Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato, nel termine indicato dall'art. 311 cod. proc. pen., presso la cancelleria della Corte di Appello che li ha adottati, restando a carico del ricorrente il rischio che, se presentato presso un ufficio diverso, sia dichiarato inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
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In materia estradizionale il ricorso in Cassazione in materia cautelare va presentato presso la cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata; se presentato ad un ufficio diverso da quello del giudice a quo, competente a riceverlo resta a carico del ricorrente il rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile per tardività. Corte di Cassazione SENTENZA Sez. 6 penale Num. 3172 Anno 2022 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA udienza: 01/12/2021 - deposito 27 gennaio 2022 Sul ricorso proposto da TAI, nato a ** (Moldova) il **/1985 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/08/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato …
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Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2019, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
435-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2149 Emilia Anna Giordano - Presidente - Ersilia Calvanese - Relatore - -CC 05/12/2019 Gaetano De Amicis R.G.N. 42952/2019 Maria Silvia Giorgi Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO KS IC, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 30/09/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. G.D. Caiazza che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2019, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza presentata nell'interesse di KS YE NO di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, al predetto applicata a fini estradizionali. In particolare, il NO era stato arrestato il 30 agosto 2019 all'aeroporto internazionale di Capodichino in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio " a fini estradizionali avanzata dagli Stati Uniti d'America sulla base di una mandato di cattura in relazione al reato di cospirazione nel furto di segreti industriali (Titolo 18, sez. 1832, codice penale USA). La Corte di appello respingeva le argomentazioni difensive in ordine alla mancanza sia dei presupposti per farsi luogo alla estradizione sia del pericolo di fuga.
2. Ricorre avverso tale ordinanza il difensore del NO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione sulle deduzioni difensive in ordine al difetto di giurisdizione dello Stato richiedente, trattandosi di reato commesso in Italia.
2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione sull'esistenza del pericolo di fuga, sulla scelta della misura più afflittiva e sulla non idoneità della misura domiciliare, se del caso assistita con il presidio elettronico. La motivazione sul pericolo di fuga è inconferente, là dove giustifica il ricorso alla cautela solo con la gravità dei reati e la assenza di relazioni stabili, non indicando invece elementi di sicuro rilievo sintomatico che diano conto dell'effettivo ed attuale pericolo dell'allontanamento dell'estradando dal territorio italiano. La Corte di appello ha poi omesso di motivare anche sul ricorso alla misura custodiale in carcere e sull'inidoneità invece di misure più gradate, anche assistite dal braccialetto elettronico.
3. In data 21 novembre 2019, il difensore ha depositato in cancelleria una memoria con cui ha illustrato ulteriormente le ragioni dell'annullamento richiesto: il reato-fine (l'unico valutabile ai fini della doppia incriminazione) era commesso totalmente in territorio italiano e su tale questione (considerata la assenza della punibilità del reato ai sensi dell'art. 10 cod. pen.) la Corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsi;
la motivazione sul pericolo di fuga è del tutto inconferente e quella sulla scelta della misura testualmente assente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
2. Risulta infatti dall'esame degli atti che il ricorso è stato depositato dai difensori presso gli uffici giudiziari di Perugia, che a loro volta l'hanno inoltrato per 2 N G competenza alla Corte di appello di Napoli, presso la quale è pervenuto il 22 ottobre 2019, ovvero quando era oramai scaduto il termine di 10 giorni previsto per l'impugnazione.
3. Al riguardo vanno richiamati i principi già affermati da tempo da questa Suprema Corte in tema di ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. Si è stabilito infatti che anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 stesso codice. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria della Corte di appello, salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell'inizio della discussione (Sez. 1, n. 1038 del 18/04/1990, Gonon, Rv. 184097). Tale principio è stato più volte ribadito in tema di mandato di arresto europeo, che fa rinvio recettizio all'art. 719 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari (tra tante, Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, Gurchiani, Rv. 258172). Nella specie, va fatto presente che il provvedimento impugnato era stato notificato all'interessato e ai suoi difensori il 3 ottobre 2019 e pertanto il termine per la proposizione del ricorso era venuto a spirare certamente prima della data in cui lo stesso è pervenuto al giudice a quo. Al riguardo è appena il caso di ribadire che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367). In tal caso, pur essendo l'impugnazione ammissibile, il ricorrente assume quindi il rischio che la stessa, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (tra tante, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894). 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna GiordanoGipediano Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL - 9 GEN 2020 REMA BIC IL CANCELLIERE E. Patrizio Di Laurenzio