Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
Nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice "a quo"), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice "ad quem"), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta.
Commentario • 1
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 13/01/2000
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.130
Dott. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N.44773/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AV HE, nato il [...], avverso l'ordinanza resa il 24.8.1999 dal tribunale per il riesame di Roma.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 24.8.1999 il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta per HE VR contro la misura custodiale in carcere disposta nei suoi confronti, in data 15.7.1999, dal giudice di fase del tribunale di Viterbo. Ha osservato il giudice del riesame che l'istanza era stata trasmessa a mezzo raccomandata postale indirizzata al tribunale di Viterbo e non al tribunale di Roma, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 583, 309, commi 4 e 7, c.p.p.; che il tribunale di Viterbo l'aveva trasmessa a quello di Roma;
che pertanto l'istanza era inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. c) c.p.p.. 2 - Il difensore del VR ha proposto ricorso, a mezzo telegramma, eccependo inosservanza dell'art. 568, comma 5, c.p.p. ed erronea applicazione dell'art. 591 lett. c), con riferimento agli art. 582 e 309, commi 4 e 7, c.p.p..
3 - Nonostante la sua estrema sinteticità, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il difensore del VR aveva proposto l'istanza di riesame al tribunale di Viterbo, che aveva disposto la misura custodiale, e l'aveva spedita allo stesso tribunale a mezzo del servizio postale (addirittura spedendola dall'ufficio postale di Roma).
In quanto indirizzata al giudice a quo invece che al giudice ad quem, come impone l'art. 309, ai commi 4 e 7, c.p.p., si trattava di impugnazione proposta davanti al giudice incompetente. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che soccorre in questo caso il favor impugnationis di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p.. Più esattamente - secondo questa giurisprudenza - principio di conservazione dell'impugnazione consacrato nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., è applicabile non solo nel caso in cui sia stata erroneamente qualificata l'impugnazione proposta, ma anche in quello in cui l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente" (Cass. Sez. I, sent. n. 3479 del 23.11.1992, ud. 20.9.1992, Izzo, rv. 192354; Cass. Sez. I, sent. n. 5333 del 9.2.1994, ud. 6.12.1993, Ronchi, 196384). In tal caso, quindi, ai sensi della norma citata, il giudice incompetente deve trasmettere gli atti al giudice competente. Il che è quanto ha fatto il tribunale di Viterbo trasmettendo gli atti al tribunale distrettuale di Roma, competente per il riesame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. Orbene, il principio non avrebbe alcun senso, se poi il giudice competente, ricevuti gli atti, dichiarasse l'impugnazione inammissibile per inosservanza delle norme relative alla competenza. Vero è che nel caso di specie il tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata in violazione delle regole stabilite dagli artt. 582 e 583 c.p.p.. Il che è astrattamente legittimo, giacché il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando quest'ultimo abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre (Cass. Sez. I, sent. n. 11186 del 9.11.1994, c.c. del 6.7.1994, Molinaro, 199610); e giacché ai sensi della lettera c) dell'art. 591 c.p.p. l'impugnazione è inammissibile - appunto - quando non sono state osservate le forme di presentazione o spedizione stabilite nei predetti artt. 582 e 583 c.p.p.. Ma in concreto non può sostenersi che nella presente fattispecie siano state violate le norme stabilite per la presentazione o spedizione dell'istanza di riesame.
3.1 - Secondo il quarto comma dell'art. 309 c.p.p. - com'è noto - la richiesta di riesame è presentata alla cancelleria del tribunale competente per il riesame stesso;
e la presentazione può avvenire nei modi e nelle forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p.. La novella della legge 332/1995, infatti, accogliendo la soluzione che le sezioni unite di questa corte avevano dato al precedente contrasto giurisprudenziale (Sez. Un. sent. n. 8 del 7.7.1993, ud. 11.5. 1993, Esposito Mocerino, rv. 193750), ha modificato il vecchio testo della norma, che rinviava solo alle forme previste dall'art. 582 (presentazione dell'impugnazione), includendo anche il rinvio alle forme regolate dall'art. 583 (spedizione dell'atto di impugnazione). Se si tiene presente che la clausola d'apertura dell'art. 582 fa salvi i casi in cui la legge dispone diversamente (fra i quali rientra indubbiamente quello di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 309), si deve convenire che l'interpretazione più coerente e logica del reciproco rinvio normativo (invero tecnicamente infelice) è la seguente:
