Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2020, n. 1626
CASS
Sentenza 24 settembre 2020

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In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2020, n. 1626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1626
Data del deposito : 24 settembre 2020

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