Sentenza 4 luglio 2000
Massime • 2
In tema di lesioni personali gravissime, deformazione o deformismo è un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata l'aggravante in questione da parte del giudice che, pur in mancanza di documentazione fotografica, ha espresso un ragionevole giudizio di attitudine a deturpare il volto sulla base della diagnosi delle lesioni riportate e del diretto riscontro della evidenza ed imponenza della cicatrice residuata).
Non può essere considerato alimentatore automatico, e pertanto esentato dall'obbligo di essere fornito del dispositivo di sicurezza previsto dagli artt. 1 e 4 r.d. 12 maggio 1927 n.824 e 43 dm 21 maggio 1974, volto ad impedire l'inizio della manovra di apertura prima che la pressione sul coperchio sia nulla, un alimentatore che riservi all'opera dell'uomo tutta una serie di operazioni che, per disattenzione o altro, possono essere trascurate o eseguite non a regola d'arte. (Fattispecie in cui si è escluso che potesse considerarsi alimentatore automatico il serbatoio di alimentazione del sistema di lubrificazione di uno stabilimento per il quale era necessario eseguire manualmente il rabbocco del livello dell'olio prima dell'inizio di ogni turno di lavoro).
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Sommario: 1. Il fatto – 2. La fattispecie di sfregio permanente. – 3. L'art. 583 quinquies c.p. è una fattispecie autonoma di reato. – 4. Il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 quinquies c.p. – 5. Alcuni rilievi critici. Abstract: Il contributo dedica alcune riflessioni parzialmente critiche a una delle prime pronunce di merito, in cui ha trovato applicazione l'art. 583 quinquies c.p. L'iter giudiziario si conclude in primo grado con la condanna dell'imputato, al quale si contestava – tra gli altri capi di imputazione – di aver provocato lo sfregio permanente al volto della vittima. Con la sentenza in commento si conferma che l'interpretazione …
Leggi di più… - 4. Il fenomeno del vitriolage: da circostanza aggravante a fattispecie autonoma di reatoFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2000, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 04/07/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 1544
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SAVINO VITO " N. 14392/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EN CO n. il 23.09.1950
2) IN UD n. il 18.04.1946
avverso sentenza del 01.02.2000 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Cioni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Frigo che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Brescia-Sezione distaccata di Salò, con sentenza del 22 dicembre 19,97, affermava la responsabilità penale di. IO LI e di IC EN, nella loro qualità di direttore dello stabilimento di Vestone della Fondital s.p.a., il primo, e di Capo reparto, il secondo, per il reato, accertato in Vestone il 9 febbraio 1993, di lesioni personali gravissime e gravi, ulteriormente aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di IO EL.
2 - Il pretore accertava che questi. era "addetto alla verifica e al rabbocco del livello dell'olio in uno dei. serbatoi che alimentavano il sistema di lubrificazione delle presse idrauliche dello stabilimento e che, mentre si. trovava vicino al serbatoio, era stato violentemente colpito al volto dal tappo che, sotto la spinta della forte pressione interna, era stato, all'improvviso proiettato verso l'alto"
3 - Il pretore, ritenuto che sussistessero le agqravanti, di cui all'art. 583 c.p., con riguardo sia allo Sfregio, sia all'indebolimento permanente dell'organo della vista, premetteva, nel ricostruire l'infortunio, che il consulente tecnico del p.m. aveva posto in evidenza, non contraddetto, che la corretta manovra per caricare l'olio di lubrificazione prevedeva, nell'ordine, la chiusura dell'afflusso dell'aria, l'apertura dello sfiato per riportare, la pressione interna a livello di quella atmosferica, lo svitamento del tappo, l'immissione dell'olio, la chiusura del rubinetto di sfiato e, infine, la riapertura del collegamento con la rete dell'aria compressa.
