Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 3
Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentata direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311, comma primo, cod. proc. pen. anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante).
In tema di misure cautelari personali, il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice, ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen., le sole memorie difensive depositate dall'indagato nel corso del procedimento in relazione al quale è presentata la richiesta di misura cautelare e non anche quelle depositate in procedimenti diversi, a nulla rilevando che le stesse siano comunque note al pubblico ministero.
In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione delle esigenze cautelari fondata sul persistente inserimento dell'indagato nell'amministrazione comunale nella quale i reati erano stati commessi e dei conseguenti rapporti con altri soggetti presenti nell'organigramma dell'ente, aventi la veste di persone informate sui fatti).
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Con sentenza Cass. Pen. Sez. V, sentenza (ud. 13 novembre 2017) 7 febbraio 2018, n. 5821 si è tornati ad analizzare il tema delle misure cautelari con particolare riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. così come modificato dalla recente legge del 2015. Si precisa che la legge 6 aprile 2015, n. 47, nata dalla spinta della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Torreggiani contro Italia ha innovato il sistema delle misure cautelari ponendo particolare attenzione alla misura estrema della custodia cautelare in carcere, con l'intento di ridurre la popolazione carceraria e, nella stessa ottica di adeguamento alle indicazioni della C.E.D.U., è intervenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 29477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29477 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
29477-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 687 Giacomo Paoloni Presidente - Maurizio Gianesini CC 23/03/2017 R.G.N. 2767/2017 Gaetano De Amicis Laura Scalia AB D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LA nei confronti di: Di IO AN, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato l'[...] a [...]: MO NT Nato, il 25/01/1952 a Priverno avverso l'ordinanza del 24/11/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere AB D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero ed rigetto del ricorso di NT MO. sentiti i difensori, avv. Valerio Spigarelli per AN Di IO, Alessandro AL e SE PO per SE Di BB, EO IE per CA IN, CA EO RI per IM CC, AT ID per ZO LV e RE OZ ed anche in sostituzione dell'avv. CA Maria Pietrosanti per RE ZZ, che hanno concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA;
udito il difensore di NT MO, avv. Tommaso Pietrocarlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di LA ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 24 novembre 2016 dal Tribunale del riesame di Roma, che ha annullato l'ordinanza cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LA, tra gli altri, nei confronti di AN Di IO, SE Di BB, ZO LV, CA IN, RE ZZ e IM CC, ed ha disposto la sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per un anno nei confronti di NT MO, dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di LA. Con riferimento al MO il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutte le ipotesi delittuose contestate, ad eccezione che della associazione a delinquere di cui al capo G).
2. Secondo la impostazione accusatoria accolta nel titolo cautelare genetico, nell'arco temporale ricompreso tra il 2012 ed il 2014, avrebbero operato nell'ambito del Comune di LA tre distinte associazioni a delinquere. La prima, contestata al capo A), composta da funzionari comunali (tra i quali figuravano il MO, il DA, MA LI ed LF TI) e da numerosi imprenditori (RE ZZ, AN ZZ, AN Di AM, AB MOco e SQ IE), sarebbe stata finalizzata alla commissione di plurimi delitti di falso ideologico, turbativa d'asta ed abuso di ufficio ed avrebbe operato mediante il sistematico affidamento diretto di lavori pubblici, senza procedere al previo esperimento delle prescritte procedure ad evidenza pubblica;
tale obiettivo sarebbe stato perseguito mediante operazioni di artificioso 2 frazionamento dell'importo stabilito per ciascun contratto di appalto e la falsa attestazione di condizioni di urgenza, in realtà inesistenti, dei lavori. La seconda associazione a delinquere, contestata al capo G), sarebbe stata finalizzata alla commissione di plurimi delitti di abuso di ufficio, di falso documentale e di turbata libertà degli incanti, al fine di procurare ingiustificati vantaggi di tipo patrimoniale alla società LA IO. Tale sodalizio avrebbe visto quali partecipi SQ IE e AO CA, nella qualità di soci del LA IO, il sindaco AN Di IO ed i funzionari comunali NT MO, EN EN e Nicola DA, quali responsabili degli atti gestionali che avrebbero determinato il conseguimento effettivi di tali vantaggi. La terza associazione a delinquere, contestata al capo I), costituita dagli indagati Di IO, Di BB, MO, IN, LE, CC e LV, da ultimo, sarebbe stata finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, mediante il mutamento dei criteri di calcolo della volumetria massima edificabile in relazione a sei piani particolareggiati, ritenuti illegittimi in quanto derogatori al piano regolatore vigente. Venivano, inoltre, contestati agli indagati numerosi reati fine, costituenti, secondo la prospettazione accusatoria, lo sviluppo naturale della operatività dei predetti sodalizi criminosi.
