Sentenza 30 novembre 2018
Massime • 1
Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. – è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
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Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
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Anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311 c.p.p., commi 2, 3 e 4 da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 c.p.p.. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati: 1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2018, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2018 |
Testo completo
03261-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI MATILDE CAMMINO Dott. CONSIGLIO - Consigliere - DEL 30/11/2018 Dott. STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere -N. 2569/2018 Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Dott. MARCO MARIA MONACO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8838/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS TO N. IL 19/09/1941 avverso l'ordinanza n. 2/2018 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del 02/02/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. te locomello, he he chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, oglimento del sell' evv. Domenico Marieni, che ne chiesto l'ecco місото; Udit i difensor Avv.; + RITENUTO IN FATTO 1. TO SS, in atti generalizzato, imputato (ed, all'esito del giudizio di primo grado, dichiarato colpevole) dei reati di cui agli artt. 110 61, comma 1, n. 7 c.p., - 640-bis - commessi nell'agosto 2010 [capo A) delle imputazioni in atti] ed il 1° e l'8 agosto 2011 [capo B) delle imputazioni in atti], nei cui confronti il Tribunale di Genova, in data 30.11.2017, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro fino a concorrenza dell'importo di euro 40.086.726, ha chiesto di: 1) disporre il dissequestro delle somme già sottoposte a sequestro presso i conti correnti 0009/39016 presso la filiale di Roma 1 Banco di Napoli e 4870 presso la filiale di Besozzo UBI Banca poiché asseritamente provento di indennità mensile e diaria parlamentare e come tali non sequestrabili né pignorabili ex art. 1 (rectius art. 5) I. 1261/1965); 2) precisare che il sequestro preventivo per equivalente non si estende alle somme che dovessero confluire sui conti in data successiva all'esecuzione del sequestro>>.
2. Il Tribunale di Genova, quale giudice procedente (non essendo ancora intervenuta la trasmissione degli atti alla Corte di appello), con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2017: ha respinto l'istanza in relazione ad una somma pari ad un quinto dell'assegno di vitalizio ricevuto da UM BO come ex appartenente al Parlamento europeo>>; -· ha accolto per il resto l'istanza di dissequestro delle somme reperite nei conti correnti indicati in parte motiva, alla data dell'esecuzione del provvedimento del 30.11.2017>>; - ha indicato come non sequestrabili i quattro quinti del vitalizio percepito da UM BO quale ex appartenente al Parlamento Europeo e per l'intero l'indennità percepita da UM BO quale membro del Parlamento italiano>>; -ha respinto per il resto la domanda, disponendo che il sequestro venga esteso alle somme pervenute nei predetti conti correnti dopo tale data e che nel contempo possa essere eseguito su tutti i beni ricadenti nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi>>.
3. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello presentato nell'interesse con dell'imputato contro il predetto provvedimento.
3.1. Il Tribunale ha, in particolare, premesso che doveva ritenersi pacifica la non assoggettabilità a sequestro di beni futuri;
nel caso di specie, tuttavia, il sequestro aveva ad 1 oggetto non beni futuri ma diritti di credito già maturati all'attualità, certi e condizionati alla sola perdurante esistenza in vita dell'imputato che ne era beneficiario, costituendo mera modalità di pagamento la corresponsione in rate mensili. Tale assunto era confermato: dalla pacifica assoggettabilità a pignoramento civilistico del quinto dello stipendio del debitore;
dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di sequestro di denaro come bene fungibile (il Tribunale ha citato, fra le altre, Cass. n. 37545/2017). Ha, inoltre, osservato che nessuna preclusione al disposto sequestro deriverebbe dal carattere sanzionatorio del sequestro di valore (riguardando, nella specie, il vincolo un diritto di credito già maturato, certo ed individuabile, ovvero il vitalizio attribuito al sen. SS alla sola condizione dell'esistenza in vita) e che il rilievo difensivo potrebbe al più venire considerato all'atto della definitiva confisca.
