Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30060
CASS
Sentenza 20 giugno 2006

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È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem" (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'articolo 582 cod. proc. pen.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla.

Commentario1

  • 1Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021

    Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30060
Data del deposito : 20 giugno 2006

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