Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB525 1 /0 1 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 5097/98 Dott. Fernando LUPI - Consigliere Cron. 11264 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 20/02/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH PA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e2001 840 difende, giusta delega in atti;
-1- : controricorrente avverso la sentenza n. 403/97 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 17/12/97 R.G.N. 88/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 13 gennaio 1995 IN DD conveniva in giudizio avanti al Pretore di Oristano 1'INPS per ottenere il diritto all'assegno di invalidità revocatogli con provvedimento del 23 marzo 1992. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 16 febbraio 1996, in adesione alla disposta consulenza, accoglieva la domanda. A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Oristano, con sentenza del 30 dicembre 1997, rigettava l'appello e condannava l'Istituto al pagamento delle lu Guicho Vo spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che il consulente nominato in sede di gravame, specialista in neuropsichiatria, rinnovate le indagini, aveva accertato che il DD era affetto da patologia psichiatrica, che, seppure non identificabile con la sindrome dissociativa indicata dal primo consulente ma piuttosto definibile quale "oligofrenia marginale in epilessia alcoolica e disturbo di controllo degli impulsi", era tuttavia tale da diminuire nel DD la capacità di lavoro in occupazioni confacenti ale sue attitudini secondo i chiarimenti forniti dallo- stesso consulente nell'udienza del 2 dicembre 1997 - 1 nella misura di due terzi. Nè poteva avere alcun rilievo l'assunto del consulente che, pur avendo riconosciuto che il DD aveva sempre mantenuto ab initio una incapacità di lavoro superiore ai due terzi, aveva poi aggiunto che l'assicurato aveva sempre lavorato e non vi era alcun motivo per ritenere che non potesse lavorare anche per il futuro. Ed invero, ciò che contava ai fini della decisione era l'avvenuta diminuzione della concreta capacità di lavoro del DD nei limiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno, che pertanto doveva essergli riconosciuto indipendentemente da ogni altra Gui do Vidlice considerazione. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso IN DD. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso 1'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonchè errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). In particolare, sostiene il ricorrente che il Tribunale, nonostante la dichiarazione di adesione alle risultanze della consulenza d'ufficio, ne aveva 2 sostanzialmente respinto le conclusioni, avendo il perito evidenziato come il DD fosse tuttora in grado di continuare a svolgere il lavoro in precedenza svolto, senza pericolo alcuno di usura. Il Tribunale non aveva, quindi, spiegato come potesse conciliarsi un giudizio di invalidità con l'attualità di una non usurante attività lavorativa. Con il secondo motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 in relazione agli artt. 1886 e 1895 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Il Tribunale, in particolare, non aveva LO LE tratto le dovute conclusioni dalle affermazioni del consulente, che aveva chiarito come le infermità del DD erano rimaste invariate, per cui non si era verificata nessun aggravamento rispetto alla primitiva condizione morbosa. Si era, per concludere, in presenza di una tipica fattispecie di "vizio precostituito", che avrebbe dovuto portare alla negazione delle prestazione previdenziale richiesta per nullità del rapporto assicurativo o, comunque, ad una più completa esplicitazione da parte del Tribunale delle ragioni della sua decisione. I due motivi di ricorso,da esaminarsi congiuntamente 3 per importare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento. Il Tribunale, con una motivazione adeguata, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna censura in - questa sede di legittimità ha affermato che, ai fini - del riconoscimento della fondatezza della domanda dell'assicurato, era sufficiente l'accertamento di una avvenuta diminuzione della sua capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi. Sotto altro versante va evidenziato che nessuna LO GU specifica censura è stata mossa nel ricorso per cassazione contro l'assunto dello stesso Tribunale, che ha precisato come da tempo fosse stato posto in essere a favore del DD un rapporto assicurativo, sicchè non si riscontravano ragioni per disconoscere al DD l'assegno ingiustamente revocatogli. Nè per andare in contrario avviso può addursi in questa sede la sussistenza di un rischio precostituito, che, con l'impedire il sorgere del rapporto assicurativo, impedirebbe l'attribuzione dell'assegno di invalidità. Ed invero,va osservato in primo luogo che nella fase di merito l'INPS si è limitato a contestare la mera insussistenza del requisito sanitario, senza però provare gli elementi capaci di attestare pur a godimento dell'assegno fronte di un pregresso la presenza di un vizio rivendicato dal DD precostituito. Ma al di là di tale già decisiva considerazione, va anche ricordato che questa Corte ha statuito, in una fattispecie che presenta qualche analogia con il caso in esame, che, in materia di invalidità pensionabile e cosiddetto rischio precostituito a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nella Guido Value parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno, ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo, subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto (Corte Cost. sentenza n. 163 del 1983) 7 deve ritenersi che abbia rilevanza non solo l'evoluzione dello stato psico-fisico dell'assicurato ma anche ogni altra circostanza la quale, successivamente all'instaurarsi del rapporto assicurativo, incida in modo ulteriormente peggiorativo sulla capacità di guadagno (e, secondo la disciplina ora vigente, sulla capacità di lavoro) del soggetto con tale capacità già 5 inizialmente ridotta a meno di un terzo del normale (cfr. in tali sensi Cass. 22 novembre 1996 n.. 10290). Orbene, sulla base di tali principi, deve osservarsi che la fondatezza della richiesta dell'assicurato emerge anche dall'elaborato peritale cui la sentenza - impugnata si è riportata per pervenire alla sua decisione che ha sottolineato come il DD abbia fatto abuso di alcoolici e non abbia assunto con regolarità le terapie antiepilettiche prescrittegli, dal che è dato ricavare un aggravamento dello stato di salute del DD. Guido Volun Per concludere, la sentenza impugnata va confermata, per avere ritenuto, con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda dell'assicurato, sottolineando al riguardo come la sua capacità di lavoro fosse ridotta a meno di un terzo del normale. L'INPS, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione,liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo, ed attribuite all'avv. Domenico Concetti, che ha dichiarato ex art. 93, comma 101 c.p.c. di avere anticipato le spese e di non avere 6 riscosso gli onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire ✓6.000 -, oltre lire 3.000.000 per onorari difensivi, con attribuzione all'avv. Domenico Concetti dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gristo Vide Vinceurs resina деееStille IL CANCELLIERE Deposits in Gracelleria -9 APR. 2001 CELLIERE T R O C E D A L L E G L G E 1 1 8 7 - - 3 N 5 . 3 3 I I O E T L 0 R O ' S A D A I E R 1 T N D I . S L T O O E , T P G E R E S I I D S A S S A S , T R A G A N , I L L T I A D B O T D O A P O I E D M S S E E N 7