3. Nella ordinanza del Tribunale del riesame di Roma si rileva, con riferimento al delitto associativo contestato al capo A), che le irregolarità ravvisate dal consulente della pubblica accusa, pur essendo rilevanti sotto vari profili attinenti alla responsabilità amministrativa e contabile, risultavano strutturalmente inidonee a fondare la contestazione della violazione delle disposizioni in materia di scelta del contraente, attenendo alle modalità di redazione della contabilità o alla posteriorità delle delibere di affidamento rispetto a lavori già eseguiti. Le uniche irregolarità ravvisabili riguardavano gli affidamenti dei lavori in favore della ZZ s.r.l. che, tuttavia, risalivano ad epoca (l'inizio del 2010) ben anteriore a quella di costituzione del sodalizio secondo l'ipotesi di accusa. Con riferimento al delitto di associazione ad delinquere contestato al capo I) il Tribunale rilevava che il compendio indiziario raccolto non era stata oggetto di una adeguata disamina alla stregua del sistema normativo di riferimento, che necessitava anche di una specifica analisi sul piano intertemporale. Difettavano, inoltre, elementi da cui dedurre l'effettiva esistenza dei vizi dei piani urbanistici indicati nella imputazione provvisoria ed il quadro normativo di riferimento risultava assai problematico, anche con riferimento alla possibilità di 3 invocare il vizio di incompetenza relativa a fondamento del delitto di abuso di ufficio contestato. Erano, inoltre, insussistenti i delitti di turbata libertà degli incanti e di abuso. d'ufficio contestati al capo F), in quanto nel titolo genetico si affermava la avvenuta violazione di norme di settore in materia di appalti e concessioni pubbliche che, tuttavia, risultavano inconferenti, in quanto le singole procedure di gara, nella stragrande maggioranza dei casi, non presentavano alcuna irregolarità formale o sostanziale. Il LA IO, inoltre, non era un soggetto tenuto per legge all'osservanza del codice degli appalti. Nella valutazione del Tribunale del riesame, pertanto, solo con riferimento alla associazione a delinquere contestata al capo G), sussisteva un adeguato quadro di gravità indiziaria. Il Tribunale di Roma riteneva, inoltre, insussistenti le esigenze cautelari nei confronti degli indagati, in quanto il sodalizio criminoso contestato al capo G) non era più operativo, quanto meno dalla cessazione della carica di sindaco del Di IO e dell'avvenuto insediamento di altra amministrazione locale. Il pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio venivano, tuttavia, ritenuti sussistenti nei confronti di NT MO in ragione del persistente inserimento del medesimo nell'amministrazione comunale, ancorché tali esigenze cautelari fossero salvaguardabili a mezzo della più lieve misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici per la durata di un anno.
4. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento, con riferimento alle posizioni di AN Di IO, SE Di BB, ZO LV, CA IN, RE ZZ, IM CC e NT MO (nella parte in cui ha disposto la caducazione dei titoli cautelari ulteriori rispetto a quello di cui al capo G). Il Pubblico Ministero ricorrente deduce la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione. Il Tribunale di Roma aveva, infatti, indebitamente pretermesso le diffuse illegittimità ravvisate nelle delibere del Comune di LA, ignorando l'elaborato del proprio consulente tecnico. Gli autori dei delitti contestati erano, infatti, stati indicati specificamente nelle schede sintetiche allegate alla consulenza tecnica, refluite nelle imputazioni, nelle quali era indicato, oltre alle norme violate, il preposto all'istruttoria, il dirigente che aveva sottoscritto ciascun atto ritenuto illegittimo ed il beneficiario del provvedimento di affidamento. L'elevatissimo numero di appalti esaminati (oltre 200) aveva, infatti, indotto il Giudice per le indagini preliminari, in sede di adozione dell'ordinanza, a riportare un riepilogo sintetico delle norme violate, mentre dalla lettura della relazione del consulente tecnico e dagli allegati della stessa era possibile evincere dettagliatamente le ragioni giuridiche che avevano supportato la decisione del Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale del riesame aveva, inoltre, travisato l'esame del quadro normativo di riferimento e non aveva compreso che nelle tabelle allegate ai capi di imputazione la indicazione "Nulla" doveva essere intesa non già come assenza di illegittimità degli atti esaminati, bensì come "nessun'altra violazione oltre le violazioni indicate nella prima sezione delle singole schede trascritte". Le risultanze delle indagini e, segnatamente, gli accertamenti del consulente tecnico avevano evidenziato come ben 205 appalti fossero stati affidati in assenza di procedura di evidenza pubblica e di questi ben 172 direttamente;