Osservava, poi, che la più probabile versione dell'accaduto era quella proposta dalla difesa, la quale aveva sottolineato che la manovra di apertura del serbatoio - la rimozione del tappo - era stata eseguita dall'infortunato senza scaricare, aprendo il rubinetto di sfiato, la pressione., che era stata la causa della proiezione violenta e repentina del tappo.
4 - Secondo il pretore, la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita ai due imputati.
Il bidone, infatti, era sprovvisto del dispositivo, previsto dagli artt. 43 del R.D. n. 824 del 1927 e 1 e 4 DM 21 maggio 1974, che avrebbe dovuto impedire l'inizio della manovra di apertura prima che la pressione agente sul coperchio o sulla portella fosse nulla e non v'erano dubbi che il bidone-serbatoio dovesse essere dotato di quel dispositivo, ché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il bidone non poteva essere considerato un "alimentatore automatico", essendo necessario eseguire manualmente il rabbocco prima dell'inizio di ogni turno di lavoro.
Avevano, inoltre, contribuito a determinare l'evento la accertata usura della filettatura del tappo e l'inadeguatezza dell'addestramento impartito al EL, il quale aveva, per la prima volta, effettuato da solo le operazioni di rabbocco dell'olio soltanto il giorno precedente.
5 - Il difensore dei due imputati proponeva appello, sostenendo, anzitutto, che doveva dichiararsi, di non doversi procedere per mancanza di querela.
Doveva, invero, essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., non essendo stato contestato che la malattia si fosse protratta oltre quaranta giorni e non essendo stato dimostrato che la ferita al volto avesse cagionato lo sfregio permanente del viso e che la "diplopia" avesse provocato l'indebolimento permanente della funzione visiva. Ribadiva, in secondo luogo, che il "bidone" era un "alimentatore automatico", non bastando l'operazione manuale di rabbocco a non farlo ritenere tale, visto che il serbatoio alimentava automaticamente, attraverso appositi spruzzatori, i pistoni delle presse presenti nel reparto.
Affermava, poi, che la filettatura usurata del tappo non aveva avuto alcuna incidenza causale, ché il tappo era stato proiettato verso l'alto, non perché avesse ceduto la filettatura, ma perché il EL, contravvenendo alla procedura aziendale, aveva svitato il tappo senza prima avere aperto la valvola di sfiato.
Sosteneva, infine, che al LI non poteva essere rimproverato di non avere istruito a dovere il EL: nel dibattimento era emerso, con assoluta evidenza, che il direttore dello stabilimento, il LI, aveva delegato al preposto EN, il quale lo esercitava in piena autonomia, il potere di istruire/formare gli operatori.
6 - La corte di appello di Brescia, con sentenza dell'1 febbraio 2000, confermava, quanto alla affermazione della penale responsabilità, la sentenza del pretore, facendone propri i rilievi sulla sussistenza della aggravanti di cui all'art. 583 c.p. e, quindi, sulla procedibilità d'ufficio, sul rigetto della tesi che il bidone fosse un "alimentatore automatico", sulla incidenza causale dell'usura della filettatura del tappo.
7 - Il difensore propone ricorso per cassazione.
A - Denuncia, nel ricorso proposto nell'interesse del EN, con l'unico motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi delle circostanze aggravanti dello sfregio permanente del volto e dell'indebolimento permanente dell'organo della vista". Deduce che "il ragionevole giudizio di attitudine a deturpare :il volto", di cui parla la corte di, appello, non e.' il "sensibile turbamento dell'armonia dei lineamenti del volto" che la giurisprudenza esige perché si abbia sfregio permanente. Deduce, poi, che la il persistente indebolimento della vista per diplopia" è stato accertato e ribadito dall'ente assistenziale per finalità previdenziali ed è sostanzialmente immotivato. B - Denuncia, nel ricorso proposto nell'interesse del LI, con il primo motivo, "erronea applicazione del R.D, 12 maggio 1927 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto", nonché "mancanza manifesta di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza della violazione dell'art. 374, comma 2, del D.P.R. n. 547 del 1955".