4. Contro tale provvedimento, l'imputato, con l'ausilio dell'avv. DOMENICO MARIANI, abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione mancante o meramente apparente. Riepilogate le argomentazioni poste a fondamento dell'appello cautelare, in particolare quanto all'invocata impossibilità di sottoporre a sequestro somme confluite sui conti correnti riconducibili all'imputato dopo il 7.12.2017, data di esecuzione del provvedimento genetico di sequestro, per asserita impossibilità di sottoporre a sequestro beni futuri (che sarebbe già stata riconosciuta dalla giurisprudenza: cita, ad esempio, Cass. 4097/2016, rv. 265844 e Cass. 23649/2013, rv. 256164) e la non attinenza alla questione dei precedenti citati dal Tribunale a fondamento del mancato accoglimento in parte qua dell'originaria istanza, lamenta (a partire da f. 8 del ricorso) ulteriormente l'asserita impossibilità di estendere il disposto provvedimento ablativo a beni futuri, in considerazione della natura sanzionatoria che va riconosciuta al sequestro funzionale alla confisca per equivalente;
la contraria motivazione del Tribunale del riesame sarebbe meramente apparente, poiché nulla osserva in ordine all'invocata natura di bene futuro da riconoscere alla somme di denaro confluite su conti correnti del ricorrente dopo la data di esecuzione dell'iniziale sequestro funzionale alla confisca per equivalente;
cita a sostegno del proprio assunto (quanto alla invero ormai pacifica riconducibilità, in materia cautelare reale, dell'assenza totale di motivazione alla 2 violazione di legge, unico vizio denunziabile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p.) plurime decisioni giurisprudenziali;
Violazione degli artt. 322-bis e 322-ter c.p.p., nella parte in cui l'ordinanza impugnata II- ha affrontato la problematica relativa alla sequestrabilità ai fini della successiva confisca - del quinto del vitalizio percepito dall'imputato, quale ex parlamentare europeo. Il ricorrente lamenta che oggetto dell'impugnato sequestro sarebbe costituito non dal quinto del vitalizio maturato come ex parlamentare europeo, bensì dalle somme depositate sui conti correnti riconducibili all'imputato, che evidenzierebbe l'inconferenza delle argomentazioni riguardanti il pignoramento del quinto dello stipendio dei dipendenti;
lamenta, infine, che il sequestro di un c.c. bancario sarebbe cosa diversa dal sequestro delle somme ivi depositate.
5. All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
1. Deve premettersi che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, c.p.p. contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, rispettivamente ex artt. 324 e 322-bis c.p.p., non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701 01; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicché ed altri, Rv. 265559 - 01).
1.1. Questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, rv. 195096 - 01) ha anche chiarito che le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà possono non essere notificate per intero bensì anche soltanto attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso;
da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione.
2. Deve ancora premettersi che, con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - talora necessariamente deve accedere all'esame dei relativi atti processuali (argomenta da Sez. U., sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01). - 3 3. Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge quanto segue: l'ordinanza impugnata risulta depositata in data 5.2.2018 e notificata in pari data (ne dà - atto lo stesso ricorrente in premessa a f. 1 del ricorso); -- il ricorso risulta depositato in data 20.2.2018 al Tribunale di Roma Ufficio impugnazioni (cfr. timbro di deposito in calce al ricorso) e registrato al n. 554/18 al Reg. Imp. Fuori Sede (cfr. timbro apposto sulla prima facciata del ricorso); - il ricorso risulta pervenuto al Tribunale di Genova - sezione per il riesame in data 27.2.2018 (cfr. timbro di pervenuto apposto sulla prima facciata del ricorso).
4. A norma dell'art. 325, comma 3, c.p.p. al ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p.si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5>>.
4.1. A norma dell'art. 311, comma 3, c.p.p., il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)>>.
4.2. Diversamente, l'art. 309, comma 4, c.p.p. (richiamato dall'art. 310, comma 2, c.p.p.) prevede che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583>>; analogo richiamo alle forme previste dall'art. 582 c.p.p. è presente nell'art. 324, comma 2, c.p.p. e nell'art. 322-bis, comma 2, c.p.p. (in quest'ultimo caso, in forza del generale richiamo dell'art. 310 c.p.p.).
4.3. Con riferimento alla presentazione del ricorso per cassazione, dunque, le forme di cui agli artt. 582 [il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (..)>>] e 583 c.p.p. non sono richiamate.
