coburg. Il 01/03/1978, ZZ NI, n. a Francavilla Fontana il 05/02/1973, TA IE, n. a Grottaglie il 06/06/1968, ZZ TO, n. a Manduria il 20/11/1977, RA SE, n. a San Giorgio Ionico il 04/09/1967, PI TO NI, n. a Carosino il 15/04/1964, SP SO, n. a Grottaglie il 26/05/1977;
avverso la sentenza in data 25/03/2004 della Corte di Appello di Lecce;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da TI, NT e IZ ed il rigetto degli altri.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce modificava parzialmente quella pronunciata con rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale della stessa città in data 02/04/2003, che condannava gli imputati per plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconoscendo l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a De IA IA ME, LA
IC, RI TO NI, NT SE e TA SO e riducendo le pene inflitte nei confronti di TI CO, AN IE, IZ NI e ZZ TO.
La sentenza impugnata da atto, riportandosi alla sentenza di primo grado, che a fondamento della decisione vi era una lunga ed articolata attività di indagine svolta dai Carabinieri di Manduria, compendiata nell'informativa del 15/02/2001, da cui emergeva il coinvolgimento degli imputati sopra indicati, insieme ad altri non impugnanti, in un traffico illecito di sostanze stupefacenti (hashish ed eroina) avente come base operativa il "Bar dello Sport" sito in San Marzano di San SE (TA), documentato per mezzo di videocamere e confermato attraverso le intercettazioni telefoniche. Venendo ai motivi di ricorso, enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. e, per comodità espositiva, accorpati laddove comuni a più posizioni.
IM CO:
Lamenta, con un unico motivo, la mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, pur essendo stati contestati all'imputato, incensurato, solo due episodi di spaccio e non essendo mai stata sequestrata sostanza stupefacente. DE UC IA ME e PALOMBELLA IC:
Propongono ricorso per Cassazione congiuntamente. Con un primo motivo, congiunto, lamentano la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei loro confronti per gli episodi di acquisto e detenzione di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla violazione da parte dei giudici di merito del principio che l'uso personale della sostanza stupefacente è legittimo, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri probatori in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della droga.
Contestano, inoltre, la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, argomentando sul rilievo che dalle intercettazioni risultava, in ogni caso, un piccolissimo traffico di droga (acquisto di due, tre dosi giornaliere). Con un secondo motivo, facente riferimento alla posizione personale della De IA, si lamenta che entrambi i giudici di merito, partendo dall'errato presupposto della intima connessione con quella del LA, all'epoca suo fidanzato, avevano omesso di analizzare le singole condotte partecipative dei due, in relazione al contributo causale fornito da ciascuno, anche con riferimento ad uno degli episodi contestati (aver fornito 5 grammi di eroina al "grossista" in ospedale).
ZZ NI:
Lamenta con un unico motivo il difetto di motivazione, con riferimento alla omessa valutazione della richiesta contenuta nei motivi di appello della concessione delle attenuanti generiche, al fine di commisurare la pena alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
TA IE:
Si duole con un unico motivo del difetti di motivazione con riferimento alla valutazione operata dal giudice di appello in merito all'entità della pena, non essendo state indicate le ragioni per le quali si era proceduto "ad una leggera riduzione delle pene finali". ZZ TO:
Propone la stessa censura articolata dal AN. PI TO NI:
Solleva una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per violazione del principio di tassatività -
determinatezza della norma penale sancito dall'art. 25 Cost.. In proposito, sostiene il ricorrente, al quale è stato attribuito il ruolo di mediatore fra il procacciatore e gli assuntori della droga, che tale figura esula dal paradigma normativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e l'unico parametro utile per l'interprete, è il quantitativo della droga, configurandosi la fattispecie delittuosa esclusivamente in quei casi in cui venga procurato ad altri un quantitativo superiore a quello considerato per l'uso personale. Eccepisce inoltre il difetto di costituzionalità della norma per carenza di motivazione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., comma 2, e dell'obbligo motivazionale del giudice di cui all'art. 111 Cost., comma 6. Con il terzo motivo e quarto motivo, strettamente connessi, lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità fondata dalla Corte Territoriale sul ruolo di mediatore del RI, equiparato, erroneamente, di fatto, alla posizione dell'offerente, senza alcun approfondimento sugli elementi probatori che comprovino i due elementi sostanziali della fattispecie: consapevolezza oggettiva di operare su incarico di una delle parti e sussistenza di un rapporto negoziale in virtù del quale il mediatore o procacciatore divenga titolare del diritto alla provvigione per l'attività posta in essere.
