Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 43923
CASS
Sentenza 11 ottobre 2013

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Nel valutare la perizia psichiatrica, il giudice, quale "peritus peritorum", per discostarsi dalle conclusioni dei periti che ritenga inattendibili, ha l'obbligo di motivare il proprio contrario avviso ed, in particolare, in relazione alla diagnosi peritale, di esaminare l'iter diagnostico seguito dai periti e verificare se la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati fattuali corretti. (Fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso argomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le conclusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile al furto).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 43923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43923
Data del deposito : 11 ottobre 2013

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