Deduce che "non v'è alcuna ragione tecnica, ne' giuridica per ritenere che un serbatoio, concepito per rifornire d'olio in automatico i pistoni delle presse, non possa ritenersi un alimentatore automatico in ragione della presenza di una fisiologica e imprescindibile operazione di rabbocco manuale". Deduce, inoltre, che la corte non ha preso in alcuna considerazione le tesi, sostenute nei motivi di appello, della insussistenza della violazione di cui all'art. 374, comma 2, del D.P.R. n. 547 del 1955 e della non riferibilità al LI dell'addebito di insufficiente formazione dell'infortunato.
Denuncia, con il secondo motivo, riproponendo quanto già esposto nell'unico motivo del ricorso del Beduzzi, "violazione dell'art. 583 c.p., per la ritenuta sussistenza dello sfregio permanente e dell'indebolimento permanente dell'organo della vista". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'unico motivo di ricorso del EN e il secondo motivo di ricorso del LI sono infondati.
a - La corte di appello, trattando dello "sfregio permanente del viso", si è espressa nei termini che seguono.
"Ritiene la corte, per ciò che concerne l'aggravante inerente allo sfregio permanente, che, pur mancando documentazione fotografica raffigurante il volto di EL, vi siano ugualmente sufficienti elementi per affermarne la sussistenza nel caso concreto". "La diagnosi di "frattura dello zigomo sinistro - sfondamento seno mascellare sinistro", dimessa dal sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo, dà, invero, consistente sostanza ad un ragionevole giudizio di attitudine, a deturpare il volto della persona offesa, della cicatrice che, pur con una sommaria verbalizzazione, è stata apprezzata dal pretore nella sua evidenza nella sua imponenza".
I - Come può notarsi, la corte, per pervenire al ragionevole giudizio di attitudine della cicatrice a deturpare il volto, muove dal dato obbiettivo della diagnosi-descrizione delle lesioni fatta dal sanitario del pronto soccorso e dal giudizio di evidenza e imponenza che, della cicatrice, aveva dato il pretore e il ricorrente, se contesta in modo specifico, anche se infondatamente, che l'espressione giudizio di attitudine a deturpare il volto sia equivalente a quel sensibile turbamento dell'armonia del volto, richiesto dalla giurisprudenza perché possa parlarsi di sfregio permanente del viso, contesta soltanto genericamente che quella diagnosi e quella cicatrice evidente e imponente autorizzassero il giudizio formulato dalla corte.
Il ricorrente, in altri termini, non dice in modo specifico perché quella diagnosi - citata nelle due sentenze - non legittimasse i giudici di merito a formulare quel giudizio;
non dice, inoltre, perché quella cicatrice non potesse essere apprezzata nella sua evidenza e imponenza e, pertanto, non potesse contribuire alla formazione di quel giudizio.
Le premesse in fatto di quel giudizio non risultano, dunque, specificamente contestate, sicché restano e, conseguentemente, resta il giudizio che la corte di appello ha formulato basandosi sulle stesse: sulla diagnosi e sulla evidenza e imponenza della cicatrice apprezzata dal pretore.
II - Il ricorrente contesta, però, come si è appena detto, che l'attitudine a deturpare il volto - il giudizio formulato dalla corte - significhi sfregio permanente, significhi quel sensibile turbamento dell'armonia dei lineamenti del volto in cui consiste, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, lo sfregio. Ma, l'infondatezza dell'affermazione è innegabile ove si rifletta che attitudine vuol dire, linguisticamente, capacità, idoneità e, dunque, che l'espressione attitudine della cicatrice a deturpare il volto" altro non può significare se non che quella cicatrice ha la capacità, l'idoneità a deturpare, è tale da essere capace, da essere idonea a deturpare il volto, cioè, è tale che, nel momento in cui esiste, svela la sua capacità, la sua astratta idoneità e, quindi, deturpa il volto.