150 affidamenti, inoltre, erano stati disposti, in modo ripetuto ed arbitrario, in favore di un gruppo costituito da solo quattro imprese. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente era, pertanto, stato sistematicamente violato il canone della programmazione, reso obbligatorio dall'art. 128 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e dalle regole basilari di finanza e contabilità pubblica, in quanto il Comune di LA per la esecuzione dei lavori di manutenzione non aveva fatto ricorso né alle forme del contratto c.d aperto di cui all'art. 154 del d.P.R. 554 del 1999, né, dopo l'approvazione del Regolamento Generale con d.P.R. n. 207 del 2010, a quelle dell'accordo quadro di cui all'art 59 del d.lgs. n. 50 del 2016. Con specifico riferimento al capo F), il Pubblico Ministero censurava, inoltre, la erroneità della interpretazione dei dati normativi di riferimento da parte del Tribunale del Riesame, in quanto il LA IO aveva assunto lo status di stazione appaltante, avendo fatto eseguire lavori su un immobile di proprietà comunale (il campo sportivo) e con contributo dell'ente pubblico (il Comune di LA) in misura superiore al 50%. In relazione alla associazione a delinquere contestata al capo I), inoltre, il Tribunale del riesame, nel dichiarare la integrale mancanza di elementi dai quali dedurre l'effettiva sussistenza dei vizi di carattere sostanziale nei piani urbanistici (PPE) elencati nella imputazione provvisoria, non si era avveduto che le procedure di "revisione" dei piani particolareggiati, per come approvate dalla Giunta Comunale, risultavano tutte adottate in violazione della legge regionale n. 36 del 1987. Le procedure semplificate previste dagli artt. ed 1 bis della predetta legge regionale non potevano, infatti, essere applicate ai piani in esame poiché costituivano vere e proprie varianti al Piano Regolatore Generale, che, come tali, 5 necessitavano di approvazione da parte del Consiglio Comunale e della Regione, secondo le scansioni procedurali delineate dall'art. 4 della citata legge regionale. Più in generale, l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva omesso di valorizzare il compendio investigativo risultante dalle numerose intercettazioni telefoniche relative ai soggetti indagati, che avevano nitidamente dimostrato la operatività dei tre sodalizi criminali ed il delitti fine reiteratamente commessi dai medesimi. La sistematica reiterazione nel corso degli anni delle condotte illecite confermava, inoltre, la sussistenza del pericolo di recivida, escludendo profili di episodicità. Parimenti il pericolo di inquinamento probatorio, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, doveva ritenersi concreto ed attuale, stante la probabilità che gli indagati potessero provvedere a concertare dichiarazioni di comodo ed a predisporre documentazione falsa.
5. Avverso la medesima ordinanza ha presentato ricorso per cassazione anche l'avv. Tommaso Pietrocarlo, difensore di NT MO ed, articolando tre motivi, ne ha chiesto l'annullamento. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della ordinanza genetica e la conseguente nullità della ordinanza impugnata per la omessa autonoma valutazione della memoria prodotta dalla difesa in data 20 ottobre 2015 nel distinto procedimento penale n. 2318/15 R.G.N.R., istruito dal medesimo Pubblico Ministero ricorrente. In tale procedimento, relativo ai lavori di ampliamento della tribuna est dello stadio Francioni di LA, attualmente pendente in fase dibattimentale, il MO, chiamato a rendere interrogatorio, aveva presentato una ampia memoria difensiva, evidenziando la propria estraneità ai fatti e rivendicando la correttezza ن د del proprio operato. م Il Pubblico Ministero, nell'acquisire copia degli atti di tale procedimento (e, ه ا segnatamente, della consulenza tecnica del geometra Tarozzi e delle dichiarazioni dell'ingegnere Paolo Rossi) e nell'allegarli alla richiesta di applicazione di misura cautelare, tuttavia, non aveva segnalato al Giudice per le indagini preliminari l'avvenuto deposito di tale memoria difensiva. Con il secondo motivo il difensore si duole della violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e del difetto assoluto e, comunque, della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza del delitto di associazione a delinquere contestato al capo G) al MO;
lamenta, altresì, il ricorrente il carattere solo apparente della motivazione per omesso 6 esame della memoria difensiva depositata in data 20 ottobre 2015 e della consulenza tecnica in materia urbanistica depositata in data 11 ottobre 2015. Con il terzo motivo, da ultimo, deduce il difetto assoluto di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, argomentate nella ordinanza impugnata in modo apodittico, meramente congetturale e privo di connotazioni individualizzanti. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del MO, inoltre, si rivelavano intrinsecamente contraddittorie con quelle svolte nei confronti di altri indagati, come il sindaco Di IO, per il quale, invece, il periculum libertatis era stato escluso in quanto il sodalizio criminale in questione, strutturalmente collegato alla precedente amministrazione comunale, era stato ritenuto non più operante. Carente era, inoltre, la dimostrazione degli specifici elementi fattuali dai quali era stato desunto il pericolo di inquinamento probatorio.