4.4. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018-01) ha immediatamente osservato che le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione>>; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsiasi soluzione alternativa.
4.5. Nel medesimo senso, successivamente, Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, P.M. in proc. Crisalli, Rv. 187164 01 ha osservato che ricorso per cassazione in quella occasione - presentato dal CO IN (ma il principio è all'evidenza valido anche per le parti private) avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale, come prescrive l'art. 311, comma terzo, nuovo cod. proc. pen.>>. 4 4.6. L'orientamento è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 3718 del 12/11/1999, dep. 2000, P.M. in proc. Longobardi, Rv. 215861-01, per la quale È inammissibile l'impugnazione del P.M. presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo, ai sensi dell'art. 582 c.p.p., che disciplina le modalità di proposizione del gravame, l'inosservanza delle quali, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c, dello stesso codice, è prevista a pena di inammissibilità>> (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato direttamente alla cancelleria della Corte).
4.7. Nel medesimo senso, ma soltanto quanto all'illegittimità del deposito del ricorso per cassazione in materia cautelare dinanzi a giudice diverso dal Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato, non anche quanto alla sua radicale inammissibilità, si sono pronunciate anche Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391-01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. DO ed altro, rv. 252072-01. 4.8. Da ultima, è intervenuta in argomento Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di IO ed altri, Rv. 270559-01, ribadendo che il ricorso per Cassazione, nella specie proposto dal pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa in materia di misure cautelari personali dal tribunale della libertà, è inammissibile qualora sia presentato direttamente in Cassazione e non nella cancelleria del suddetto tribunale. In motivazione, si è precisato che, nel caso in cui il ricorso sia depositato tempestivamente presso la Cassazione e, dopo la scadenza del termine ex art. 311, comma primo, cod. proc. pen. anche presso la cancelleria del tribunale del riesame, non si verifica alcun effetto sanante.
4.9. Senz'altro dominante risulta inoltre l'orientamento, sostenuto esplicitamente da Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391 - 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. DO ed altro, rv. 252072-01, nonché implicitamente, in motivazione, da Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di IO ed altri, Rv. 270559 - 01, secondo il quale il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema) ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
4.9.1. In applicazione del principio, Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. DO ed altro, rv. 252072-01 ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. avverso una decisione del tribunale distrettuale del riesame, proposto presso la cancelleria del 5 cancelleria del tribunale del circondario e presentato entro il termine di legge a quella del giudice competente.
4.9.2. La stessa Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di IO ed altri, Rv. 270559 - 01 ha ritenuto inammissibile il ricorso formulato dal CO IN in quanto depositato nel termine di legge presso una cancelleria non legittimata a ricevere il predetto atto, precisando in motivazione che il successivo deposito nella cancelleria competente a ricevere l'impugnazione non può, peraltro, assumere alcuna efficacia sanante, in quanto è stato operato solo una volta decorso il termine di dieci giorni [procedendosi in materia di misure cautelari personali] previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.>>.
5. Il collegio condivide e ribadisce l'orientamento, assolutamente pacifico, secondo il quale il ricorso per cassazione presentato presso cancelleria di giudice diverso rispetto al tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento contro il quale si intenda ricorrere per cassazione, ancorché tempestivamente depositato, è, tuttavia, inammissibile. L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dall'art. 325, comma 3, c.p.p. - prevede, infatti, inequivocabilmente che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con disciplina speciale che deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione: le forme di cui all'art. 582 c.p.p. sono, infatti, richiamate dai soli artt. 309, 310, 322-bis e 324 c.p.p. per le istanze di riesame ed appello cautelare, non anche dagli artt. 311 e 325 c.p.p. per ricorso per cassazione.
5.1. Ritiene, peraltro il collegio che il rispetto dei principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p.) inducano a preferire l'orientamento in atto certamente dominante secondo il quale il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice - diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
6. Ciononostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto al Tribunale di Genova, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, oltre il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento stesso, in particolare dopo 17 giorni. 6 7. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 30 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Matilde Cammino Sergio Beltrani eu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 GEN. 2019 IL CANCELLIERE R Claudia Pianelli P E U S R N E Z I O O C 7