Sentenza 25 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2010, n. 29198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29198 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/05/2010
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2184
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2869/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LU RO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.6.2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Giuseppe Bronzini.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.6.2009 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli del 4.10.2008 di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per ricettazione continuata di alcune autovetture e di un modulo per carta di circolazione.
Le autovetture (4) di cui al capo di imputazione venivano trovate nella disponibilità del ricorrente. La Corte riteneva non utilizzabili le dichiarazioni rese dal sig. NZ che aveva affermato di aver detto all'imputato di tenere le vetture qualche giorno in quanto rese dal detto NZ quando aveva già sostanzialmente la qualità di indiziato e giudicava comunque inattendibili le dichiarazioni dell'imputato che si occupava stabilmente della compravendita di vetture ed al quale non poteva quindi sfuggire la provenienza illecita almeno dell'autovettura a bordo della quale fu fermato che aveva il numero di telaio contraffatto.
Ricorre l'imputato che con un primo motivo deduce che le dichiarazioni rese dal NZ non erano utilizzabili nei suoi confronti, ma non rispetto a posizioni di terzi, che le dette dichiarazioni erano state rilasciate in sedi di indagini preliminari. Con il secondo motivo allega la carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo la sentenza è coerente con l'orientamento di questa Corte secondo cui "la preclusione sull'utilizzazione delle dichiarazioni rese da persona che già risultava indagato senza l'assistenza del difensore alle polizia giudiziaria... ha carattere assoluto e generale" e quindi non sono comunque utilizzabili. (Cass.n. 231719/2004, Cass.
6.2.2001 ced. 218550, n. 1282/1996).
Non vi è dubbio che quando il NZ fu sentito lo stesso era sostanzialmente già indagato per i fatti di cui è processo. In ogni caso la Corte ha rilevato che la tesi difensiva dell'imputato appare non credibile posto che lo stesso non poteva non essere a conoscenza della provenienza illecita delle vetture occupandosi in via stabile della compravendita di vetture ed avendo quella a bordo del quale fu fermato il numero di telaio alterato. La spiegazione offerta dall'imputato per la Corte territoriale è del tutto generica non indicando le ragioni per cui l'imputato avrebbe acconsentito alla richiesta del NZ di tenere in consegna le vetture (ben 4) di cui al capo d'imputazione. Circa il secondo motivo va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento... anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede" (Cass. n. 2436/1997). Nel caso in esame il ricorrente ha indicato il soggetto dal quale avrebbe ricevuto le vetture, ma non ha saputo indicare le ragioni della consegna e non appare credibile che l'imputato fosse in buona fede in quanto non si sarebbe accorto della provenienza illecita delle vetture, una delle quali aveva il numero di telaio contraffatto. La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente;
le censure sono generiche e di mero fatto.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010