6. In data 8 marzo 2017 gli avvocati SE PO ed Alessandro AL, difensori di SE Di BB, hanno depositato una memoria nella quale hanno richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA per manifesta infondatezza del motivo articolato in relazione al capo I) della imputazione.
7. I difensori del MO, del CC, del IN, del Di BB, del LV e del ZZ hanno, inoltre, depositato memorie nelle quali hanno eccepito la tardività del ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA, producendo una certificazione, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Roma, che attesta che il ricorso è stato depositato in data 16 gennaio 2017, quando era ormai decorso il termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione del 4 gennaio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO deve 1. Il ricorso formulato dal Pubblico Ministero essere dichiarato inammissibile.
1.1. I difensori del MO, del CC, del IN, del Di BB, del LV e del ZZ hanno eccepito, in via preliminare, la tardività della presentazione del ricorso da parte del Pubblico Ministero ricorrente, avvenuta solo in data 16 gennaio 2017. 7 1.2. L'ordinanza impugnata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA, emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 24 novembre 2016, è stata depositata in data 30 dicembre 2016 ed è stata comunicata al Pubblico Ministero in data 4 gennaio 2017, come è documentato in atti. Il termine per ricorrere in Cassazione avverso tale ordinanza scadeva, pertanto, in data 14 gennaio 2017. Sulla prima pagina del ricorso presentato dal Pubblico Ministero figura, tuttavia, una doppia attestazione di deposito. La attestazione temporalmente anteriore ("depositato in Cancelleria. Roma, lì il 14.1.2017”) risulta apposta dal funzionario giudiziario Paolo NS;
la seconda attesta, invece, il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale del riesame di Roma in data 16 gennaio 2017 a mani del funzionario giudiziario Luigi Carrazza. Il Collegio, nell'esercizio del proprio potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), ha acquisito una ulteriore attestazione, redatta in data 21 marzo 2017, dalla quale risulta che Paolo NS è funzionario di Cancelleria presso la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione e che il medesimo ha apposto personalmente la attestazione del deposito sul ricorso di cui si controverte in data 14 gennaio 2017. Il ricorso del Pubblico Ministero è, pertanto, stato presentato in data 14 gennaio 2017 tempestivamente, ma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, e, di seguito, depositato presso la cancelleria del Tribunale del c ar riesame di Roma in data 16 gennaio 2017, quando, tuttavia, il termine di dieci t giorni era ormai spirato.
1.3. La presentazione del ricorso direttamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ancorchè tempestiva, è, tuttavia, inammissibile. L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale, come 8 prescrive l'art. 311, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, Crisalli, Rv. 187164). Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma terzo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono, infatti, evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Messora, Rv. 187018). Il ricorso formulato dal Pubblico Ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in quanto depositato nel termine di legge in cancelleria non legittimata a ricevere tale atto;
il successivo deposito nella cancelleria competente a ricevere l'impugnazione non può, peraltro, assumere alcuna efficacia sanante, in quanto è stato operato solo una volta decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
2. Il ricorso formulato dall'avv. Tommaso Pietrocarlo nell'interesse di NT MO deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2.1. Infondato si rivela, invero, il primo motivo di ricorso relativo alla nullità della ordinanza genetica per omessa valutazione, conseguente alla omessa trasmissione al Giudice per le indagini preliminari, della memoria difensiva prodotta in data 20 ottobre 2015 nel distinto procedimento penale n. 1550/14 R.G.N.R. e di nullità derivata della ordinanza impugnata per omessa pronuncia in ordine a tale eccezione. La eccepita omissione di pronuncia è, invero, insussistente, essendosi l'ordinanza impugnata pronunciata su tale eccezione, sia pure implicitamente. Il Tribunale del risame, nella ordinanza impugnata, ha, infatti, escluso la e h t dedotta nullità, ancorché abbia motivato il rigetto di tale eccezione esclusivamente con riferimento alla memoria depositata dalla difesa del MO nel procedimento n. 4800/14 e non anche a quella depositata nel procedimento n. 2318/15 R.G.N.R. Secondo la ordinanza impugnata la nullità della ordinanza genetica eccepita dalla difesa è, infatti, insussistente, in quanto l'obbligo di trasmissione del Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. ha per oggetto esclusivamente le memorie depositate nel medesimo procedimento e, pertanto, non opera per quelle depositate in distinti procedimenti.
