Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando la stessa sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. avverso decisione del tribunale distrettuale del riesame, proposto presso la cancelleria del tribunale del circondario e presentato entro il termine di legge a quella del giudice competente).
Commentari • 2
- 1. Ricorso cautelare in Cassazione va depositato presso giudice emittente (Cass. 1626/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Il legislatore ha inteso indicare un …
Leggi di più… - 2. Come va presentato il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento