Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello nel quale la difesa aveva dedotto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche indicando elementi a suo avviso decisivi per una diversa determinazione).
Commentario • 1
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 41082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41082 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/09/2014
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 1195
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 8943/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
SF HO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'11/11/2013 dalla Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello presentato nell'interesse di SF HO avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara, in data 17/12/2009: lo SF, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per un addebito di furto.
La Corte territoriale rilevava che con l'atto di appello la difesa si era limitata "a rilevare, in modo del tutto generico, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva quantificazione della pena", senza confutare alcuno degli "elementi obiettivi posti a fondamento della pronuncia di condanna".
2. Il difensore dello SF propone ricorso per cassazione, rilevando che, sia pure in forma stringata, con l'atto di appello era stato sollecitato un riesame dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato, e dunque una rivalutazione concreta della sua condotta alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'appello a suo tempo presentato, in vero, recita: "la pena irrogata appare eccessiva e non rispondente al caso di specie. Infatti, in considerazione del buon comportamento processuale tenuto dallo SF, che ha ammesso gli addebiti già all'interrogatorio di garanzia, ed altresì delle notorie condizioni di disagio in cui lo stesso versava in ragione del proprio stato di tossicodipendenza, il primo giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, ne' il predetto ha fornito adeguata motivazione in ordine al loro diniego, essendosi limitato a citare l'esistenza di plurimi precedenti a carico dell'imputato".
Si tratta, come riconosce lo stesso ricorrente, di argomentazioni stringate, che tuttavia non possono essere considerate generiche, nel senso indicato dall'art. 581 c.p.p., lett. c); deve infatti ritenersi che, "in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo" (Cass. Sez. 4^, n. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv 251934). All'orientamento ora evidenziato si contrappone una successiva sentenza, peraltro concernente una fattispecie affatto peculiare, secondo cui "i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie" (Cass., Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv 254204); ma, ancor più di recente, questa Corte risulta tornata a sposare il primo indirizzo, con pronunce della Sezione Seconda (n. 8345 del 23/11/2013, Pierannunzio) e della Sezione Prima (n. 1445 del 14/10/2013, Spada, dove si ribadisce che "nel giudizio di appello la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito").
Ne deriva che, nell'odierna fattispecie, la Corte di appello non avrebbe potuto sottrarsi alla verifica comunque sollecitata con l'atto di impugnazione, non foss'altro con riferimento alla censura mossa sulla congruità del giudizio negativo espresso nei confronti dello SF ai fini della esclusione delle attenuanti generiche, sia perché fondato soltanto sulla esistenza di precedenti penali, sia per non essere stati valutati elementi indicati come decisivi - il comportamento processuale, l'immediata ammissione degli addebiti, le condizioni personali correlate alla tossicodipendenza - e che in ottica difensiva avrebbero dovuto portare a una diversa determinazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014