2.2. Il ricorrente deduce, tuttavia, che l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 291 cod. proc. pen. opera anche con riferimento alle memorie depositate dalla difesa in un separato contesto procedimentale, ma dal quale, comunque, il pubblico ministero abbia attinto per dare fondamento alla propria richiesta di misura cautelare. Tale doglianza deve, tuttavia, essere disattesa. L'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che intenda richiedere l'applicazione di una misura cautelare deve presentare nella cancelleria del giudice procedente la propria richiesta, alla quale deve allegare gli elementi su cui l'istanza si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. La formulazione della norma, introduce, pertanto, una distinzione netta tra gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate, per le quali sussiste un incondizionato obbligo di produzione da parte del pubblico ministero al giudice, ed il residuo compendio indiziario raccolto, da intendersi a contrario come il complesso degli elementi probatori sfavorevoli alla persona sottoposta ad indagini, per il quale, invece, il rappresentante della pubblica accusa ha la facoltà di "selezionare" il materiale da trasmettere al giudice (Sez. 6, n. 2569 del 12/11/1998, Sabatini, Rv. n. 212563), al fine di evitare una anticipata discovery dei risultati delle indagini, che potrebbe comprometterne lo sviluppo. La mancata trasmissione al giudice da parte del pubblico ministero, unitamente agli elementi su cui il pubblico ministero fonda la richiesta di misura cautelare, delle eventuali memorie difensive già depositate, pertanto, determina, ex art. 292, comma secondo, lett. c-bis), cod. proc. pen., una nullità a carattere भ intermedio dell'ordinanza applicativa della misura per mancata valutazione degli elementi a favore dell'imputato (Sez. 5, n. 20353 del 28/01/2015, Brajdic, Rv. 264000; Sez. 1, n. 36246 del 29/05/2012, Ferraro, Rv. 253715; Sez. 1, n. 11524 del 03/02/2005, Abbruzzese, Rv. 231082; Sez. 1, n. 895 del 13/02/1998, Migliaccio, Rv. 209904).
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, reiteratamente ritenuto che l'obbligo di trasmissione al giudice per le indagini preliminari riguardi solo le memorie difensive nelle quali siano compendiati elementi a favore dell'indagato che risultino già depositate al momento della richiesta ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29807 del 20/6/2001, Caterino, Rv. 220652), anche se riferibili a precedenti richieste di misure cautelari, successivamente divenute inefficaci, ma relative sempre agli stessi fatti (Sez. 2, n. 895 del 13/02/1998, Viglietta, Rv. 209904). 10 Nella esegesi della giurisprudenza di legittimità, pertanto, l'obbligo di trasmissione delle memorie ha ad oggetto gli atti già depositati all'atto della presentazione della richiesta di applicazione di misura cautelare, ma esclusivamente nel contesto del medesimo procedimento (anche per effetto di già operate riunioni per connessione). L'obbligo di trasmissione delle memorie già depositate, del resto, è incondizionato, ma, in quanto sanzionato a pena di nullità, opera solo nei casi tassativamente previsti dal codice di rito, senza possibilità di estensioni analogiche a fattispecie non contemplate espressamente dal dettato normativo. Invero anche sotto il profilo funzionale la interpretazione prospettata dalla difesa del MO risulta fallace e potrebbe collidere con lo stesso razionale esercizio del diritto di difesa e con le finalità di garanzia perseguite dal legislatore. L'art. 291 cod. proc. pen., infatti, condiziona l'obbligo di trasmissione delle memorie alla sussistenza di una previa scelta difensiva resa manifesta ed inequivoca dal deposito dell'atto nel medesimo procedimento. Ove la norma dovesse operare anche con riferimento a memorie depositate, magari in epoche pregresse, in distinti contesti procedimentali, si introdurebbe per il pubblico ministero un obbligo di ricerca e di reperimento di atti di difficile esigibilità e certamente ignoto alla trama codicistica. L'interpretazione della norma prospettata dal ricorrente, inoltre, si rivela irragionevole sotto un ulteriore profilo, in quanto imporrebbe la automatica ed incodizionata trasmissione al giudice investito della domanda cautelare anche di atti espressivi di scelte defensionali calibrate su accuse e contesti probatori radicalmente diversi e magari medio tempore divenuti inattuali o non più appropriate. Del resto, ove, nel delimitare l'oggetto dell'obbligo di trasmissione delle memorie difensive, si abbandonasse il criterio formale del deposito dell'atto nel medesimo procedimento, si attribuirebbe necessariamente al pubblico ministero un potere di delibazione della rilevanza dell'atto defensionale da attingere da altri contesti procedimentali;
tale sindacato, tuttavia, interferirebbe con il libero esercizio delle scelte difensive e si rivelerebbe in insanabile contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 291 cod. proc. pen., che esclude ogni discrezionalità della pubblica accusa sul punto. Alla stregua di tali rilievi le doglianze formulate nel primo motivo di ricorso si rivelano infondate e devono essere disattese. 11 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere contestato al MO al capo G). Deduce il ricorrente come non sia configurabile una associazione a delinquere che mutui la propria struttura organizzazione da una amministrazione comunale e, comunque, come l'affectio societatis fosse esclusa, per quanto risultava dallo stesso tenore della ordinanza impugnata, dai pesanti condizionamenti del sindaco e dei dirigenti comunali posti in essere dal IE. La memoria indebitamente obliterata dal Tribunale del riesame, peraltro, ridimensionava la valenza della adozione, in data 30 luglio 2014, da parte del MO della determinazione di approvazione dei lavori di ampliamento dello stadio Francioni, anche in ragione della impossibilità per il medesimo di contestare tale scelta politica, della esistenza di un Responsabile Unico del Procedimento che non era il MO e della attestazione di regolarità contabile dell'impegno di spesa apposta da altro dirigente, a capo del Servizio Programmazione e Bilancio. Parimenti, con riferimento alla vicenda relativa al rifacimento del manto erboso del terreno di gioco della ex Fulgorcavi, il MO aveva espresso al DA la propria netta contrarietà alla scelta di effettuare tale opera a spese del Comune di LA.