È sufficiente, allora, scorrere, ancora una volta, il vocabolario per cogliere che, deturpare vuol dire "rendere brutto, deformare e, se è così, non può non notarsi che, per l'art. 583, secondo comma, n. 4), c.p., la deformazione è conseguenza, delle lesioni, ben più
grave dello sfregio permanente - la norma parla di deformazione, ovvero di sfregio permanente del viso - come, del resto. ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di questa suprema corte. "Deformazione o deformismo - così, tra le altre, Cass., 22 dicembre 1949, Cannino - è un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento", mentre "lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso" (Cass., 1 febbraio 1978, D'Onghia).
b - Ai fini della procedibilità d'ufficio basta senz'altro quanto si è appena detto, ché quella deformazione importa che la lesione riportata dal EL sia lesione gravissima ai sensi del ricordato art. 583, comma 2, n. 4), c.p.. È certo, però, che la corte ha tratto correttamente le proprie conclusioni anche per quel che concerne la lesione grave dell'indebolimento permanente dell'organo della vista". A nulla vale obiettare che il giudizio di diplopia binoculare nella sguardo in basso a sinistra è stato formulato ed emesso per "finalità previdenziali".
Quel giudizio risulta essere stato emesso l'1, giugno 1994, in sede di accertamento medico-collegiale ai fini della attribuzione della rendita vitalizia, e risulta essere stato ribadito, in sede di accertamento della persistenza delle conseguenze della lesione, il 13 novembre 1995.
È stato emesso, dunque, da medici che avevano, sì, il compito di accertare se al EL dovesse o non dovesse essere corrisposta la rendita, ma da medici che, sino a prova contraria, hanno accertato quanto dovevano sottoponendo il EL a visita, come non manca di dare atto lo stesso ricorrente, e che hanno concluso, soltanto dopo la visita, per quell'indebolimento permanente e per la incidenza dello stesso nella misura dell'11%.
Nè si dica che, ammessa la visita, il giudizio di diplopia risulta immotivato.
Non è dato, infatti, vedere in che cosa dovrebbe consistere la motivazione di una diagnosi, come, per esempio, nel caso di specie, della diagnosi di "frattura dello zigomo sinistro - sfondamento seno mascellare".
Questa diagnosi non è stata contestata dal ricorrente ed essa è stata, evidentemente, il frutto, l'esito, dell'esame obbiettivo o di altro rilevante esame - esame di dati di laboratorio o radiografici, ecc., - l'esito, quindi, di un accertamento e della conseguente valutazione clinica seguita dal giudizio, cioè, appunto, dalla diagnosi ed è davvero difficile pensare ad una motivazione relativa a fatti che, in qualsiasi settore, vada aldilà dell'accertamento di quei fatti e della valutazione degli stessi, seguiti, l'uno e l'altra, dalle conclusioni - la diagnosi, per esempio - da essi imposte.
E i medici della visita collegiale altro non hanno fatto, parlando, come recita il capo di imputazione, di diplopia binoculare nello sguardo verso il basso, che accertare i fatti, sulla base delle loro competenze e, sulla stessa base, valutarli, facendone seguire la conclusione clinica, la diagnosi, accertamento, valutazione, diagnosi che rappresentavano la triade necessaria per dare ragione della affermazione che il EL aveva diritto alla rendita. Il vero, problema, allora, non è quello della motivazione, ma quello di, eventualmente, opporre ad una diagnosi, la quale presuppone necessariamente l'accertamento e la valutazione, cioè, la motivazione, altra diagnosi preceduta da altro accertamento e da altra valutazione, cosa che, nel, caso in esame, non è avvenuta se non con la affermazione, infondata, che la diagnosi era immotivata e cosa che, invece, sarebbe potuta accadere chiedendo, per esempio, una perizia.
