Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 4458
CASS
Sentenza 2 dicembre 2005

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Tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione. (Da queste premesse, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza della norma incriminatrice e sotto quello della violazione del diritto di difesa).

Commentari2

  • 1Stupefacenti: quando si verifica la condotta di ''intermediazione''?Accesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2012

  • 2Corretta identificazione della condotta consistente nel “procurare ad altri” sostanze stupefacenti (Cass. pen. n. 2394/2012)
    Zaina Carlo Alberto · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2005, n. 4458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4458
Data del deposito : 2 dicembre 2005

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