3.2. Nel delibare tale motivo occorre rilevare come, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di questa Corte, infatti, non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa भ l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito stesso), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis: Cass. F, n. 47748 dell'11/08/2014, Rv. Contarini;
Cass. 1, sent. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177; Cass. 4, sent. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata, nei limiti delibatori propri del sindacato cautelare, ha 12 congruamente motivato la sussistenza della associazione a delinquere per cui si procede e l'inserimento nella medesima del MO. Nella ordinanza impugnata si rivela come l'apparato amministrativo del Comune di LA fosse stato stabilmente asservito al perseguimento delle finalità del LA IO (e, segnatamente, con riferimento al rifacimento del manto erboso del campo Ex Fulgorcavi, all'ampliamento della capienza dello stadio ed al collaudo delle tribune dello stadio Francioni) per effetto della costante opera di pressione posta in essere dal IE. Le delibere in favore del LA IO erano espressione di una gestione prettamente politica della spesa ed esprimevano uno sviamento dell'esercizio della funzione in favore di interessi privati. Il Comune di LA aveva, infatti, assunto il pagamento di spese di manutenzione che dovevano gravare sulla società di calcio, mantenendo al contempo una continua inerzia in ordine all'inadempimento da parte del LA IO ai propri obblighi di versamento dei canoni di locazione per l'uso degli impianti comunali. Le risorse finanziarie per l'ampliamento della capienza dello stadio, disposto su pressione del IE al fine di lucrare un incremento del valore patrimoniale della società calcistica, erano, inoltre, state tratte da quelle già previste per la ristrutturazione dell'albergo Italia, ove era previsto il trasferimento degli uffici comunali. La carenza di fondi per la ristrutturazione della nuova sede comunale aveva, peraltro, comportato la necessità di disporre una proroga del pregresso contratto di locazione, determinando la perdurante incidenza del relativo onere finanziario. Parimenti i lavori del rifacimento del manto erboso del campo di calcio ex Fulgorcavi, adibito a terreno di allenamento del LA IO, erano stati sostenuti dal Comune, rinvenendo la copertura in risorse già destinate all'esecuzione di opere presso altri impianti sportivi. Il Tribunale del riesame di Roma, in particolare, muovendo dal tenore delle intercettazioni telefoniche disposte, ha argomentato in ordine al costante collegamento del IE con il Sindaco AN Di IO ed alla continua interlocuzione dei medesimi in ordine alla gestione delle risorse finanziarie comunali in riferimento ai rapporti con il LA IO, anche in violazione della disciplina pubblicistica di riferimento. Secondo l'ordinanza impugnata, pertanto, l'apparato amministrativo del Comune di LA aveva deviato dai propri fini istituzionali ed era stato asservito stabilmente al perseguimento degli interessi della società sportiva, con l'apporto del Sindaco di LA, Di IO, e dei dirigenti comunali MO e DA. Tale qualificazione si rivela immune dai vizi di legittimità denunciati. 13 Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita;
né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493, fattispecie relativa alla strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d'asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari;
Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, Tedesco, Rv. 252387, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il delitto associativo per avere l'organizzazione utilizzato, per commettere una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione nel settore sanitario, la struttura organizzativa di una USL, occupando con uomini di propria fiducia la pianta organica della stessa e piegandola ai fini illeciti grazie all'opera di soggetti collegati dal comune progetto criminoso). Nessun contraddizione può, inoltre, essere ravvisata, come opina il ricorrente, tra la affectio societatis e le pressioni poste in essere dal IE sul sindaco e sulla dirigenza comunale;
