Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice "ad quem" (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'articolo 582 cod. proc. pen.), allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla.
Commentario • 1
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2006, n. 30060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30060 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 20/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 948
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 038750/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sondrio;
nei confronti di:
1) LI IV, N. IL 12/12/1954;
2) NG PE, N. IL 15/10/1951;
avverso SENTENZA del 02/10/2003 GIUDICE DI PACE di MORBEGNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO PE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FERRI Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. NOCITA Piero, per entrambi gli imputati, che ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione del P.M.. La Corte:
OSSERVA
1) Il Giudice di pace di Morbegno, con sentenza 2 ottobre 2003, ha assolto LI IV e NG PE dal reato di lesioni colpose lievi in danno di MEDA GIORGIA. Contro questa sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio e il medesimo Tribunale (sez. dist. di Morbegno), con sentenza 20 maggio 2004, ha dichiarato la propria incompetenza e, trattandosi di sentenza inappellabile, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
A fondamento dell'impugnazione proposta il ricorrente deduce la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata di cui chiede l'annullamento anche per le ulteriori ragioni di merito (dirette a dimostrare la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato) esposte nell'atto di impugnazione. 2) Ciò premesso si osserva che il primo problema da affrontare nel presente giudizio è quello relativo all'ammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero;
ammissibilità contestata dal difensore degli imputati in quanto l'appello è stato presentato presso la cancelleria del giudice ad quem (la sez. dist. di Morbegno del Tribunale di Sondrio) che l'ha poi trasmessa alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato (il Giudice di pace di Morbegno) nei termini previsti per l'impugnazione. Ritiene la Corte, pur dandosi atto della problematicità della soluzione che verrà accolta, che l'eccezione proposta sia infondata. L'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, sanziona di inammissibilità l'impugnazione proposta senza l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni contenute nell'art. 582 c.p.p., che prevede che l'impugnazione venga presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se da un punto di vista formale l'interpretazione proposta dalla difesa potrebbe sembrare corretta ad un esame più approfondito può però pervenirsi alla conclusione che ciò che è richiesto dalla norma indicata è che, nei termini previsti, l'impugnazione pervenga alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento purché siano salvaguardati i necessari caratteri di certezza di cui si dirà.
Non è dunque in discussione, ovviamente, la scelta del legislatore che l'impugnazione venga proposta al giudice a quo (quello che ha pronunziato il provvedimento impugnato). Come non è in discussione che, essendo questo l'ufficio cui l'impugnazione deve pervenire, la tempestività della proposizione dell'impugnazione va riferita al momento in cui la medesima perviene all'ufficio competente a riceverla.
Due considerazioni inducono però ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione presentata al giudice ad quem ma pervenuta nei termini al giudice a quo.
La prima è che l'impugnazione può essere presentata "a mezzo di incaricato". Ciò significa che la regola della presentazione personale all'ufficio previsto non è inderogabile e, da un punto di vista soggettivo, se è consentito che l'impugnazione venga presentata da un terzo incaricato sarebbe priva di razionalità una disciplina interpretata nel senso che la presentazione ad altro ufficio dell'autorità giudiziaria (ovviamente senza che questo ufficio possa paradossalmente ritenersi "incaricato" della trasmissione all'ufficio competente) ne provochi l'inammissibilità. La seconda circostanza, rilevante sotto il profilo oggettivo, è che l'impugnazione può essere inviata per telegramma o per raccomandata, cioè con la presentazione ad un ufficio postale (art. 583 c.p.p.). Orbene non sembra ragionevole escludere l'ammissibilità dell'impugnazione per l'utilizzazione di una modalità, certamente errata, ma che consente di ritenere realizzati - in misura più garantita rispetto alla presentazione a mezzo di incaricato o con l'uso del servizio telegrafico o postale - i due requisiti necessari per la validità dell'impugnazione: la certezza della presentazione e la certezza della provenienza da parte dell'interessato, per essere l'organo presso cui viene presentata dotato di poteri certificativi della presentazione. Garanzie che vengono adeguatamente salvaguardate anche se l'atto viene presentato a un diverso ufficio purché, ovviamente, sia comunque riferibile all'Autorità giudiziaria. La presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice ad quem fornisce infatti maggiori garanzie sull'identità del presentatore, ben superiori al caso della presentazione a mezzo di incaricato;
modalità per cui la giurisprudenza di legittimità neppure ritiene necessaria l'autenticazione della firma o speciali formalità (v. Cass., sez. 3^, 21 dicembre 2004 n. 2937, Zuliani, rv. 230840; sez. 1^, 30 gennaio 1997 n. 641, Sciancalepore, rv. 207424) e tanto meno il rilascio della delega (sez. 6^, 29 ottobre 2003 n. 8, Lula, rv. 228369).
Ciò che rileva - sia nel caso di spedizione per telegramma o raccomandata sia nel caso di presentazione ad un ufficio giudiziario diverso da quello previsto - è invece che sia certa l'identità di chi presenta l'impugnazione; tanto che, nel caso di invio per telegramma o raccomandata, è necessario, nel caso di parti private, che la sottoscrizione sia autenticata.
L'art. 582 c.p.p., comma 1, può dunque essere ragionevolmente interpretato nel senso della necessità che l'atto pervenga nei termini previsti alla Cancelleria del giudice competente a riceverlo anche se venga presentato ad ufficio giudiziario diverso. L'impugnante, nel caso di presentazione ad ufficio diverso si assume, ovviamente, il rischio che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per tardività perché la data di presentazione (a differenza dei casi espressamente previsti: art. 582 c.p.p., comma 2, e art. 583 c.p.p.) non può che essere quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio competente a riceverla.
Pur essendo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, diversamente orientata non mancano decisioni che invece propendono per una visione meno formale delle rigide regole previste dall'art. 582 c.p.p.; si veda Cass., sez. 1^, 28 febbraio 2000 n. 1419,
Arrisicato, rv. 216084, che ricollega la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, presentato ad un ufficio diverso, alla circostanza che l'impugnazione sia pervenuta tardivamente all'ufficio competente.
Ma si veda anche, in particolare, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presentazione dei motivi nuovi che l'art. 585 c.p.p., comma 4, prevede siano presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione. Ebbene, malgrado la violazione delle disposizioni dell'art. 585 c.p.p., siano parimenti causa di inammissibilità, si è ritenuto che sia di escludere questa conseguenza nel caso di presentazione dei motivi nuovi presso la cancelleria del giudice a quo (v. Cass., sez. 6^, 15 novembre 2005 n. 46823, Tramonte, rv. 232533; contra, in precedenza, sez. 6^, 8 marzo 1995 n. 7534, Piliarvu, rv. 202158). 3) Nel merito il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata si caratterizza per l'assoluta mancanza di motivazione. Così infatti si esprime il provvedimento impugnato: "dall'indagine svolta nel corso del dibattimento non è apparsa indimostrata la responsabilità degli imputati in ordine al reato addebitato loro. Dall'istruttoria non sono emersi gli elementi costituenti oggettivamente e soggettivamente il reato contestato e si è evidenziata una certa contraddittorietà nel quadro probatorio." Come è agevole verificare si tratta di frasi di stile del tutto inidonee a spiegare le ragioni della decisione anche perché alcun riferimento viene fatto alle circostanze del caso deciso. Trattasi di vizio di legittimità attinente alla motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) che costituisce anche violazione di legge (art. 125 c.p.p., comma 3).
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice che l'ha pronunziata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Morbegno. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006