Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 29477
CASS
Sentenza 23 marzo 2017

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Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentata direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311, comma primo, cod. proc. pen. anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante).

In tema di misure cautelari personali, il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice, ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen., le sole memorie difensive depositate dall'indagato nel corso del procedimento in relazione al quale è presentata la richiesta di misura cautelare e non anche quelle depositate in procedimenti diversi, a nulla rilevando che le stesse siano comunque note al pubblico ministero.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione delle esigenze cautelari fondata sul persistente inserimento dell'indagato nell'amministrazione comunale nella quale i reati erano stati commessi e dei conseguenti rapporti con altri soggetti presenti nell'organigramma dell'ente, aventi la veste di persone informate sui fatti).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 29477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29477
Data del deposito : 23 marzo 2017

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