nella non illogica ricostruzione della ordinanza impugnata, infatti, proprio tali continue pressioni avevano indotto il Sindaco, anche in seguito alla plateale contestazione della tifoseria contro il Di IO alla presentazione della squadra per la stagione 2014-2015, ed i funzionari comunali ad accedere costantemente alla richieste del IE, saldando il predetto accordo criminoso. tho 3.2. Secondo l'ordinanza impugnata, in tale contesto probatorio, inoltre, assumevano adeguata valenza confermativa dell'inserimento del MO nel sodalizio criminoso i contributi dal medesimo apportati alle condotte contestate quali reati fine;
in particolare, l'indagato aveva direttamente gestito i procedimenti amministrativi culminati con l'erogazione di spese finalizzate all'ampliamento dello Stadio Francioni e del campo ex Fulgorcavi. Lo stesso MO era, peraltro, stato il soggetto responsabile del procedimento amministrativo relativo al certificato di collaudo statico, risultante non presente agli atti al momento dell'intervento di EN EN. Nel titolo cautelare genetico, cui l'ordinanza impugnata rinvia, si riporta, peraltro, la lunga teoria di intercettazioni telefoniche nelle quali il MO, in 14 termini assai espliciti, risulta avere piena consapevolezza del carattere indebito delle erogazioni patrimoniali poste in essere dal Comune in favore del LA IO e delle torsioni alla disciplina di bilancio poste in essere per realizzare tale finalità illecita. Nella ordinanza impugnata, inoltre, si richiamano le intercettazioni telefoniche nelle quali il MO chiosa la assoluta inutilità delle opere di ampliamento delle tribune, in ragione della affluenza media registrata nel corso delle precedenti stagioni agonistiche, e la conversazione telefonica tra il MO ed il VO, dirigente del bilancio, in cui entrambi gli interlocutori fanno riferimento alle conseguenze patrimoniali negative di tali scelte per il Comune di LA, sino a paventarne il dissesto. Ritiene, pertanto, il Collegio che le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame di Roma nella ordinanza impugnata non rivelino contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte. Le doglianze articolate dal ricorrente sul punto, del resto, più che a dimostrare eventuali vizi logici della valutazione operata dalla ordinanza impugnata o la sua divergenza dai canoni del corretto ragionamento probatorio, paiono, invero, intese ad addivenire ad una diversa, e più favorevole, lettura dei medesimi elementi fattuali. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, è, peraltro, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La lettura alternativa delle risultanze delle indagini non può, pertanto, essere proposta alla Corte di Cassazione, che non può certo procedere a riesaminare gli atti attraverso una rinnovata disamina delle emergenze e h t investigative.
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
4.1. Secondo il ricorrente la motivazione della ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari si rivela apodittica e non individualizzante, in quanto fondata sulla mera constatazione del perdurante inserimento del MO nell'amministrazione comunale di LA. 15 Tale affermazione, tuttavia, si rivelerebbe in insanabile contrasto con la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del sindaco Di IO in quanto il sodalizio criminoso contestato al capo G) doveva intendersi non più operativo, essendo mutato il contesto politico-amministrativo del Comune di LA. Il Tribunale del riesame di Roma aveva, inoltre, pretermesso che il MO in data 30 marzo 2015 aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie da Dirigente del Servizio Edilizia Privata, in quanto aveva appreso "di essere indagato per la vicenda del PPE di Borgo Piave e non intendeva intralciare il corso delle indagini e l'attività amministrativa del Comune di LA". Assente era, inoltre, la indicazione degli specifici elementi fattuali dai quali era stato desunto il pericolo di inquinamento probatorio.
