Sentenza 11 maggio 1993
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In materia di misure cautelari, sia reali che personali, la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 cod. proc. pen. ed in tal caso "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" (art. 583, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA
Presidente Udienza in
1. Dott. Aldo VESSIA Componente Camera di
2. " ER LL " Consiglio in
3. " BR EL NA " data 11/5/1993
4. " IN EN " SENTENZA N. 8
5. " NO IN " REG. GEN.
6. " UR EN AP " N. 442/93
7. " Giorgio LATTANZI (rel.) "
8. " AN GI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IN AF, n. il 25.8.1940 a Marigliano;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 16.11.1992. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giorgio LATTANZI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento della sentenza con rinvio.
Ritenuto in fatto e in diritto
AF TO CE ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 16 novembre 1992 con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo di un fabbricato oggetto, secondo l'accusa, di violazioni edilizie.
Il tribunale, dopo aver rilevato che il termine per la richiesta di riesame scadeva il 25 settembre 1992 e che il ricorrente aveva proposto la richiesta mediante una lettera raccomandata spedita il 23 settembre e pervenuta il 3 ottobre 1992, ha affermato che nel procedimento di riesame è inapplicabile la disposizione dell'art.583 c.p.p., sulla spedizione dell'atto di impugnazione, ed ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta perché era pervenuta presso la cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine stabilito.
Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 583 c.p.p. sostenendo che questa disposizione costituisce una regola generale ed è applicabile anche nel procedimento di riesame, benché non sia richiamata dall'art. 324 c.p.p.. La terza sezione penale della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato che sull'applicabilità dell'art.583 c.p.p. nel procedimento di riesame esistevano orientamenti contrastanti ed ha quindi rimesso il ricorso alle Sezioni unite. La questione, sia per la richiesta di riesame del sequestro, sia per la richiesta di riesame delle misure cautelari personali coercitive, è sorta perché gli artt. 309 comma 4 e 324 comma 2 stabiliscono che la richiesta di riesame "è presentata con le forme previste dall'art. 582", e non richiamano anche l'art. 583 c.p.p. Di qui l'affermazione di una parte della giurisprudenza di questa Corte che è "sicuramente da escludere la possibilità di applicare le disposizioni dell'art. 583, che l'art. 324 non richiama in alcun modo" (Sez. VI, 6 maggio 1991, Palombi). Secondo un opposto orientamento però "il richiamo all'art. 582 non può non comportare il riferimento anche a quelle norme a tale disposizione complementari, che attengono alle modalità di presentazione dell'impugnazione" e dunque all'art. 583, considerato che "non può contestarsi l'opportunità della presentazione dell'impugnazione anche a mezzo della posta, con un mezzo cioè che, in base al principio del favor impugnationis, dia la prevalenza alla volontà dell'interessato di conseguire comunque un riesame del provvedimento" (Sez. III, 26 settembre 1991, Novelli, in Cass. pen., 1992, p. 538).
Il secondo orientamento è quello da condividere.
Le Sezioni unite con la sentenza 18 giugno 1991, D'Alfonso (in Cass.pen, 1992, p. 48) hanno affermato che il rinvio operato alle "forme"
dell'art. 582 concerne anche la presentazione nella cancelleria della pretura (prevista dal comma 2 di tale articolo) ed hanno chiarito, da un lato, che il rinvio "si estende ad ogni modalità procedurale della norma alla quale...viene operato" e, dall 'altro, che le disposizioni in questione hanno "solo voluto indicare l'organo definitivo destinatario dell'istanza". Insomma il comma 4 dell'art . 309 e i commi 1 e 2 dell'art. 324 (per le parti che interessano) riguardano essenzialmente l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta di riesame, individuato nella cancelleria del giudice ad quem (vale a dire del tribunale del riesame), in deroga alla regola generale dell'art. 582 comma 1, secondo il quale "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato... nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato". Deve allora concludersi che il rinvio contenuto nelle disposizioni in questione è diretto a chiarire la deroga, collegata con la "salvezza" espressamente stabilita nell'esordio del comma 1 dell'art. 582, e quindi non è significativo il rilievo che gli artt. 309 comma 4 e 324 comma 2 richiamano solo l'art. 582, anche perché, com'è pacifico, questo non è certo l'unico articolo sulle impugnazioni applicabile al riesame e all'appello relativo alle misure cautelari (regolato richiamando le disposizioni sul riesame).
Una volta negato il carattere esclusivo del rinvio all'art. 582 non può non convenirsi con la sentenza della terza sezione, Novelli, citata, quando afferma che il rinvio deve estendersi alle disposizioni complementari, ed in particolare all'art. 583, e questa affermazione trova una consistente conferma testuale se si considera che il rinvio all'art. 582 concerne la presentazione ("La richiesta - si dice nelle disposizioni in questione - è presentata nelle forme previste dall'art. 582") mentre l'art. 583, a differenza dell'art. 582, parla di proposizione. In altre parole è da ritenere che la differenza terminologica stia a significare che l'art. 583, sulla "spedizione dell'atto di impugnazione", non introduce un terzo tipo di presentazione, in aggiunta a quelli del primo e del secondo comma dell'art. 582 (relativi rispettivamente alla presentazione all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato e alla presentazione al pretore o ad un agente consolare all'estero), ma disciplina una particolare modalità di presentazione "alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1", e che per questa ragione il verbo presentare dell'art. 582 commi 1 e 2 è stato sostituito nell'art. 583 con il verbo proporre ("Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione ...").
È chiaro allora che, in mancanza di indicazioni in senso contrario, il rinvio all'art. 582 per quanto concerne le forme della presentazione della richiesta di riesame non può non comprendere le modalità previste dall'art. 583, che per effetto del collegamento degli artt. 309 comma 4 e 324 comma 2 con l'art. 582 sono destinate a valere in riferimento al tribunale del riesame anziché al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Del resto non vi sarebbe ragione di comprimere il diritto di impugnazione impedendo la spedizione a norma dell'art. 583, dato che la compressione non troverebbe giustificazione neanche adducendo esigenze di celerità. Si tratta infatti di esigenze che non appaiono incompatibili con i tempi del servizio postale, se si considera che la richiesta di riesame può essere presentata anche presso la pretura del luogo in cui la parte si trova o presso un agente consolare all'estero e che questi uffici poi per trasmettere l'atto si avvalgono appunto del servizio postale.
Deve quindi concludersi che la richiesta di riesame può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'art. 583 c.p.p., e che in questo caso "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" (art. 583 comma 2).
Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli per il riesame.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il riesame. Roma 11 maggio 1993.