2 - Il primo motivo di ricorso del LI è infondato. Il pretore e la corte hanno correttamente affermato che il bidone- serbatoio non poteva essere considerato un alimentatore automatico. a - È sufficiente, per rendersi conto della infondatezza della tesi, riflettere sia sulla descrizione, che si legge nella sentenza del pretore, della quantità di operazioni - chiusura dell'afflusso dell'aria, apertura dello sfiato per riportare la pressione interna a livello di quella atmosferica, rimozione del tappo, immissione dell'olio, chiusura del rubinetto di sfiato e riapertura del collegamento con la rete di aria compressa - che il lavoratore doveva fare, sia sul fatto che quel numero di operazioni andava eseguito ad ogni turno di lavoro ed è noto che i turni di lavoro possono essere anche più di uno in una giornata.
Che cosa sia un alimentatore automatico la legge non lo dice;
ma, è da escludersi categoricamente, che possa considerarsi automatico un alimentatore che riservi all'opera dell'uomo tutta una serie di operazioni che, per disattenzione o altro, possono essere non eseguite come dovrebbero, operazioni, inoltre, che debbono essere almeno quotidianamente ripetute.
È da escludersi, in sostanza, che la legge lasci senza il dispositivo che impedisce l'inizio della manovra di apertura del tappo prima che la pressione sul coperchio o sulla portella sia nulla un serbatoio che, come quello del caso in questione, richieda la costante, complessa, opera dell'uomo.
Ne consegue che può definirsi alimentatore automatico - per il quale v'è, a determinate condizioni stabilite dalla legge, la dispensa da quel dispositivo - l'alimentatore che, oltre ad avere determinate caratteristiche, non richieda, per l'immissione dell'olio, l'opera dell'uomo non la richieda quotidianamente e, comunque, non con il compimento di tutta una sequela di operazioni - e ciò anche se, tecnicamente, la manovra di apertura vera e propria è, come nella specie, unica - che è, nell'ordine delle cose, che possano essere, per imprudenza o altro, trascurate o non eseguite a regola d'arte con prevedibili conseguenze per la incolumità di chi le compie. B - Quanto alla violazione dell'art. 374, comma secondo, del D.P.R. n. 547 del 1955, è da rilevare che la corte di appello, ha risposto alla eccezione, proposta nei motivi di appello, di irrilevanza causale della usura della filettatura del tappo, affermando, facendo proprio quanto efficacemente sottolineato dal consulente tecnico del p.m.", che "il tappo fortemente avvitato - il tappo senza l'usura della filettatura, usura la quale faceva sì che il tappo, invece dei cinque giri richiesti, compisse solo un quarto di giro -, soggetto alla spinta delle pressione interna, avrebbe potuto essere svitato con difficoltà per le forze di attrito in gioco o, quanto meno, l'inusuale resistenza allo svitamento avrebbe avvertito l'operatore della presenza della pressione".
Si tratta, come si vede, di un giudizio tecnico che la corte di merito ha recepito dal consulente del p.m. non avendo ragioni per ritenerlo tecnicamente e logicamente scorretto, giudizio al quale non è da escludersi che possa opporsi qualcosa o più di qualcosa, giudizio, però, al quale nel motivo di ricorso nulla si è opposto se non la affermazione, infondata, che la corte non aveva preso in considerazione la eccezione di irrilevanza causale della usura della filettatura.
C - Per quel che concerne, infine, il rimprovero di non avere istruito a dovere il EL, è da dire che di questo rimprovero non v'è traccia nella motivazione della sentenza della corte e, molto probabilmente, non v'è traccia perché il pretore aveva sostanzialmente mosso questo rimprovero al EN, il quale, nei motivi di appello, nulla aveva obiettato sul punto, ne' si sarebbe potuto avvalere del relativo motivo di appello del LI, visto che questi aveva sostenuto che, "delle eventuali carenze sotto il profilo della formazione del EL, egli, LI, non doveva rispondere avendo conferito la delega, sul punto, al, EN".
3 - I ricorsi, pertanto, vanno rigettati.
P.Q.M.
la corte rigetta
i ricorsi e condanna
in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000