- a differenza degli altri mezzi di impugnazione, per i quali l'impugnazione va presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo), l'istanza di riesame contro una misura cautelare va presentata nella cancelleria del tribunale competente per il riesame stesso (giudice ad quem). Questo è il senso della norma disposta con il primo periodo del quarto comma dell'art. 309 c.p.p., che deroga al principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 582 c.p.p., secondo cui l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il che si può spiegare con la considerazione che in genere il giudice a quo è depositario del fascicolo processuale, che trasmetterà al giudice competente per l'impugnazione, assieme allo stesso atto di impugnazione (ex art. 590); mentre in caso di incidente cautelare accade spesso che il giudice che ha disposto la misura impugnata non sia più depositario del fascicolo del procedimento cautelare, il quale dovrà essere trasmesso al tribunale del riesame dall'autorità giudiziaria che al momento procede (ex comma 5 dell'art. 309);
- così individuato in via eccezionale il luogo di presentazione della istanza di riesame, il legislatore ha voluto tuttavia conservare i modi o le forme di presentazione, nonché i mezzi di spedizione postale, previsti per le impugnazione in genere;
e a tal fine ha precisato, nel secondo periodo del predetto quarto comma dell'art. 309, che "si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583". Per effetto di tale rinvio, l'istanza di riesame può essere presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di incaricato (582, comma I); se l'istanza è formulata nell'interesse della parte privata (indagato o imputato), può essere presentata nella cancelleria della pretura (ora tribunale) in cui la parte si trova, se tale luogo è diverso da quello del tribunale competente a riceverla (cfr. in tal senso Cass. Sez. V, sent. n. 4273 del 7.9.1998, ud. 26.6.1998, Jovine, rv. 211321), ovvero davanti a un agente consolare all'estero (in tali casi la richiesta viene immediatamente trasmessa alla cancelleria del tribunale competente a riceverla) (582, comma 2); infine l'istanza può essere proposta anche a mezzo telegramma o raccomandata postale, indirizzati ovviamente alla cancelleria del tribunale competente a ricevere l'istanza stessa (in tal caso l'istanza si considera proposta alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma) (art. 583). In altri termini, pur cambiando il giudice competente a ricevere l'impugnazione (giudice ad quem e non giudice a quo), restano consentite tutte le forme di presentazione o di spedizione previste negli artt. 582 e 583 (cfr. Cass. Sez. III, ud. 11.1.2000, De Montis).
In sintesi, il doppio rinvio di cui trattasi (la salvezza che l'art. 582 opera rispetto alla diversa disciplina dell'art. 309, prima parte;
e il rinvio che l'art. 309, seconda parte, effettua alla disciplina degli artt. 582 e 583) va interpretato nel senso che il luogo di presentazione della istanza di riesame è la cancelleria del giudice ad quem, mentre le forme di presentazione o di trasmissione sono quelle generali previste dagli artt. 582 e 583.
Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie il difensore ha proposto la istanza di riesame davanti al giudice incompetente, ma rispettando le forme prescritte per la presentazione o spedizione dell'atto di impugnazione, in quanto l'ha spedito nella cancelleria del giudice ritenuto (erroneamente) competente. Più esattamente, l'errore o la irregolarità ha riguardato l'individuazione del luogo di presentazione, ma non la forma di trasmissione dell'atto di impugnazione: cioè non ha riguardato quella disciplina alla quale solamente rinvia la seconda parte del quarto comma dell'art. 309. Per conseguenza, a ben vedere, se si ritenesse inammissibile l'istanza di riesame proposta (erroneamente) davanti al giudice a quo e spedita (correttamente) nella cancelleria dello stesso giudice, si verrebbe a sanzionare propriamente la proposizione dell'istanza davanti a giudice incompetente (vanificando l'obbligo di trasmetterla a giudice competente), piuttosto che la sua irregolare presentazione o spedizione: si verrebbe insomma a frustrare il principio di conservazione dell'impugnazione stabilito dal quinto comma dell'art.568 c.p.p.. 3.2 - Alle stesse conclusioni perviene, anche se con argomenti non perfettamente coincidenti, Cass. Sez. II, sent. n. 4192 del 30.1.1998, ud. 25.6.1997, Verde, rv. 209583, la cui massima ufficiale recita: "in tema di impugnazione delle misure cautelari, la presentazione della richiesta di riesame o dell'atto di appello nella cancelleria del giudice che ha emesso la misura, anziché in quella del tribunale della libertà, non è causa di inammissibilità". In sostanza, questa sentenza ribadisce chiaramente che il richiamo contenuto nell'art. 309, comma quarto, si riferisce alle forme ma non al luogo di presentazione dell'atto di impugnazione;
e aggiunge che per conseguenza le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 non si possono estendere per via analogica anche al caso in cui l'istanza di riesame sia stata presentata in ufficio giudiziario diverso da quello indicato nel settimo comma dell'art. 309. 4 - Per queste ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso tribunale del riesame. Il che ovviamente non esclude che il giudice del rinvio possa ritenere inammissibile l'istanza di riesame per altre ragioni. E in particolare per tardività dell'impugnazione, posto che deve essere verificato se il difensore ha proposto l'istanza entro il termine dei dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare (art. 309 comma 3, c.p.p.).
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma. Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario competente per territorio, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000