Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2394
CASS
Sentenza 13 dicembre 2011

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Il ricorso per cassazione per violazione delle regole di cui agli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità per genericità, dalla integrale produzione degli atti asseritamente affetti dai vizi denunciati.

La condotta di "intermediazione", rientrante tra quelle previste dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è punibile anche quando il destinatario della sostanza stupefacente conosca personalmente e direttamente il fornitore, bastando ad integrarla qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico destinato a collegare venditore e acquirente.

Commentario1

  • 1Ricorso in cassazione o percorso ad ostacoli?
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2025

    Cass., Sez. IV, 23 aprile 2025, n. 16382, Shaba Bardhyl La vicenda.- Interessante sentenza della Corte di cassazione in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e dei requisiti necessari per ritenere il ricorso ammissibile. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Contro il provvedimento del tribunale del riesame, aveva proposto ricorso il difensore dell'indagato, eccependo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma il ricorso è stato dichiarato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2394
Data del deposito : 13 dicembre 2011

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