Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.
La condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice in sede penale a norma degli artt. 489 cod. proc. pen. del 1930 e dell'art. 539 del codice vigente, integra gli estremi di una sentenza contenente solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto - reato e dell'esistenza, probabile, di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato. Spetta, infatti, al giudice della liquidazione accertare in sede civile l'esistenza effettiva del danno stesso e determinarne l'ammontare, con la verifica del nesso di causalità in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8807 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato VARANO GUIDO, difeso dagli avvocati GIANNANDREA EP, BUCCI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AR, D'ADDETTA ARCANGELA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 20258/98 proposto da:
ER AR, D'ADDETTA ARCANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI G, difesi dall'avvocato PRIGNANO MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
PA EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1203/97 della Corte d'Appello di BARI, TERZA SEZIONE CIVILE emessa il 10/12/97, depositata il 22/12/97; R.G. 844/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IO RI e AR D'ET, con atto di citazione del 6 febbraio 1984, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Lucera IU PA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre lire 60 milioni a titolo di risarcimento danni. Gli attori hanno dichiarato che la domanda era proposta a seguito di sentenza penale del tribunale di Lucera, confermata in grado di appello, la quale aveva ritenuto il PA responsabile dei delitti di incendio doloso e tentata estorsione in loro danno e lo aveva condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile. Instauratosi il contraddittorio, il PA ha contestato la domanda.
2. Il tribunale di Lucera ha accolto la domanda ed ha condannato il PA al pagamento della somma di oltre lire 75 milioni a titolo di risarcimento danni, rimborso spese di consulenza tecnica e danni morali.
La decisione è stata impugnata dal PA, che, per quanto è ancora rilavante, ha eccepito che le sentenze penali non potevano essere utilizzate per quanto riguardava l'accertamento dei danni in sede civile e che la prova di questi non era stata data. La decisione è stata impugnata anche da IO RI ed AR D'ET, che hanno chiesto il riconoscimento del danno per la mancata utilizzazione dell'immobile incendiato e la maggiorazione del danno morale già liquidato.
3. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 dicembre 1997, ha determinato in lire 8.666.452 il danno da incendio ed in lire 2 milioni il danno morale.
La Corte di appello ha ritenuto che, non avendo gli attori fornito una prova rigorosa dei danni cagionati dagli incendi, occorreva procedere a liquidazione equitativa. Inoltre, secondo la Corte territoriale, gli attori non avevano dato una prova, convincente del danno derivante dalla mancata utilizzazione dell'immobile danneggiato.
4. Per la cassazione di questa sentenza IU PA ha proposto ricorso.
Resistono con controricorso IO RI ed AR D'ET, i quali hanno proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. Il primo motivo del ricorso principale si riferisce al capo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha ritenuto che la responsabilità civile del PA, per i danni richiesti dagli attori, discendeva direttamente dalla responsabilità penale affermata in ordine ai reati di incendio colposo e che nel giudizio civile si doveva provvedere solo alla liquidazione dei danni. Il ricorrente critica il principio di diritto ora indicato e sostiene che esso è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del 'quantum' la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito. Pertanto, ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale relativa alla concreta sussistenza ed all'entità del danno, in quanto non funzionale alla pronuncia, non può attingere alla dignità di giudicato": sent. 8 novembre 1994, n. 9261: censura di violazione degli artt. 2043 cod. civ. ed art. 489 cod. proc. pen. vecchio testo.
il motivo travisa la sentenza richiamata e non è fondato.
2.1. La cosiddetta condanna generica al risarcimento del danno, pronunciata dal giudice in sede penale a norma degli artt. 489 codice di procedura penale del 1930 e dell'art. 539 di quello vigente, in realtà, è una sentenza contenente solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto - reato e della esistenza, probabile, di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato.
Spetta, infatti, al giudice della liquidazione accertare (in sede civile) l'esistenza effettiva del danno stesso e determinarne l'ammontare, con la verifica del nesso di causalità in concreto:
Cass. 11 gennaio 2001, n. 329; 22 giugno 2000, n. 8480; Cass. pen., sez. V, 15 marzo 1993, n. 2435.
2.2. La Corte di appello di Bari si è posta in questa prospettiva ed ha liquidato i danni che aveva accertato direttamente provenienti dall'incendio cagionato dal PA.
Sotto questo profilo, quindi, il ricorrente non può dolersi che la decisione impugnata è in contrasto con i principi di diritto formulati da questa Corte in tema di rapporto tra giudicato penale e giudizio civile di liquidazione del danno proveniente da reato. La sentenza impugnata, infatti, ha proceduto ad una autonoma individuazione del processo causale che determinò i danni eli ha liquidati secondo gli accertamenti compiuti.
3.1. Il secondo motivo svolge censure che si riferiscono alla ricostruzione del danno per come è stato liquidato in favore degli attuali ricorrenti.
Il PA sostiene che la Corte di appello ha svolto una insufficiente indagine sulle risultanze delle deposizioni testimoniali e sulle perizie prodotte in giudizio.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale è criticata la liquidazione del danno relativamente alle merci andate distrutte per l'incendio. I controricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di appello non ha esaminato la deposizione di un teste, che avevo, riferito dettagliatamente in ordine alla quantità delle merci acquistate, di quelle vendute e di quelle ancora commerciabili dopo l'incendio.
I due motivi possono essere esaminati insieme in quanto si riferiscono ad un medesimo passaggio logico della decisione. Essi non sono fondati.
Infatti, si risolvono in una critica delle ricostruzione dei fatti, basata su valutazioni che sono rilevanti per il solo fatto che sono favorevoli alla parte che le ha proposte.
4.1. Con il terzo motivo, sostanzialmente, è criticato il sistema della liquidazione dei danni attraverso un giudizio di equità. Il PA ripete le stesse critiche sulla ricostruzione dei fatti ed aggiunge che la carenza di prova sul danno non consentiva il ricorso alla valutazione equitativa.
Il motivo non è fondato.
4.2. L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito: Cass. 15 gennaio 2000, n. 409.
5. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, essi debbono essere rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere interà mente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001