RA SE:
Lamenta la manifesta illogicità della sentenza, che si assume resa ex art. 444 c.p.p. e priva di adeguata motivazione in ordine agli elementi a carico del prevenuto.
SP SO:
Lamenta la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e difetto di motivazione, in relazione al rilievo che non era mai stato rinvenuto alcun elemento probatorio utile in tal senso (sostanza drogante, denaro o strumento atto allo spaccio) e che una conferma della insussistenza della fattispecie criminosa era rinvenibile nella assoluzione dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Anche le cinque telefonate intercettate non conterrebbero elementi utili ed univoci ai fini del giudizio di colpevolezza. In via preliminare va rilevata che con ordinanza dibattimentale questa Corte, dato atto della mancata notifica dell'avviso della fissazione della udienza a LA IC e a De IA IA ME, ha disposto lo stralcio della posizione dei predetti ricorrenti, procedendo a carico degli altri, per l'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare.
Sempre in via preliminare va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal RI, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, laddove, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo, prevedendo più fattispecie tra loro alternative, ha dettagliatamente descritto ed elencato, persino sovrabbondando nelle definizioni, tutte le condotte illecite astrattamente configurabili aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti, tra cui l'intermediazione posta in essere dall'agente al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi.
A ben vedere la condotta di "intermediazione" è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. Attività, va soggiunto, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (per riferimenti, Cass., Sez. 4^, 28 ottobre 1998, Generali).
Non sussiste, pertanto, violazione del principio di determinatezza nè, tantomeno, del diritto di difesa dell'imputato, avendo la norma penale chiaramente indicato il contenuto della condotta punibile e, conseguentemente, il relativo trattamento sanzionatorio, che è quello previsto per tutte le altre condotte alternative descritte nel citato art. 73.
Passando all'esame degli specifici motivi, rileva la Corte che i ricorsi proposti da TI e NT, che deducono, con riferimento alla propria posizione, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei loro confronti per plurimi episodi di acquisto e detenzione di droga, vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, essendo state rappresentate violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (dal verbale della udienza in corte di Appello emerge che entrambi i prevenuti hanno rinunciato a tutti i motivi, con esclusione, per il primo, a quello riguardante la misura della pena e, per il secondo, a quello relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5).
Ciò in conformità all'interpretazione costante di questa Corte, secondo la quale è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale vengano sollevate questioni non proposte nel processo d'appello, a meno che non si verta in questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti il procedimento camerale di definizione concordata del processo (ma è ovvio che, nella specie, non si verta in tali ipotesi) (cfr., di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Anche i motivi proposti da tutti gli altri imputati sono manifestamente infondati per le ragioni di cui partitamente infra. Manifestamente infondati sono i motivi proposti dal RI, tutti rivolti a contestate la sussistenza della fattispecie della "intermediazione", a fronte di una decisione giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in merito alla sussistenza degli elementi per la configurabilità del reato.
Secondo i principi ormai consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza della fattispecie delittuosa de qua, è finanche sufficiente che l'intermediario indichi all'acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente (cosi, Cass., Sez. 6^, 10 giugno 1988, Mormina;
Cass., Sez. 6^, 10 ottobre 1989, Cerami;
Cass., Sez. 6^, 27 aprile 1998, Leoni) e, più in generale, ponga in essere qualsiasi attività destinata a collegare venditore ed acquirente (Cass., Sez. 4^, 17 dicembre 1991, Ghiso). Correttamente applicando tali principi, la Corte Territoriale ha ritenuto integrare la fattispecie criminosa la condotta di colui che ponga il tossicodipendente in contatto con lo spacciatore, fissando luogo ed ora dell'incontro o accompagni personalmente l'assuntore dallo spacciatore.
Non dovendosi del resto dimenticare che, una tale attività, come si è accennato, laddove mancasse la previsione della condotta de qua, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione.
