Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8807
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.

La condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice in sede penale a norma degli artt. 489 cod. proc. pen. del 1930 e dell'art. 539 del codice vigente, integra gli estremi di una sentenza contenente solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto - reato e dell'esistenza, probabile, di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato. Spetta, infatti, al giudice della liquidazione accertare in sede civile l'esistenza effettiva del danno stesso e determinarne l'ammontare, con la verifica del nesso di causalità in concreto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8807
Data del deposito : 27 giugno 2001

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