4.2. La motivazione in ordine alle esigenze cautelari, espressa alle pagine 86 ed 87 della ordinanza impugnata, si fonda sulla sistematica messa a disposizione da parte del MO delle proprie pubbliche funzioni per finalità diverse da quelle istituzionali e sul persistente inserimento dello stesso nella amministrazione comunale. Tali elementi hanno indotto, in modo tutt'altro che illogico, il Tribunale di Roma a ritenere concreto ed attuale il pericolo di recidiva, ma anche a stimarlo "salvaguardabile" mediante la applicazione della meno grave misura interdittiva (rispetto alla originaria custodia cautelare in carcere) della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per un anno. Occorre, peraltro, rilevare come non sia ravvisabile alcuna aporia tra le affermazioni del Tribunale del riesame relative alla insussistenza delle esigenze cautelari per i sodali, quali il Di IO, che avevano abbandonato la propria carica pubblica, ed il MO, che, pur dimissionario dalla dirigenza del servizio edilizia privata, permanevano all'interno della amministrazione comunale. La distinzione operata dal Tribunale del riesame di Roma è, infatti, nitidamente legata alla valutazione della concreta possibilità, ritenuta per il MO ancora sussistente, di ulteriormente condizionare l'attività amministrativa in senso illecito. Analogamente infondata si rivela la doglianza formulata relativamente alla omessa valutazione delle dimissioni rassegnate dal MO. Anche in tal caso, infatti, non si è in presenza di alcuna omissione di pronuncia, in quanto il Tribunale del risame di Roma ha, implicitamente, ritenuto tale elemento subvalente nella diagnosi cautelare ed inidoneo ad escludere in radice il pericolo di recidiva. Tale valutazione si rivela, del resto, immune da censure. 16 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di dimissioni dall'incarico pubblico, il giudice può ritenere persistenti le esigenze cautelari quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (ex plurimis: Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, n. 19052, Rv. 256223). Il giudice è, pertanto, tenuto ad una valutazione attenta del caso concreto ed all'adempimento di un adeguato onere motivazionale che dia conto dell'influenza personale del prevenuto indipendentemente dall'ufficio ricoperto e, dunque, della concretezza e dell'attualità del rischio di recidivanza (ex plurimis, Cass., sez. VI, 27 marzo 2013, n. 23625, Rv. 256261; Cass., sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19052, cit.). Anche in seguito alla introduzione del canone dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il giudice della cautela, senza che operi alcun automatismo in materia, deve indicare gli elementi specifici sulla scorta dei quali abbia stimato reale e tuttora esistente il pericolo che l'indagato, pur allontanato dall'ufficio e, dunque, avulso dal contesto ambientale nel quale sono maturate le condotte criminose, possa ancora avere la possibilità e l'occasione di reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici, approfittando della rete di complicità in seno alla compagine dell'ente in cui ha operato per anni per commettere altre condotte analoghe eventualmente anche quali "estranei". La disamina del pericolo di recidiva deve, pertanto, fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Cass., sez. VI, 11 febbraio 2016, n. 8211, Rv. 266511). In tale contesto interpretativo, in particolare, il giudice della cautela deve valutare i novum rappresentato dai provvedimenti disposti nei confronti dell'indagato, verificando se gli stessi "siano o meno definitivi, risultando ovvia la diversa rilevanza suscettibile di dispiegare, ai fini del giudizio prognostico sul punto, da un provvedimento di sospensione solo temporaneo o precario obiettivamente insuscettibile di consentire una prognosi tranquillante circa il rischio di reiterazione criminosa rispetto a quello di rimozione definitiva - dall'ufficio, stante la conseguente definitiva perdita della qualifica soggettiva pubblicistica". Il Tribunale del riesame di Roma ha, pertanto, fatto buon governo di tali principi, ritenendo sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva, in 17 relazione al perdurante inserimento del MO nell'organigramma del Comune di LA, pur a fronte delle dimissioni rassegnate dalla dirigenza del servizio edilizia privata, e dalla pericolosità sociale del medesimo, dimostrata dalle pregresse e sistematiche violazioni dei propri doveri funzionali.
4.3. Fondate si rivelano, invece, le doglianze del ricorrente in ordine alla motivazione della ordinanza impugnata relativamente al pericolo di inquinamento probatorio. Nella ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, si argomenta il pericolo che il MO possa porre in essere interferenze pregiudizievoli con le indagini in corso in ragione del proprio persistente inserimento nella amministrazione comunale e della posizione di persone informate sui fatti rivestita da soggetti presenti tuttora nell'organigramma comunale. Il solo esclusivo riferimento al contesto ambientale è, tuttavia, inidoneo a motivare adeguatamente la sussistenza della predetta esigenze cautelare in assenza di ulteriori indici concreti del pericolo, concreto ed attuale, che l'imputato possa porre in essere interferenze pregiudizievoli per le indagini in corso. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, infatti, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984). Tale pericolosità deve, peraltro, essere concretamente correlata alla personalità o alle condotte illecite poste in essere dell'indagato (Sez. III, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, Rv. 237556) e non può essere desunta apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste nell'organizzazione pubblica (Sez. 6, n. 69 dell'1/01/1995, Cerciello, Rv. 201071). Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è, pertanto, necessario, che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984; Sez. I, n. 4153 del 13/10/1993, Iannaccone, Rv. 196913, che ulteriormente specifica come la concretezza del pericolo implica non solo il richiamo ad una situazione effettiva, 18 e non semplicemente astratta, ma anche il doveroso riferimento ad una situazione controllabile sulla base degli atti del procedimento).
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso formulato dal difensore di NT MO deve accolto limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera a) cod. proc. pen. Deve, pertanto, essere disposto il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma perché provveda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, tale lacuna della motivazione impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Annulla nei confronti di MO NT l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera a), cod. proc. pen., e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del MO. Così deciso il 23/03/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni AB D'Arcangelo Klice Hosie DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GIU 2017 DICAS M E IL FUNZION GIUDIZIARIO R P U E S Piera Esposito T R O C 19