Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 130
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000

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Nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice "a quo"), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice "ad quem"), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta.

Commentario1

  • 1Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021

    Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 130
Data del deposito : 13 gennaio 2000

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