Manifestamente infondati anche i motivi di ricorso proposti dallo TA. Dimentica il ricorrente che, dal punto di vista probatorio, secondo giurisprudenza ormai consolidata (Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1986, Manara), ai fini della configurabilità del delitto di spaccio di droga, non sono indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tale reato può essere dimostrata attraverso la risultanza di altre fonti probatorie, quali, come nel caso in esame, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, da cui è emerso un vero e proprio rapporto di affari tra il prevenuto ed altro coimputato e spacciatore avente ad oggetto una comunanza di interessi nel rifornimento della droga, in un quantitativo tale da escludere la mera detenzione per uso personale. Destituita di fondamento è la censura sull'apprezzamento del quadro probatorio (in primis, gli esiti delle intercettazioni telefoniche) non esercitabile a fronte di una motivazione che non si appalesa ictu oculi illogica.
Il motivo non può essere accolto perché si risolve in una censura di merito, sull'apprezzamento del quadro probatorio che il giudice ha ritenuto di ravvisare a suo carico, evidenziando una serie di elementi significativi, emergenti dai dialoghi intercettati. La motivazione in proposito fornita dal giudice di secondo grado è logica e puntuale e, come tale, non merita censure in questa sede. È qui sufficiente ricordare che, secondo un assunto pacifico, in tema di controllo di legittimità sulla motivazione, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata. Questo vale, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione, giacché, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". In altri termini, il giudice di legittimità, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio, essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato (ex pluribus, di recente, Cass., Sez. feriale, 3 settembre 2004, Rinaldi). Va poi soggiunto, ad abundantiam, con preciso riferimento alla doglianza de qua, che l'interpretazione del linguaggio (eventualmente "criptico") e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 2004, Benevento ed altri;
Cass., Sez. 6^, 10 giugno 2005, Patti). Le doglianze proposte da IZ, AN e ZZ TO, sono, invece, articolate, a vario titolo e con diverse sfumature argomentative (in fatto), sull'esercizio del potere dosimetrico sulla pena (determinazione della pena, concessione delle attenuanti generiche).
Le censure proposte dal AN e dal ZZ, non possono essere accolte perché vorrebbero che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento/diniego delle circostanze di reato (nella specie, delle circostanze attenuanti generiche).
I ricorrenti dimenticano di considerare che, più in generale, ai fini della determinazione della pena, il giudice di merito ha analogo potere discrezionale correlato all'apprezzamento degli anzidetti elementi indicati nell'art. 133 c.p., parimenti incensurabile se supportato da coerente e congrua motivazione.
Quanto detto vale, a fortori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti e della determinazione della pena, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 21 giugno 2005, Lantani ed altro). A ciò dovendosi aggiungere, con specifico riguardo al contenuto dell'obbligo di motivazione (qui ampiamente assolto), che questo si attenua sia nel caso in cui il giudice ritenga di applicare la pena in misura prossima o vicina al minimo edittale (come nella specie) sia in quello (non ricorrente nella specie, in quanto il AN - l'unico al quale sono state concesse le attenuanti generiche - ha beneficiato della massima estensione) in cui il giudice, concedendo le attenuanti generiche, ritenga peraltro di non applicare la massima estensione di riduzione della pena, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata ad un diritto assoluto dell'imputato (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 4^, 12 luglio 2005, Bianchi ed altro). Situazioni, quelle suddette, che ricorrono sostanzialmente nella vicenda de qua, laddove il giudice d'appello, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado (che aveva, del resto, già applicato la pena fissandola in misura di poco superiore al minimo edittale) ha, con riguardo ai criteri valutativi ex art. 133 c.p., finanche operato una leggera riduzione delle pene finali, ottenuta con un più contenuto aumento ai fini della continuazione, ferma restando la pena base fissata dal primo giudice.
Quanto poi alla posizione del IZ (l'unico che ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione sul punto) va rilevato che dalla sentenza di primo grado, adeguatamente motivata sul punto, emerge che il medesimo è gravato da numerosissimi precedenti penali e giudiziari, anche specifici, ed ha ricoperto un ruolo rilevante nei fatti per cui è processo, tenendo altresì un comportamento processuale non denotante il benché minimo segno di resipiscenza. La doglianza, pertanto, anche ad ammettere una esplicita considerazione del motivo in sede di appello, sarebbe inaccoglibile, non potendosi dimenticare di considerare, in proposito, che, secondo giurisprudenza conforme (v. da ultimo, Cass. Sez. 5^, 28 giugno 2005, Di Bartolomeo ed altri, n. 27255) l'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico o manifestamente infondato, come nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da RI TO NI. Dichiara inammissibili i ricorsi di TI, AN, ZZ TO, NT, RI, TA e IZ, che condanna a pagare, in solido tra loro, le spese processuali e ciascuno a versare Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006