Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
L'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice "ad quem" è ammissibile solo nel caso in cui sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 42401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42401 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/09/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1647
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15299/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RR AF, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 9-1-09 dal Tribunale di Vercelli;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15-12-04 il Giudice di pace di Vercelli dichiarava FE EL responsabile ex art. 582 c.p. di lesioni nei confronti di LÒ SA: con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'appello dell'imputato avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile, siccome tardivo, dal Tribunale con ordinanza 9-1-09;
quest'ultima è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal medesimo il quale ha dedotto erronea applicazione degli artt. 582 e 583 c.p.p.. La censura è infondata.
Il termine per impugnare la decisione del Giudice di pace scadeva il 30 gennaio 2005 ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e c): l'appello ebbe a pervenire nella cancelleria del suddetto giudice, competente a riceverlo, il 2.2.2005; ne' rileva la circostanza invocata dall'impugnante, che il deposito sia tempestivamente avvenuto in data 26.1.2005 presso la cancelleria del Tribunale di Vercelli (giudice ad quem) la quale trasmise, a mezzo del servizio postale e tramite assicurata, il relativo atto a quella del giudice a quo.
All'uopo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem può ragionevolmente ritenersi ammissibile solo nell'ipotesi in cui essa venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento;
invero l'impugnante nel caso di presentazione ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge si assume il rischio che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per tardività perché la data di presentazione - a differenza dei casi espressamente previsti: artt.582 e 583 c.p.p. - non può che essere quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Cass. 20-6-06 n. 30060 Rv. 235178; Cass. 19-8-08 n. 35125 Rv. 240668). Nella situazione concreta (quale sopra descritta) l'appello è stato, dunque, legittimamente dichiarato inammissibile alla luce degli enunciati principi di diritto: s'impone di conseguenza il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2009